TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202301600

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202301600
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301600
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2023

N. 01600/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00137/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2018, proposto da
G C e S Q, rappresentati e difesi dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Avola, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del diniego di concessione edilizia n. 1/2017 adottato congiuntamente dal Capo settore e dal Responsabile del Servizio - Settore 3 Pianificazione Urbanistica - Servizio 1 - del Comune di Avola, notificato in data 28.11.2017;

- del parere reso dal responsabile del Procedimento in data 26 ottobre 2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per l'accertamento

- della esistenza della Concessione edilizia richiesta dai ricorrenti con l'istanza presentata in data 7 marzo 2014 con la quale hanno chiesto la concessione edilizia in variante alla concessione edilizia n. 61 dell'11 aprile 2011, in virtù del silenzio assenso;

in subordine

- per il riconoscimento del diritto al rilascio della Concessione edilizia richiesta dai ricorrenti con l'istanza presentata in data 7 marzo 2014 con la quale hanno chiesto la concessione edilizia in variante alla concessione edilizia n. 61 dell'11 aprile 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. I coniugi ricorrenti, premesso di essere comproprietari di un fabbricato per civile abitazione sito in Avola (SR) alla C.da Cicerata, identificato in catasto al foglio 71, p.lla 620, hanno rappresentato quanto segue:

- il Comune ha accertato, verso la fine del 2008, che, all’interno dell’edificio già completamente realizzato, i proprietari avrebbero realizzato: 1) una veranda di 27 mq, 2) un fabbricato ad un solo piano di 57,00 mq, 3) una tettoia di 23 mq, 4) un pozzo artesiano del diametro di 1,20 metri;

- il giudizio instauratosi tra le parti per tale vicenda si è concluso con la sentenza di questo T.A.R. n. 2199 del 2017, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, con riguardo al predetto immobile, gli odierni ricorrenti avevano richiesto, già in data 10.03.2009, una concessione edilizia ex articolo 36 d.P.R. n. 380/2001, rilasciata dal Comune di Avola in data 11.04.2011, il che ha consentito la sanatoria delle opere abusive realizzate;

- i lavori previsti nella predetta Concessione edilizia n.61/2011, tuttavia, non sono mai stati realizzati anche in ragione della mancata conclusione del procedimento amministrativo relativo alla autorizzazione richiesta presso il competente Ufficio del Genio Civile, circostanza per la quale il Comune ha acconsentito alla proroga dell’inizio dei lavori (giusta sospensione degli stessi con nota del 28 marzo 2013 e successivamente con nota del 2 aprile 2015);

- in data 7.3.2014 gli odierni ricorrenti hanno fatto istanza presso il Comune di Avola per una variante alla concessione edilizia n. 61/2011 dell’11.04.2011 che consentisse, tra l’altro, anche l’applicazione della disciplina della legge regionale n. 6/2010, denominata “Piano Casa”;

- in data 26.10.2014 il Responsabile del procedimento ha esitato un parere negativo, ritenendo che la mancata ultimazione dei lavori entro il temine del 31.12.2009, previsto dalla legge regionale n.6/2010 per potere beneficiare delle prescrizioni del cosiddetto Piano Casa, impedisse l’accoglimento della detta istanza di variante;

- con nota del 24.11.2014, il Comune di Avola ha comunicato l’avviso di avvio del procedimento di diniego al quale i ricorrenti hanno controdedotto, osservando che:

1) ai sensi dell’articolo 72, comma 5, della legge regionale n. 21/2014, il termine per la realizzazione delle costruzioni oggetto della legge 6/2010 è stato prorogato al 31.12.2015;

2) la legge regionale 6/2010 prevede la possibilità di ampliare anche gli edifici oggetto di accertamento di conformità;

3) i lavori previsti dalla Concessione edilizia n. 61/2011 sono stati prorogati con provvedimento del 28.3.2013 e i ricorrenti hanno chiesto una seconda proroga, mai esitata, con istanza del 7.3.2014;

4) in data 6.8.2014 l’Ufficio del Genio civile di Siracusa non aveva concesso il nulla osta al rilascio dei calcoli strutturali;

- in data 23.11.2017 il Capo Settore 3 ed il Responsabile del Servizio 1 del Comune di Avola hanno congiuntamente sottoscritto il diniego della Concessione edilizia richiesta “ stante che il Piano Casa, di cui alla L.R. 23 marzo 2010 n. 6 e s.m.i. ne prevede l’applicazione solo per i fabbricati realizzati entro il 31 dicembre 2009, mentre la Concessione edilizia n. 61/2011, prevede la Sanatoria edilizia ai sensi dell’ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (Accertamento di conformità) nonché l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei fabbricati esistenti alle norme vigenti così come descritto al punto b) della suddetta concessione ”.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi