TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-02-22, n. 201000598
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N. 00598/2010 REG.SEN.
N. 01563/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2009, proposto da:
D G, rappresentato e difeso dagli avvocati G Mescia e A S, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Foggia;
per l'annullamento
del silenzio serbato dall' INPS sull’istanza di accesso ai documenti avanzata dal ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 24 giugno 2009;
per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia conforme dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 24 giugno 2009 nonché per la condanna dell'INPS ad esibire, mediante estrazione di copia, la documentazione richiesta, integralmente e senza eccezione alcuna;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere D D;
Udito nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010, l’avv. G Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Grilli Domenico, avendo in corso dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Foggia un giudizio per fare accertare e dichiarare la nullità o l’illegittimità dei ruoli e delle pedisseque cartelle esattoriali relativi a crediti INPS, precisamente ruoli n. 2008391 e n. 2008600 e conseguente cartella di pagamento n. 043 2008 00076890 000, con istanza del 24 giugno 2009 chiedeva all’INPS di Foggia il rilascio di copia conforme dell’originale dei predetti ruoli.
L’istanza di accesso era motivata in relazione all’esercizio del diritto di difesa.
L’INPS non forniva alcuna risposta al ricorrente che si vedeva costretto ad agire in giudizio per ottenere l’accesso ai documenti.
L’INPS non si costituiva nemmeno in giudizio.
Questo Tribunale, sulla duplice considerazione che la richiesta di accesso deve essere rivolta, ai sensi dell’art. 25, comma 2, all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente e che in ordine alla formazione del ruolo di riscossione, il D.M. 3 settembre 1999, n. 321 recante la disciplina per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure e modalità della sua formazione e consegna prevede due alternative: quella disciplinata dall’art. 2) relativa alla formazione diretta del ruolo da parte dell’ente creditore (“i ruoli formati direttamente dall’ente creditore sono, redatti, firmati e consegnati mediante trasmissione telematica al CNC (consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari) ai competenti concessionari …”), l’altra disciplinata dall’art. 3) per il caso che l’ente creditore non possa formare direttamente il ruolo (“Nel caso in cui l’ente creditore non possa utilizzare la procedura di cui all’art. 2, alla compilazione informatizzata dei ruoli provvede il CNC sulla base di minute trasmesse dagli enti creditori su supporto informatico o cartaceo”), con sentenza interlocutoria n. 2983 del 4 novembre 2009, ordinava all’INPS di Foggia di depositare in giudizio relazione sulla circostanza se l’INPS di Foggia sia soggetto che forma direttamente i ruoli ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 321 del 1999 o sia soggetto che non può utilizzare la suddetta procedura e rientri nella fattispecie di cui all’art. 3 del suddetto decreto ministeriale, indicando, nel caso il soggetto che forma il ruolo e che lo detiene stabilmente.
L’INPS di Foggia, malgrado la rituale notifica della sentenza, non ha ottemperato.
Ciò stante, atteso che tale documentazione è necessaria ai fini del decidere, il Collegio non può che reiterare l’incombente istruttorio e ordinare all’INPS di Foggia di depositare la suddetta relazione presso la segreteria del Tribunale entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.