TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-10-04, n. 201901267
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2019
N. 01267/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01116/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2015, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Dinoia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Favia in Bari, alla via Lembo n. 31 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ministero dell’Interno-Questura di Bari e U.T.G.-Prefettura di Barletta-Andria-Trani, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo n. 97;
per l’annullamento
- del decreto del Questore di Bari Cat. -OMISSIS-, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS-
- del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico depositato in data -OMISSIS-innanzi al Prefetto di Barletta-Andria-Trani, formatosi a seguito di silenzio;
- e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e dell’U.T.G.-Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Michele Dinoia e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 14.9.2015, il sig. -OMISSIS- ricorreva avverso il decreto del Questore di revoca della propria licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché contro il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo gerarchico al Prefetto ed atti connessi.
In particolare, lamentava la violazione di legge (artt. 39 e 40 r.d. 773/1931), la violazione degli artt. 3 e 21- septies della legge 241/1990 e, inoltre, l’eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria; infine, la violazione del principio del legittimo affidamento.
Nello svolgimento del ricorso, l’istante insisteva nel contestare l’eccesso di potere, correlato al difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di revoca.
2.- Resisteva l’Avvocatura di Stato, costituendosi e producendo la documentazione a supporto del provvedimento restrittivo emanato e del provvedimento di rigetto di secondo grado, concernente la revoca del porto d’armi, che nel caso concreto riguarda ben nove pezzi di arma da fuoco (-OMISSIS-).
Segnatamente, dalla documentazione raccolta dopo accurata istruttoria, emerge come il sig. -OMISSIS- si sia reso autore di un fatto di -OMISSIS-(oggetto di video-ripresa di sorveglianza) -OMISSIS-, in ragione del quale veniva -OMISSIS-, successivamente rimessa.
Tuttavia, in base agli atti prodotti ed agli accertamenti di polizia svolti, il fatto risulta sufficientemente documentato, ai fini dei provvedimenti di P.S. adottati e oggetto del presente giudizio.
3.-