TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-09-17, n. 202416448
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Testo completo
Pubblicato il 17/09/2024
N. 16448/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12432/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12432 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato B T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n.-OMISSIS-.) del Tribunale di Roma – Sezione II Lavoro del 13.12.2016 e pubblicata in pari data, confermata dalla sentenza n. -OMISSIS- del 21.12.2021 della Corte d'Appello di Roma, Sezione IV Lavoro, pubblicata in data 29.12.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente chiede l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione II Lavoro, n. -OMISSIS-, con la quale è stato così disposto:
“ dichiara il diritto di -OMISSIS-, nato a Roma il 9.1.1998, di percepire l’indennizzo di cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 210/1992 con decorrenza dall’1.11.20127 e, per l’effetto, condanna il Ministero della Salute in persona del ministro pro tempore, al pagamento di quanto di spettanza a tale titolo nella misura di legge, con interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo all’1.11.2012 e, successivamente, dalla data delle singole scadenze mensili e fino al saldo ”.
Sostiene parte ricorrente che “ il Ministero della Salute, pur avendo ricevuto la notifica in via telematica della predetta sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Roma – Sez.II Lavoro in data 03.05.2023 ed in atti, ad oggi ha provveduto a dare esecuzione soltanto in parte alla stessa e pagando sia a titolo di arretrati dell’indennizzo ex art.1 ed art.2 della Legge n.210/1992 , sia a titolo di arretrati d’indennizzo ex art.2 comma 2 della Legge n.210/1992 e sia infine a titolo di indennizzo ex art.2 comma 7 della Legge n.210/1992 per le plurime patologie riconosciute e dal giorno della domanda amministrativa e sino al 30.06.2022 la complessiva somma di € 255.236,09 e giusta ordinanze del Giudice dell’esecuzione del Tribunale Ordinario di Roma del 30.05.2019, del 06.11.2020, del 13.07.2022 e del 11.02.2022, procedimenti questi ormai definiti, e senza però mai aver ad oggi provveduto al pagamento degli indennizzi vitalizi di cui sopra in favore del ricorrente a cadenza bimestrale ; …-che, infatti, il Ministero della Salute dal 01.07.2022 non ha pagato il vitalizio , a cadenza bimestrale, in favore del ricorrente e come statuito dalla