TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202100427
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Pubblicato il 14/06/2021
N. 00427/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2019, proposto dalla Sezione territoriale della Regione Basilicata dell’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti B B, PEC bruno.bitetti@pec.it, e S M, PEC stefania.miccoli@pec.it, con domicilio eletto in Potenza Via Ciccotti n. 36/C presso lo studio dell’avv. V Z;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. N P, PEC panetta0607@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio legale dell’Ente;
-Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Del. G.R. n. 146 del 25.2.2019 (pubblicata nel BUR dell’1.3.2019), con la quale la Regione Basilicata ha adottato il Piano di Bacino regionale del Trasporto Pubblico Locale, unitamente a tutti i suoi allegati, con particolare riferimento alla rideterminazione del livello dei servizi minimi;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza del 9 giugno 2021 il Cons. Pasquale Mastrantuono e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020, dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 conv. nella L. n. 21/2021 e dell’art. 6, comma 1, lett. e), D.L. n. 44/2021 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, dopo aver sentito gli avv.ti S M, B B e N P, considerati presenti ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, D.L. n. 28/2020 conv. nella L. n. 70/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sezione territoriale della Regione Basilicata dell’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), le cui imprese associate esercitano l’attività di trasporto pubblico locale nella Regione Basilicata, con il presente ricorso, notificato il 30.4.2019 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012, così come modificato prima dall’art. 1, comma 19, lett. b, L. n. 228/2012 e poi dall’art. 47, comma 1, D.L. n. 90/2014 conv. nella L. n. 114/2014, ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e avvocatura@pec.comune.potenza.it e depositato il 7.5.2019, ha impugnato la Del. G.R. n. 146 del 25.2.2019 (pubblicata nel BUR dell’1.3.2019), con la quale la Regione Basilicata ha adottato il Piano di Bacino regionale del Trasporto Pubblico Locale, unitamente a tutti i suoi allegati, con particolare riferimento alla rideterminazione del livello dei servizi minimi, deducendo:
1) l’incompetenza della Regione Basilicata, in quanto il Piano impugnato fa coincidere il Bacino del Trasporto Pubblico Locale con l’intero territorio regionale, ma disciplina anche la rete dei servizi delle Province di Potenza e di Matera, violando l’art. 9 L.R. n. 2/1998, che prevede la competenza delle Province di Potenza e di Matera per i relativi servizi di trasporto pubblico locale, e l’art. 1, comma 85, lett. b), L. n. 56/2014, che attribuisce alle Province la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, rilevando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, L.R. n. 49/2015, nella parte in cui assegna alla Regione Basilicata la pianificazione del trasporto pubblico locale sull’intero territorio regionale, per contrasto con le lett. p), nella parte in cui attribuisce allo Stato le funzioni fondamentali degli Enti Locali, e e), nella parte in cui prevede che la tutela della concorrenza spetta allo Stato, dell’art. 117, comma 2, della Costituzione;
2) l’incompetenza della Giunta Regionale, in quanto ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 22/1998 il Piano Regionale di Trasporto deve essere emanato dal Consiglio Regionale, violando anche l’art. 58, comma 6, dello Statuto regionale, nella parte in cui prevede che sugli atti di programmazione regionale la Giunta deve previamente acquisire il parere del Consiglio Regionale;
3) la violazione dell’art. 48, comma 3, D.L. n. 50/2017, in quanto la Giunta Regionale non aveva verificato la coerenza del Piano impugnato con i criteri stabiliti dal predetto D.L.;
4) con particolare riferimento all’Allegato 4, relativo alla rideterminazione del livello dei servizi minimi, la violazione dell’art. 11, comma 1, L.R. n. 22/1998, nella parte in cui prevede che i servizi minimi devono individuati d’intesa con le Province ed i Comuni, e dell’art. 16, comma 2, D.Lg.vo n. 422/1997, in quanto il predetto Allegato 4 non ha considerato gli elementi contemplati dalla predetta norma statale ed anche perché la Giunta Regionale aveva previsto di addebitare agli Enti Locali il 35% del costo di tali servizi minimi;
5) l’eccesso di potere per illogicità, nella parte in cui l’impugnato Piano stima nel 65% del costo standard ex D.P.C.M. n. 157/2018 l’importo a base della futura gara regionale per l’individuazione del gestore del servizio di trasporto pubblico locale, in quanto i valori medi dei ricavi da tariffazione sono pari al 18% e non, come ritenuto dalla Giunta Regionale, al 35% del predetto costo standard;
6) l’eccesso di potere per illogicità, nella parte in cui l’impugnato Piano sopprime: a) la corsa feriale delle ore 18,15 da San Severino Lucano a Senise e non quella di ritorno;b) la corsa feriale delle ore 13,55 da Potenza ad Acerenza, ma non quella in senso inverso;c) 8 corse feriali e 7 di ritorno sulla linea Acerenza-Cancellara;d) due corse feriali nel periodo scolastico da Lagonegro a Lauria ed una sola di ritorno;e) 4 corse feriali ed 1 corsa scolastica da Sapri Scalo a Maratea e 3 corse feriali e 2 corse scolastiche da Maratea a Sapri Scalo;f) l’intera soppressione della linea Potenza-Salerno-Napoli, riservandola al solo vettore ferroviario con costi 7 volte superiori rispetto a quelli su gomma;g) la previsione di 1 sola corsa da Ruvo del Monte a Potenza nei soli giorni scolastici, mentre nel percorso inverso l’unica corsa è prevista per tutti i giorni feriali.
Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, sostenendo l’infondatezza del ricorso, attesoché: 1) l’art. 1, comma 2, L.R. n. 7/2014 designa la Regione “quale Ente di governo”, che “svolge le funzioni ed i compiti che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale, di programmazione, indirizzo, coordinamento e di Ente affidante per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale interessanti l’ambito regionale”;2) il Piano impugnato è lo strumento esecutivo del Piano regionale dei Trasporti, già approvato con Del. C.C. n. 544 del 21.12.2016;3) ai sensi dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 7/2014 “la Regione procede all’aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti e del Piano dei Trasporti di Bacino ed alla rideterminazione del livello dei servizi minimi”;4) l’art. 1, comma 1, L.R. n. 7/2014 ha prestabilito un solo ambito di Bacino coincidente con l’intero territorio regionale;5) la Giunta Regionale con nota del 28.2.2019 aveva trasmesso l’impugnata Del. G.R. n. 146 del 25.2.2019, la quale era stata restituita alla Giunta dal Presidente del Consiglio Regionale con nota del 4.3.2019, in quanto nella predetta Del. n. 146/2019 era stato precisato che si trattava di una Proposta di Piano di Bacino regionale del Trasporto Pubblico Locale e non della sua adozione, ma con successiva nota dell’Assessore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità del 12.4.2019 era stata ribadita la necessità del parere del Consiglio Regionale, in quanto tale atto doveva essere acquisito per l’emanazione del provvedimento finale di approvazione, necessario per l’indizione della gara regionale di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;6) la Regione aveva effettuato la verifica e l’analisi della domanda di mobilità, consultando tutti i 47 Comuni, titolari di contratto di trasporto pubblico locale, e recependo le istanze di soddisfazione dell’utenza, illustrando la proposta di Piano ai rappresentanti delle Province di Potenza e di Matera negli incontri del 18.10.2018 e del 5.11.2018;7) la Regione con il Piano impugnato ha perseguito l’obiettivo di progettare una rete di servizi più efficiente e sostenibile, superando le criticità, che avevano caratterizzato il precedente Piano, eliminando la sovrapposizione dei servizi di trasporto, l’assenza di integrazione modale, le linee a bassissimo traffico;8) il contestato Piano prevede che sono a carico della Regione i maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei corrispettivi determinati con le modalità di calcolo dei costi standardizzati, restando a carico dei Comuni solo gli oneri relativi ai servizi aggiuntivi eventualmente proposti;9) l’importo a base della futura gara regionale per l’individuazione del gestore del servizio di trasporto pubblico locale sarebbe stato determinato con i relativi atti di indizione di tale gara.
Con Del. n. 270 del 21.4.2020 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Bacino regionale del Trasporto Pubblico Locale ed i relativi allegati, dopo aver adottato uno nuovo con la Del. G.R. n. 102 del 14.2.2020 e recepito le osservazioni del Consiglio Regionale con le Delibere C.C. nn. 120 e 122 del 31.3.2020.
Con memoria del 23.4.2021 l’associazione ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse “con l’integrale compensazione delle spese di lite”, in quanto con il Ric. n. 269/2020, tuttora pendente, aveva impugnato la predetta Del. G.R. n. 270 del 21.4.2020.
In data 9.6.2021 si è svolta l’Udienza ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020, dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 conv. nella L. n. 21/2021 e dell’art. 6, comma 1, lett. e), D.L. n. 44/2021 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale il ricorso è passato in decisione.
Ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in esame.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando che il Contributo Unificato rimane definitivamente a carico della parte ricorrente.