TAR Genova, sez. II, decreto_collegiale 2024-10-14, n. 202400669

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, decreto_collegiale 2024-10-14, n. 202400669
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400669
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 00042/2023 REG.RIC.

N. 00669/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00042/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato il presente

DECRETO DI PAGAMENTO

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del decreto del dirigente dello sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Genova Rep. N° P-GE/L/N/2020/102094 del 26/10/2022, di archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art 103 comma 1 del D.L. n. 34/20.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Dato atto che:

- con decreto della competente Commissione n. -OMISSIS-, il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

- con sentenza -OMISSIS-, la Sezione ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio;

Vista la nota depositata in data 13.4.2024, con cui il difensore del ricorrente chiede la liquidazione del proprio compenso professionale, allegando apposito prospetto di parcella;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Visto l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore, nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti” e tenuto conto dell’“impegno professionale”;

Visto l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;

Considerato che, in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale richiesto, appare congruo contenere la liquidazione entro i limiti individuati dalla Sezione in casi analoghi, determinando in complessivi € 1.100,00 (millecento euro), oltre IVA e CPA, la somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi