TAR Genova, sez. II, decreto_collegiale 2024-10-14, n. 202400669
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Pubblicato il 14/10/2024
N. 00669/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto del dirigente dello sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Genova Rep. N° P-GE/L/N/2020/102094 del 26/10/2022, di archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art 103 comma 1 del D.L. n. 34/20.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Dato atto che:
- con decreto della competente Commissione n. -OMISSIS-, il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- con sentenza -OMISSIS-, la Sezione ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio;
Vista la nota depositata in data 13.4.2024, con cui il difensore del ricorrente chiede la liquidazione del proprio compenso professionale, allegando apposito prospetto di parcella;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Visto l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore, nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti” e tenuto conto dell’“impegno professionale”;
Visto l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Considerato che, in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale richiesto, appare congruo contenere la liquidazione entro i limiti individuati dalla Sezione in casi analoghi, determinando in complessivi € 1.100,00 (millecento euro), oltre IVA e CPA, la somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese;