TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2021-12-16, n. 202107273

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2021-12-16, n. 202107273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107273
Data del deposito : 16 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2021

N. 10416/2021 REG.RIC.

N. 07273/2021 REG.PROV.CAU.

N. 10416/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10416 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A D B, Chiara D'Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A D B in Teramo, via Comi n. 18;


contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dal MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile Direzione Centrale, in persona del Direttore Generale Dott. -OMISSIS-, in data 13.07.2021, prot. n. -OMISSIS-, conosciuto in data 14.07.2021, a seguito di notifica a mani, con il quale -OMISSIS- veniva escluso dalla procedura concorsuale così come stabilita dall'articolo 19, comma1, lettera B), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, disciplinante l'accesso, mediante concorso interno, per titoli ed esami, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per quanto di ragione, del Decreto Dipartimentale n. 32 del 26.02.2021 che ha istituito il Bando Concorso Interno, per Titoli ed Esami per la copertura di n. 313 posti a per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi e di n. 6 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi AIB e relativo manuale utente, con particolare riferimento all' art. 2, lett. c) nella parte che prevede quale requisito di ammissione di“ non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso” nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e degli ulteriori provvedimenti successivamente adottati, suscettibili di incidere sul medesimo rapporto sottostante all'impugnato provvedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2021 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, che le doglianze svolte dalla parte ricorrente avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale si appalesano allo stato prive di sufficienti profili di fumus boni juris , come evidenziato dalla difesa erariale nella memoria depositata agli atti il 2.11.2021, atteso che il -OMISSIS-, avendo riportato nel triennio precedente la sanzione disciplinare di 4 ore di multa, non risultava in possesso del requisito di cui all’art. 2 del bando (il “non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria”), che peraltro non è oggetto di contestazione nel presente giudizio;
e pertanto va respinta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;

Ritenuto di disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare, ricorrendone giusti motivi;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi