TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-26, n. 202416688
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Testo completo
Pubblicato il 26/09/2024
N. 16688/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08904/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8904 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento e/o la riforma e/o la revoca
a) della documentazione caratteristica (scheda valutativa) per il periodo di valutazione dal -OMISSIS- al -OMISSIS-a firma del gen. brig.-OMISSIS-(compilatore) sottoscritta per presa visione in data -OMISSIS-;
b) nonché degli elementi di informazione a firma del direttore ing. -OMISSIS- per il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-; c) nonché del Rapporto Informativo per il -OMISSIS- al -OMISSIS- e dal -OMISSIS- al -OMISSIS- a firma del compilatore col. -OMISSIS-; d) nonché degli elementi d’Informazione per il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS- a firma dell’ing. -OMISSIS-;
(con motivi aggiunti dep.-OMISSIS-)
del decreto dirigenziale M_D-OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso e per l’annullamento della documentazione caratteristica – Scheda valutativa relativa al periodo di valutazione dal -OMISSIS- al -OMISSIS-e del successivo rapporto informativo relativo al periodo -OMISSIS- al -OMISSIS-;
b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale allo stato non conosciuto e comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso per motivi aggiunti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2024 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 6 ottobre 2020 e depositato il successivo 3 novembre, il colonnello -OMISSIS-, in servizio presso la Rappresentanza Militare Italiana presso l’Organizzazione di Supporto ed Approvvigionamento NATO (ITALNSPO), ha impugnato la scheda valutativa relativa al periodo-OMISSIS-, nonché gli atti presupposti costituiti dagli elementi di informazione e dai rapporti informativi sulla cui base è stato emesso un giudizio di “superiore alla media” anziché di “eccellente”, come riportato nelle precedenti valutazioni.
Avverso i suddetti atti il ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. da 1025 a 1029 del codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. 66/2010 – violazione e falsa applicazione degli artt. da 688 a 699 del Testo Unico dell’ordinamento militare di cui al d.p.r. 90/2010 – violazione del principio di obiettività e soggettività delle valutazioni caratteristiche – violazione del principio di legalità e tipicità dell’azione amministrativa – violazione del principio di imparzialità e buon andamento – eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.
Più nel dettaglio il ricorrente denuncia: l’apoditticità delle affermazioni; il contrasto delle valutazioni con quelle precedenti pur in presenza del mantenimento degli standard qualitativi, la carenza di titolarità in capo all’ing. -OMISSIS- delle attività di certificazione e sorveglianza degli operatori e delle scuole di volo svolte dal ricorrente nonché la mancata conoscenza del valutato e la carenza di elementi a sostegno della rilevata limitata flessibilità smentita, altresì, dalla richiesta di proroga dell’incarico; l’erroneità della data di chiusura degli elementi di valutazione (che avrebbe dovuto essere il 2 ottobre 2019) rimessi al gen. brig. -OMISSIS- anziché al gen. -OMISSIS-; la competenza con riguardo agli elementi di valutazione che avrebbero dovuto essere compilati dal vice direttore generale dell’ENAC e non già dal direttore RPO; il ritardo con cui è stata redatta la documentazione caratteristica con il