TAR Genova, sez. II, sentenza 2018-03-21, n. 201800233

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2018-03-21, n. 201800233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201800233
Data del deposito : 21 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2018

N. 00233/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00696/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 696 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Servizi Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Ermes Coffrini, Marcello Coffrini e Stefano Fadda, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Genova, via Peschiera 22;



contro

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina SL", rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marconi e Monica Busoli, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via XX Settembre 19/7;



nei confronti di

Steritalia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Damonte in Genova, via Corsica,10/4;



per l'annullamento

del bando di gara (e conseguente disciplinare di gara e capitolato tecnico) riferito alla procedura aperta per l'esternalizzazione del servizio di sterilizzazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina SL" e di Steritalia s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 19.9.2016 la società Servizi Italia s.p.a., operante nel settore del lavanolo e della sterilizzazione dei ferri chirurgici, ha impugnato il bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 22.7.2016, con cui l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico NA SL (di seguito, I.R.C.C.S. SL senz’altro) ha indetto una procedura aperta per l’esternalizzazione del servizio di sterilizzazione per la durata di due anni, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

A sostegno del gravame ha dedotto un unico motivo di ricorso, così rubricato: violazione e/o erronea applicazione delle norme e principi in tema di formulazione della lex specialis nelle pubbliche gare; nello specifico, indeterminatezza della lex specialis su aspetti di rilievo decisivo ai fini della predisposizione dell'offerta; illogicità, travisamento, difetto di istruttoria; ulteriore illegittimità anche riferite alle prescelte modalità di valutazione delle offerte ed assegnazione del relativo punteggio.

In particolare, censura la legge di gara sotto quattro profili, come segue: 1) l’importo a base d’asta è stato commisurato, dall’art. 3 del capitolato tecnico, al numero annuo presunto (13.224) di cicli di sterilizzazione, sicché, in caso di aumento della soglia presunta, le ulteriori prestazioni non verrebbero congruamente remunerate; inoltre, non risulterebbe adeguatamente precisato il concetto di ciclo di sterilizzazione, che varia in relazione alla capacità delle macchine in termini di unità di sterilizzazione (US, laddove 1 US = cm. 30 × 30 × 60); 2) l’art. 6 del capitolato tecnico imporrebbe la presentazione di un progetto tecnico riportante il curriculum delle risorse professionali da impiegare nel servizio, risorse la cui assunzione diventerebbe però necessaria soltanto dopo l’eventuale aggiudicazione, con ciò imponendo un onere abnorme; 3) il punto 4 del disciplinare di gara attribuirebbe un coefficiente variabile per ogni giudizio (p.e., da 0,81 a 1,00 per il giudizio di “ottimo”), con ciò ampliando a dismisura la discrezionalità valutativa della commissione; 4) la formula utilizzata per la determinazione del punteggio relativo al prezzo, che considera i ribassi offerti dai concorrenti piuttosto che i valori offerti, avvantaggerebbe incongruamente il mero fattore economico.

Si è

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi