TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-02-22, n. 201300272

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-02-22, n. 201300272
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300272
Data del deposito : 22 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00131/2008 REG.RIC.

N. 00272/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00131/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2008, proposto da:
G D, N L, rappresentati e difesi dagli avv. A M D, Nicolo' De Marco, con domicilio eletto presso Nicolo' De Marco in Bari, via Abate Gimma, 189;

contro

Comune di Conversano in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento

dell’ordine di demolizione ord. n.15\UTC n.66 \segr del 27.11.2007 con il quale è ordinata la demolizione del manufatto realizzato dai ricorrenti, nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale, ancorchè non noto, con particolare riferimento ad eventuale, non noto, diniego di condono

nonchè

per il risarcimento del danno ingiusto, derivante ai ricorrenti, dai provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza con la quale le parti ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Pietro Morea e uditi per le parti i difensori Nicolò De Marco;


Considerato che con atto depositato il 14 gennaio 2013 i ricorrenti, a mezzo del proprio difensore, hanno chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto nelle more del presente giudizio hanno comunque dovuto demolire il manufatto oggetto dell’ordine di demolizione impugnato a causa di un contenzioso civile in merito alla distanze nelle costruzioni.

Ritenuto, pertanto, che è venuto meno l’interesse degli stessi alla definizione del presente giudizio, e che di conseguenza, deve darsi atto dell’improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse.

Ritenuto, altresì, quanto alle spese di giudizio, di poterne disporre l’integrale compensazione fra le parti costituite;

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