TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2024-05-22, n. 202410369
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Pubblicato il 22/05/2024
N. 10369/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10416/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10416 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A D B, Chiara D'Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A D B in Teramo, via Comi n. 18;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile Direzione Centrale, in persona del Direttore Generale Dott. Palombi, in data 13.07.2021, prot. n. 0000141, conosciuto in data 14.07.2021, a seguito di notifica a mani, con il quale -OMISSIS- veniva escluso dalla procedura concorsuale così come stabilita dall'articolo 19, comma1, lettera B), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, disciplinante l'accesso, mediante concorso interno, per titoli ed esami, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per quanto di ragione, del Decreto Dipartimentale n. 32 del 26.02.2021 che ha istituito il Bando Concorso Interno, per Titoli ed Esami per la copertura di n. 313 posti a per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi e di n. 6 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi AIB e relativo manuale utente, con particolare riferimento all' art. 2, lett. c) nella parte che prevede quale requisito di ammissione di“ non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso” nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e degli ulteriori provvedimenti successivamente adottati, suscettibili di incidere sul medesimo rapporto sottostante all'impugnato provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento che ne ha disposto l’esclusione dalla procedura concorsuale disciplinante l'accesso, mediante concorso interno, per titoli ed esami, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 2, lett. c), del bando, e ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
considerato, altresì, che l’esclusione si fonda sulla circostanza che nel triennio precedente al 31 marzo 2021, data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione, risulta che il ricorrente abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, applicata con provvedimento Prot. N. 0002337 del 19.08.2020, reso dal Direttore Centrale per le Risorse Umane, Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ufficio V Contenzioso e Disciplina, “della multa pari a 4 ore di retribuzione”;
considerato, inoltre, che il ricorrente ha documentato di aver avversato il suddetto provvedimento disciplinare, in relazione al quale è ancora pendente dinanzi al TAR Abruzzo di L’Aquila, il ricorso iscritto al n. 358/20 R.G. in attesa della fissazione dell’udienza di merito e ha chiesto un rinvio della trattazione del merito del ricorso stante la natura pregiudiziale dell’impugnazione della sanzione disciplinare ai fini della decisione del presente ricorso,
ritenuto utile, ai fini della definizione della presente controversia, acquisire l’esito del suddetto contenzioso pendente dinanzi al TAR Abruzzo di l’Aquila e di rinviare, per tale ragione, alla seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2026;
ritenuto di onerare la parte più diligente di relazionare sullo stato del contenzioso dinanzi al Tar Abruzzo di l’Aquila, prima della prossima udienza;