TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-04-17, n. 201200310

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-04-17, n. 201200310
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201200310
Data del deposito : 17 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00187/2005 REG.RIC.

N. 00310/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00187/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 187 del 2005, proposto da:
C W, rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto presso Maria Avv. Panetta in Latina, via Don Minzoni N. 33;

contro

Comune di Minturno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C d S in Latina, viale dello Statuto, 24;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 122 del 2 dicembre 2004 di decadenza concessione edilizia con sospensione lavori edili e demolizione delle opere realizzate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Minturno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente impugna l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Minturno ha dichiarato la decadenza della concessione edilizia nr. 213/01, unitamente alla demolizione delle opere espressamente indicate nell’ordinanza chiedendone l'annullamento.

Detta decadenza è stata disposta dal Comune intimato sull’assunto che l’istante non avrebbe dato inizio ai lavori entro il prescritto termine di un anno dal rilascio della concessione edilizia, come confermato dal rapporto dei Carabinieri del 15.10.2004, n. 22255.

A sostegno del presente ricorso l’interessata svolge i seguenti motivi: eccesso di potere per travisamento del fatto ed assoluta carenza di istruttoria in ordine al mancato inizio dei lavori.

Il Comune di Minturno si è costituito in giudizio richiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 235, emessa nella camera di consiglio dell’8.4.2005, la sezione accoglieva la proposta domanda incidentale di sospensione

Successivamente, nell’imminenza dell’udienza di discussione, i difensori delle parti producevano memorie, insistendo nelle già precisate conclusioni.

All’udienza dell’8.3.2012 la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

Il presente ricorso riguarda essenzialmente il tempestivo avvio dei lavori - entro il prescritto termine annuale - a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 213/01.

Il ricorso è fondato.

Come emerge dalla documentazione prodotta dall’interessata (comunicazione inizio lavori, fatture acquisto merci, richiesta proroga permesso di costruire), nonché dalle rappresentazioni fattuali (avvio lavori in economia, omesso accertamento compiuto in relazione ai lavori eseguiti in epoca anteriore alla data di accesso dei Carabinieri al cantiere) viene ben evidenziato che, entro la prescritta data di scadenza, la ricorrente aveva dato avvio ai lavori assentiti.

D’altro canto, a fronte di un rapporto dei carabinieri, per vero, criptico quanto all’anno effettivo di inizio lavori, la ricorrente ha opposto valide spiegazioni tali da giustificare il proprio assunto.

Come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare: nel processo amministrativo vigono contemporaneamente due principi diversi, applicabili ciascuno a determinati fatti da provare: per i fatti che sono nella disponibilità del ricorrente grava su questi l' onere della prova piena e concludente;
per i fatti che sono viceversa nella disponibilità dell'amministrazione vige la regola del "principio di prova " da parte del ricorrente, suscettibile peraltro di dare impulso - se necessario - ai poteri istruttori del giudice amministrativo (Consiglio Stato , sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3381).

Analogamente: nel processo amministrativo vige, oggi, il principio generale dell'onere della prova stabilito dall'art. 64 C.P.A., secondo cui chi avanza una pretesa deve fornire la prova del fatto che la costituisce, cosa che la ricorrente ha fatto producendo la vista documentazione.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto.

Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e possono essere liquidati, in difetto di produzione di nota spese, in complessivi € 2.000,00.

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