TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-02-01, n. 202200076
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Testo completo
Pubblicato il 01/02/2022
N. 00076/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2002, proposto da
-OMISSIS-, anche nella qualità di titolare delle omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sandro Gianni, in Ancona, via G. Marconi, 149;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G D B, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione, in Ancona, piazza Cavour, 23;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale si dichiara la decadenza dei benefici finanziari concessi con decreto n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente esercitava, negli anni fra il 1999 e il 2003, l'attività di procacciatore d'affari in forma di ditta individuale, iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di -OMISSIS- in data 16 febbraio 1999. In data 26 febbraio 1999 il sig. -OMISSIS- presentava domanda per la concessione dei finanziamenti previsti dal bando “FSE ob.5b asse 4.3 - Sostegno all'imprenditoria - creazione nuove imprese” a favore delle imprese iscritte alla CCIAA, con riferimento al periodo 26 settembre 1997 - 31 ottobre 1999, aventi sede operativa nei Comuni marchigiani colpiti dagli eventi sismici del 1997 (la ditta -OMISSIS- aveva titolo a presentare la domanda in quanto la sua sede legale era nel Comune di -OMISSIS-).
Va sin d’ora precisato che fra gli impegni che i destinatari del finanziamento de quo erano tenuti ad assumere ai fini della corresponsione delle relative somme vi era quello di mantenere per almeno due anni la sede dell’attività in uno dei Comuni compresi nel c.d. cratere del sisma.
Al momento della presentazione della domanda la sede operativa della ditta era ubicata a -OMISSIS-, Via -OMISSIS- mentre dal mese di marzo 2000 era stata trasferita in -OMISSIS- sempre a -OMISSIS-. Successivamente, da febbraio 2001 tanto la sede legale che quella operativa della ditta venivano trasferite ad -OMISSIS-.
2. In data 8 febbraio 2001 e 19 aprile 2001, i funzionari regionali del competente Servizio procedevano ad un'ispezione volta a verificare lo stato di attuazione del progetto ammesso a finanziamento. In questa sede venivano esaminate le scritture contabili della ditta individuale -OMISSIS-, le quali evidenziavano, per l'anno 1999, quattro fatture di acquisto e nessuna fattura di vendita, mentre per l'anno 2000 risultavano due fatture di acquisto e due fatture di vendita. Per completezza di trattazione va aggiunto che la ditta sarebbe stata cancellata poi dal registro delle imprese in data 13 marzo 2003.
3. Alla luce degli esiti delle verifiche il Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro avviava il procedimento finalizzato alla revoca/declaratoria di decadenza del contributo, il quale culminava nel provvedimento odiernamente impugnato, che si fonda sui seguenti presupposti:
- in occasione della prima visita ispettiva dell’8 febbraio 2001, in cui non era stato possibile parlare con l'imprenditore, era emerso che l’ubicazione della sede operativa della ditta era mutata ma al nuovo indirizzo non era presente l'attività della ditta -OMISSIS-, bensì era operante una sede della -OMISSIS-. Pertanto i funzionari ispettori si erano rivolti nello studio di consulenza -OMISSIS- di -OMISSIS-, che curava la contabilità della ditta. Il consulente non era stato però in grado di fornire alcuna documentazione contabile atta a dimostrare l'attività svolta dall'impresa, ad eccezione del modello “Unico2000 redditi 1999”, da cui risultava dichiarato solamente il contributo di £ 20.000.000 liquidato dalla Regione Marche;
- successivamente il consulente aveva comunicato di essere in possesso di altri documenti contabili riguardanti la ditta, per cui in data 19 aprile 2001 era stata disposta una nuova visita ispettiva per visionare gli ulteriori documenti ostesi dal commercialista, dai quali era emerso che: per l'anno 1999, pur esistendo fatture, non risultavano registrazioni contabili, mentre per l'anno 2000 esistevano 2 fatture di vendita (una di gennaio e una di dicembre, emesse verso la stessa ditta) e alcune fatture di acquisti, ma risultava mancante il modello F24 di versamento dell’IVA;
- in data 23 aprile 2002 la ditta -OMISSIS- veniva invitata a fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiarimenti in merito agli esiti delle predette verifiche. Nelle controdeduzioni il signor -OMISSIS- dichiarava che nel 1999 aveva provveduto quasi esclusivamente ad organizzare la propria attività e a contattare i potenziali clienti e che nell'anno 2000 aveva avviato operativamente l’attività nell’ufficio ubicato a -OMISSIS-, -OMISSIS-, tanto è vero che per tale anno aveva presentato regolari dichiarazioni IVA e dei redditi;
- in data 13 maggio 2002 si era quindi disposta una nuova visita ispettiva da effettuare presso la sede legale della ditta all’indirizzo indicato dal sig. -OMISSIS-. Pertanto, i funzionari incaricati si erano recati presso la sede legale ubicata in -OMISSIS-, dove era presente solo la convivente