TAR Milano, sez. III, sentenza 2014-12-09, n. 201402993
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Testo completo
N. 02993/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2012, proposto da:
A C S, rappresentata e difesa dagli avv. F B, A M, C G, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, via Cadore, n. 36;
contro
Consorzio Pubblico Interuniversitario per la Gestione degli Interventi per il Diritto allo Studio Universitario, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, via Cosimo del Fante, n. 9;
per l'annullamento
della determinazione prot. n. 847 del 12 dicembre 2012 avente ad oggetto "decadenza borsa di studio a.a. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 studentessa A C S, matr. 706672 Università degli Studi di Milano" adottata dal Consorzio Pubblico Interuniversitario per la Gestione degli Interventi per il Diritto allo Studio Universitario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Pubblico Interuniversitario per la Gestione degli Interventi per il Diritto allo Studio Universitario;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 1875 del 14 luglio 2014, adottata ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.;
Viste le memorie prodotte dalle parti in punto di giurisdizione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe è impugnata la determinazione prot. n. 847 del 12 dicembre 2012 con la quale il Consorzio intimato ha disposto la decadenza della ricorrente dai benefici previsti dalla normativa vigente a tutela del diritto allo studio universitario, di cui la stessa aveva goduto per gli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, contestualmente richiedendo la restituzione di quanto percepito.
Con il provvedimento impugnato il Consorzio, dopo aver premesso che i genitori della studentessa risultano legalmente separati dal 27 dicembre 2004 e che, in base alla sentenza di separazione, entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento della figlia, facendo applicazione dell'art. 1 bis comma 2 delle norme ISEE (DPCM 7 maggio 1999 e 4 aprile 2001), ha ritenuto che la ricorrente fosse da considerare, ai fini ISEE, “attratta” nel nucleo familiare del padre indipendentemente dalle evidenze anagrafiche (ovvero nonostante fosse residente presso la madre), e che quindi i redditi e il patrimonio immobiliare del padre fossero tali da