TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-01-25, n. 202000069
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Pubblicato il 25/01/2020
N. 00069/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, viale della Vittoria, 32;
contro
-OMISSIS-, e -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti
-OMISSIS-e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della decisione della -OMISSIS-
e per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente all’ostensione degli atti di cui all’istanza presentata alla -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente agisce in questa sede per conseguire l’accertamento del diritto all’ostensione degli atti che saranno indicati infra , previo annullamento del provvedimento con il quale la -OMISSIS-ha respinto il reclamo proposto dal -OMISSIS-avverso il diniego frapposto dalla -OMISSIS-.
2. A premessa dei motivi di ricorso, il -OMISSIS-espone quanto segue.
2.1. In data -OMISSIS-la -OMISSIS- gli notificava un divieto di detenzione di armi, con obbligo di cedere tutte le armi e munizioni in suo possesso. Tale divieto scaturiva da un episodio verificatosi circa tre mesi prima, ossia da una lite familiare all’esito della quale presso l’abitazione del ricorrente e del coniuge all’epoca convivente era intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-. I militari, avendo rilevato che l’odierno ricorrente si trovava in stato di forte agitazione e che pertanto potesse dar luogo a dubbi circa la possibilità di abusare delle armi legalmente detenute, inviavano alla -OMISSIS- di Ancona una segnalazione finalizzata all’avvio del procedimento per l’adozione del divieto amministrativo di detenere armi.
All’epoca dei fatti, il -OMISSIS-, pro bono pacis della famiglia, non ritenne né di impugnare il provvedimento prefettizio, né di approfondire le ragioni sulle quali lo stesso era basato.
2.2. Più recentemente, tuttavia, è emersa la necessità di meglio approfondire l’accaduto, e ciò in relazione alla pendenza di trattative in corso con il coniuge sig.ra -OMISSIS- per la pratica di divorzio. In tale ambito, evidenzia il -OMISSIS-, sussiste l’esigenza di verificare che cosa all’epoca il coniuge avesse dichiarato ai Carabinieri. L’esigenza sussiste altresì in relazione alla possibilità che il ricorrente possa chiedere alla -OMISSIS- di revocare il provvedimento in ragione della “buona condotta” tenuta dopo il -OMISSIS-;tale istanza, infatti, presuppone che l’interessato sappia quali erano le condotte che all’epoca sono state ritenute idonee ad instillare nella -OMISSIS- un fondato dubbio circa l’abuso delle armi.
Per tale ragione, con una prima istanza di accesso agli atti volta a ricevere copia integrale del fascicolo relativo al provvedimento n. -OMISSIS--, il ricorrente otteneva dalla -OMISSIS- il rilascio della nota della -OMISSIS- -OMISSIS--, nella quale si faceva però riferimento ad una nota del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-- e a n. 2 verbali di sommarie informazioni rese dal coniuge dell’istante e dal suo medico di famiglia, in base alle quali l’ufficio riteneva che il -OMISSIS-continuasse ad essere oggetto di disagio per la moglie e i figli e che non appariva in grado di fornire adeguate garanzie circa il non abuso delle armi in suo possesso.
Tali allegati non sono stati però messi a disposizione del richiedente, il quale ha dunque presentato alla -OMISSIS- una nuova istanza di accesso datata -OMISSIS-, volta ad ottenere proprio gli atti allegati alla citata nota della -OMISSIS- del -OMISSIS--.