TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-09-20, n. 201809497

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-09-20, n. 201809497
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809497
Data del deposito : 20 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2018

N. 09497/2018 REG.PROV.COLL.

N. 15958/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15958 del 2014, proposto da C P, rappresentata e difesa dall'avvocato L B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Abeti, 29;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'C M, domiciliata ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;



nei confronti

M C, G C, non costituite in giudizio;



per l’annullamento

della graduatoria relativa alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo - atto di costituzione ex art. 10 d.P.R. 1199/71 a seguito di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

dell’elenco valutazione titoli relativo alla “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Categoria C (posizione economica C1) – famiglia Economico – Amministrativa e servizi di supporto” , pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Roma Capitale il 23.3.2014;

dell’art. 3 del bando di concorso così come pubblicato nella G.U.IV serie speciale, n. 15 del 23.2.2010, nella parte in cui stabilisce l’attribuzione del punteggio massimo ai titoli pari a 5/10, 3/10, e 2/10, perché in contrasto con quanto prescritto dal medesimo art. 3, che prevede che “per i titoli di servizio, cultura e vari non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30” nonché con il d.P.R. 487/1994 ed il Regolamento concorsi del Comune di Roma;

degli artt. 10 e 11 del Regolamento approvato dalla Giunta Capitolina nella seduta del 5 aprile 2013, che disciplinano la valutazione delle prove d’esame e dei titoli;

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa E L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La signora C P ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, bandito da Roma Capitale in data 10 luglio 2014, per il conferimento di 300 posti nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo, Categoria C (posizione economica C1) – Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto”.

All’esito della selezione si è collocata al 756^ posto della graduatoria, avendo ottenuto un punteggio pari a 17,60 e risultando, dunque, idonea ma non vincitrice.

La ricorrente si duole per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del d.P.R. 487/1994, per l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, per violazione dei principi derivanti dall’art. 97 della Costituzione.

Con tale censura, ella in particolare rileva l’eccessivo peso dato dal bando e dalla Commissione, nell’interpretazione della norma del bando, ai titoli rispetto alle prove concorsuali.

Secondo la proposta ricostruzione, l’art. 7 e l’art. 8 del d.P.R. 487/1994 non hanno inteso dare ai titoli la stessa rilevanza delle prove perché l’utilizzo del denominatore in trentesimi nelle due disposizioni (Art. 7: “conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente…; il colloquio… si intende superato con una votazione di 21/30 o equivalente;” Art. 8: “… per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente…” ) con la precisazione “o equivalente” nella seconda, sta a significare che alla singola

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi