TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2023-09-28, n. 202314379

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2023-09-28, n. 202314379
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314379
Data del deposito : 28 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2023

N. 14379/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11392/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11392 del 2023, proposto da G C P, rappresentato e difeso dagli avvocati S F e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez PA, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Presidenza della Repubblica, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, il Ministero per la Pubblica Amministrazione, la Commissione Esaminatrice del Concorso, il Ministero della Cultura, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

nei confronti

di Maura Lai, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del calendario di convocazione per l'espletamento della prova scritta del “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici”, di prossima pubblicazione, nella parte in cui non dovesse includere l'odierno ricorrente;

- dell'elenco dei candidati idonei alla prova preselettiva, con cui sono stati identificati per codice i 1058 ammessi alla prova scritta, pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione procedente, a seguito di comunicazione, avvenuta in data 27 giugno, degli esiti della prova preselettiva del concorso, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

- dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato, all'esito della prova preselettiva, il punteggio minimo necessario per l'idoneità alla prova, pari a 39,51 punti;

- dell'esito della prova preselettiva sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 27 giugno u.s., tramite accesso alla piattaforma “Concorsi smart” gestita da Formez PA, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;

- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova preselettiva pari a 38,83 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di quesiti palesemente erronei e/o fuorvianti;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova preselettiva del concorso de quo , con particolare riferimento ai quesiti nn. 32, 47, 57 e 59, del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva del concorso de quo , e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 32, 47, 57 e 59 del questionario della prova preselettiva di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;

- dei verbali di correzione, riportati nelle “istruzioni” ed individuati nel “diario” G.U. 41 del 30.05.2023, della prova preselettiva di parte ricorrente, nella parte in cui hanno assegnato al ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, per quanto indicato nel presente ricorso;
- delle “istruzioni per lo svolgimento della prova”, allegate alla lettera di convocazione inviata all'odierno ricorrente, per lo svolgimento della prova preselettiva del concorso;

- del bando di concorso de quo , nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;

- di tutti i verbali/atti adottati dalla Commissione esaminatrice nell'ambito della procedura concorsuale di cui trattasi, nella parte in cui non dettano disposizioni a garanzia dell'anonimato e della riservatezza dei candidati;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

per l'adozione di idonee misure cautelari

- volte a disporre la rettifica del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova preselettiva del «Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici» con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso de quo ;

nonché per l'accertamento

- dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica del punteggio della prova preselettiva di parte ricorrente, con relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate

- al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;


Rilevato che:

- con atto ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’esito della prova preselettiva di cui al concorso in epigrafe, lamentando l’illegittimità di quattro tra i quesiti somministrati, sotto i profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere e, in subordine, l’illegittimità delle modalità di svolgimento della prova concorsuale per violazione della regola dell’anonimato;

- si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;

- con dichiarazione depositata il 22 settembre 2023, notificata nella medesima data alle altre parti, la parte ricorrente ha formalizzato la rinuncia al ricorso di primo grado;

Ritenuto che:

- il presente giudizio, con avviso dato alle parti all’udienza in camera di consiglio del 26 settembre 2023, può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, co. 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

- non è possibile dichiarare l’estinzione del presente giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) e 85 c.p.a., non essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84, co. 3, c.p.a. (la rinuncia non è stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza);

- tuttavia, anche ai sensi del disposto di cui al comma 4 del medesimo art. 84 (“ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”), la dichiarazione resa dalla difesa di parte testimonia la carenza di un interesse attuale alla decisione del merito;

- ne deriva pertanto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;

- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio;

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