TAR Bologna, sez. II, sentenza 2020-04-16, n. 202000237

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2020-04-16, n. 202000237
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000237
Data del deposito : 16 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2020

N. 00237/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00770/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 770 del 2019, proposto da
Virtus Buonconvento Società Sportiva Dilettantistica A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B S, L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ssd Sport Management S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) della Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 30.8.2019, (doc. 1), comunicata con PEC in data 2.9.2019, con la quale il Comune di Rimini ha aggiudicato la gara per il servizio di custodia, vigilanza, assistenza bagnanti e pulizia presso la piscina comunale (CIG 7998426DED), alla società Sport Management Spa SSD;

2) della Determinazione Dirigenziale n. 1894 del 5.8.2019 (doc.2), con cui è stata approvata la “lettera di invito” alla suddetta gara, da inviarsi da parte del Comune di Rimini alle imprese partecipanti alla stessa;

3) della “lettera di invito” suddetta (doc.3) nella parte in cui essa specifica il metodo per il calcolo del punteggio da assegnare ad ogni concorrente ed indica la formula da applicarsi a tal fine (art. 17 – lettera B, pag. 25 della medesima lettera di invito);

4) del verbale della seduta pubblica di gara del 23.8.2019 (doc. 4) nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha proceduto alla apertura delle offerte economiche ed alla attribuzione del relativo punteggio, secondo le prescrizioni dell'art. 17, lettera B), della lettera d'invito;

5) di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati in via principale, ancorché allo stato incognito.

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA

(EX ART. 121 E 122 C.P.A)

del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Rimini e Sport Management Spa SSD, ancorché non comunicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rimini e di Ssd Sport Management S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 la dott.ssa M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso principale sono stati impugnati i seguenti atti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

• Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 30/8/2019, comunicata con pec in data 2/9/2019, con la quale il Comune di Rimini ha aggiudicato la gara per il servizio di custodia, vigilanza, assistenza bagnanti e pulizia presso la piscina comunale (CIG 7998426DED), alla società Sport Management s.p.a. SSD;

• Determinazione Dirigenziale n. 1894 del 5/8/2019, con cui è stata approvata la “lettera di invito” alla suddetta gara, da inviarsi da parte del Comune di Rimini alle imprese partecipanti alla stessa;

• “lettera d’invito” suddetta nella parte in cui essa specifica il metodo per il calcolo del punteggio da assegnare ad ogni concorrente ed indica la formula da applicarsi a tal fine (art. 17, lett. B, pag. 25 della medesima lettera d’invito);

• verbale della seduta pubblica di gara del 23/8/2019 nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha proceduto alla apertura delle offerte economiche ed alla attribuzione del relativo punteggio, secondo le prescrizioni dell’art. 17, lett. B) della lettera d’invito;

• ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati in via principale, ancorchè allo stato incognito.

E’ stata anche chiesta la declaratoria di inefficacia (ex art. 121 e 122 c.p.a.) del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Rimini e Sport Management s.p.a. SSD.

Il ricorso è affidato ai seguenti 3 motivi di diritto:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.95 del D.lgs 50/2016 – Violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare – eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà;

2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.95 del D.lgs 50/2016 – Violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare;

3. Illegittimità della formula impiegata per l’individuazione del coefficiente ai fini dell’attribuzione del punteggio violazione e/o falsa applicazione dell’art.95 del D.lgs. 50/2016 – Violazione di legge per violazione art.3 Legge 241/1990 per carenza di motivazione – eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà.

In data 23.10.2019 si costituisce S.s.d. Sport Management S.p.a. chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile, inammissibile ovvero, in subordine, venga respinto.

I). Giova richiamare le vicende in fatto:

-Con avviso pubblico approvato con la Determina Dirigenziale n. 1720 del 18.07.2019, il Comune di Rimini rendeva nota l’intenzione di affidare in appalto il servizio di custodia, vigilanza, assistenza bagnanti e pulizia presso la piscina comunale, tramite la procedura di affidamento prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo. Detto avviso seguiva ad altro precedente pubblicato nel maggio 2019 e poi annullato dallo stesso Comune.

-Entro il termine ultimo del 01.08.2019 pervenivano 4 richieste di partecipazione da parte di : Sport Management s.p.a. SSD;
Virtus Buonconvento SSD a r.l.;
Ati con SSD Aquasport a r.l. e ASD Blu Water;
C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo – Cooperativa Sociale a.r.l.

-La stazione appaltante inviava alle suddette ditte lettera di invito alla gara.

-Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte presentavano offerta solo due delle quattro imprese invitate e precisamente: Sport Management s.p.a. SSD e un Raggruppamento temporaneo di concorrenti con Virtus Buonconvento SSD a r.l. quale mandataria.

-Entrambe le due concorrenti conseguivano per le offerte tecniche un punteggio superiore a quello minimo(soglia di sbarramento) e, pertanto, ai sensi dell’articolo 17 della lettera di invito, erano entrambe ammesse all’apertura della busta contenente l’offerta economico quantitativa.

-La Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione delle offerte economiche. Effettuata la riparametrazione, sulla base dei punteggi ottenuti dalle concorrenti, la Commissione giudicatrice proponeva l’aggiudicazione alla Sport Management.

-La Virtus Buonconvento, nella sua qualità di mandataria del costituendo raggruppamento, constatava la mancata applicazione della “formula lineare prevista dalle Linee

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