TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-11-12, n. 201912949

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-11-12, n. 201912949
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201912949
Data del deposito : 12 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2019

N. 12949/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04696/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4696 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A M e O M, elettivamente domiciliata in Roma, via Arno, 6, presso lo studio dell’avv. O M;

contro

Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice del concorso indetto con D.D. 21.04.2016, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelina Bevilacqua, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., in Roma, presso la Segreteria del Tar;

per l'annullamento

della graduatoria delle prove scritte del concorso, per esame, a 500 posti di notaio indetto con D.D. 21.04.2016, pubblicata in data 15.02.2018, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi alla prova orale;

del verbale n. 255 del 30 maggio 2017 di correzione delle prove scritte, nella parte relativa alla busta n. 585, corrispondente alla ricorrente;

del giudizio sintetico di inidoneità apposto agli elaborati della ricorrente;

delle valutazioni di inidoneità riportate nella scheda di valutazione con motivazione standard allegata all'anzidetto Verbale;

di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la dottoressa -OMISSIS-, premesso di aver partecipato al concorso per esame a 500 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia del 21 aprile 2016, impugna, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, il provvedimento di mancata ammissione alle prove orali del concorso medesimo.

Espone, in fatto, di essere stata dichiarata non idonea dalla Commissione esaminatrice all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, in ragione del fatto che i tre elaborati sono stati considerati complessivamente insufficienti, nel loro insieme, e che la terza prova, relativa all’atto mortis causa , è stata reputata gravemente insufficiente.

Ciò premesso, deduce le seguenti censure:

1) VIOLAZIONE ART. 11 D.LGS. N. 166/2006 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI PREDEFINITI;

ECCESSO DI POTERE;
DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
TRAVISAMENTO;
ERRORE DI FATTO;
INCONGRUENZA DELLA MOTIVAZIONE IN RAPPORTO AI CRITERI PREDEFINITI

La ricorrente afferma che la valutazione di grave insufficienza del terzo elaborato è affetta da estrema irragionevolezza, riconducibile, a suo giudizio, all’evidente travisamento dei contenuti della prova da essa svolta.

La motivazione sottesa al giudizio di grave insufficienza, poi, sarebbe affetta da contraddittorietà, attesa la non conciliabilità tra le argomentazioni spese nei punti 4 e 17 della scheda di valutazione.

Richiamando le conclusioni rassegante in un parere pro veritate allegato al ricorso, infine, la dottoressa S contesta i singoli profili motivazionali nei quali si è articolata la valutazione di grave insufficienza dell’atto mortis causa .

2) VIOLAZIONE DELL’ART. 11,

COMMA

6, D.LGS. N. 166/2006 - ECCESSO DI POTERE;
DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
TRAVISAMENTO;
ERRORE DI FATTO.

La valutazione della Commissione sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha ritenuto complessivamente insufficienti i tre elaborati, sebbene il primo e il secondo fossero stati ritenuti esenti da nullità o gravi insufficienze.

In particolare, la ricorrente ritiene che la motivazione posta a base del giudizio di inidoneità, in parte qua, sia estremamente generica, limitandosi la stessa a richiamare acriticamente e pedissequamente i criteri di correzione astrattamente formulati dalla commissione, senza alcun reale riferimento al contenuto delle sue prove.

Il giudizio espresso dalla Commissione, inoltre, nella parte in cui individua criticità specifiche degli elaborati, riterrebbe la sussistenza di carenze e difetti in realtà insussistenti, derivanti da una lettura travisata delle prove e comunque non aderente ai criteri valutativi definiti dalla Commissione medesima.

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIFORMITÀ DI VALUTAZIONE DI CUI ALL’ART. 10,

COMMA

7, D.LGS. 166/2006 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

La medesima Commissione, infine, avrebbe operato una valutazione più favorevole di temi di altri candidati che pure hanno adottato soluzioni giuridiche simili a quelle da lei proposte.

Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ne ha domandato la reiezione nel merito.

Si è costituito pure il controinteressato -OMISSIS-, che ha chiesto la propria estromissione dal giudizio, mentre gli altri controinteressati evocati non si sono costituiti in giudizio.

Alla pubblica udienza del 6 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

Come esposto in narrativa, la dottoressa -OMISSIS- non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile, per essere stata dichiarata non idonea a conclusione della disamina delle sue prove scritte.

In particolare, pur avendo ottenuto un giudizio relativo alle prime due prove scritte (rispettivamente, atto “ inter vivos ” di diritto commerciale e “ inter vivos ” di diritto civile) tale da non precludere alla commissione esaminatrice di passare alla lettura del terzo elaborato (atto mortis causa ), su quest’ultimo il giudizio è stata contraddistinta dal rilievo di una “ grave ” insufficienza, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/06, cui si è poi accompagnata anche l’individuazione di complessiva insufficienza degli elaborati.

Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estromissione dal giudizio del dottor -OMISSIS-, domandata in ragione del fatto che i suoi elaborati non risultano ricompresi tra quelli che la ricorrente richiama al fine di evidenziare la disparità di trattamento nella correzione.

La richiesta va respinta.

L’evocazione in giudizio del dottor M, infatti, è chiaramente avvenuta in ragione del fatto che lo stesso, avendo superato le prove scritte, è stato considerato dalla ricorrente quale possibile controinteressato, a nulla rilevando la presenza, o meno, dei suoi elaborati tra quelli asseritamente destinatari di un più favorevole trattamento in sede di correzione.

Prima di passare all’esame delle singole doglianze è utile riportare le ragioni delle valutazioni negative degli elaborati della ricorrente, che risultano così espresse:

quanto al campo 4 della griglia "la Commissione dichiara ai sensi dell'art. 11 comma 7 del Dlgs 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate consistite nell'elaborato "mortis causa" per aver previsto il legato in favore di -OMISSIS-come avente ad oggetto tutti i diritti derivanti dalla partecipazione societaria, laddove la traccia chiedeva l'attribuzione del 50% delle quote -OMISSIS-, per aver costruito come onere, anziché come legato, la disposizione a favore di C e per averne altresì lasciata indeterminata la sorte nel caso in cui venissero riconosciuti alla beneficiaria i diritti di cui all 'art. 9 bis legge 898170, fornendo una motivazione di tale scelta incongrua ed erronea;
per non aver risolto la questione della validità del riconoscimento di Filano da parte del figlio premorto del testatore, lasciando indeterminata la sua qualità di legittimario e fornendo una motivazione erronea in ordine a tale scelta;
per aver qualificato l'adozione di Terzo come "legittimante" ai sensi dell'art. 27 della legge 184183, per aver posto a carico degli eredi l'onere di astenersi dal compiere "concorrenza sleale" e non aver imposto il divieto di concorrenza ai coeredi come richiesto dalla traccia;
per aver attribuito a L il diritto di abitazione ed averlo successivamente qualificato come diritto di usufrutto con riferimento alla disposizione avente ad oggetto il legato obbligatorio di ipoteca a favore di Sempronio";

quanto al campo 17 della griglia: “ la Commissione delibera, ai sensi dell'art. 11 comma 6 DL GS n°166/06, che il candidato non merita l'idoneità per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica, con riferimento agli elaborati, in particolare: 1) nell'elaborato di diritto commerciale per aver indicato nel nuovo articolo del capitale sociale la distribuzione dello stesso fra i soci;
per aver definito erroneamente in parte teorica il concetto di scindibilità dell'aumento di capitale;
per aver trattato in modo insufficiente il diritto di opzione;
2) nell'elaborato di diritto civile per aver ipotizzato un pegno "dell'importo di euro... ";
per aver erroneamente motivato l’esclusione del diritto di prelazione dei collaboratori familiari nel patto di famiglia;
per avere incongruamente motivato la compatibilità fra impresa familiare e patto di famiglia;
3) nell'elaborato mortis causa per aver trattato in modo insufficiente del principio della quota mobile
".

Con il primo motivo di doglianza la ricorrente censura la valutazione di grave insufficienza espressa con riferimento al terzo elaborato, contenente l’atto mortis causa , a suo giudizio inficiata da errori di fatto e travisamento del contenuto della prova, oltre che in contraddizione con il fatto che la commissione ha pure motivato la complessiva insufficienza degli altri due elaborati, ciò che non sarebbe stato necessario ove si fosse effettivamente ritenuta la grave insufficienza della terza prova.

In particolare, la ricorrente, richiamando il parere pro veritate allegato al ricorso, rileva come:

a) la disposizione “Lego a carico dell’eredità ed a favore di mio fratello -OMISSIS-… (generalità) quanto segue: (…) tutti i diritti a me derivanti dalla partecipazione societaria pari al 50% (cinquanta per cento) di cui sono titolare nella -OMISSIS-con sede in … via … n. … del valore nominale di euro …”, risulterebbe perfettamente congrua e compatibile con gli obiettivi sottesi alla traccia che richiedeva l’attribuzione a -OMISSIS-del 50% delle quote della -OMISSIS-e dei diritti di sfruttamento economico del marchio, atteso che questi ultimi dovevano ritenersi ricompresi nell’attribuzione “di tutti i diritti”;

b) la disposizione “ Pongo a carico di Secondo l’onere di continuare a versare la somma periodica di euro 500 (cinquecento) mensili, a titolo di … e secondo le seguenti modalità a favore di C … (generalità) dalla quale ho divorziato parecchi anni addietro. Qualora a C vengano riconosciuti dopo la mia morte i diritti di cui all’art.

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