TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 2024-10-11, n. 202401150
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Pubblicato il 11/10/2024
N. 01150/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01422/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2024, proposto da
Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B1BD863987, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Siena, Comune di Monteroni D'Arbia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione di esclusione del 24.07.2024, adottata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena a firma del Responsabile della procedura di gara Dott. Filippo Pacini, avente protocollo n. 0013256/2024, con la quale la Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS è stata esclusa dalla procedura di gara di affidamento dei servizi di vigilanza sugli scuolabus e di assistenza, custodia e pulizia dei locali delle scuole dell’infanzia del Comune di Monteroni d’Arbia con CIG B1BD863987;
- dei verbali delle sedute del giorno 08.07.2024, del giorno 24.07.2024 e del giorno 26.07.2024, trasmessi all’odierna ricorrente solo in data 02.09.2024;
- della Determinazione n. 916 del 29.08.2024 del Comune di Monteroni d’Arbia a firma del Responsabile di Area Dott. Manuele Mencarelli con cui è stata disposta l’aggiudicazione del servizio ad Alioth Società Cooperativa Sociale ONLUS;
- della lex specialis di gara e, in particolare, del Disciplinare relativamente alle disposizioni, ivi contenute, a mezzo delle quali la S.A. ha inteso considerare quale requisito di idoneità professionale l’iscrizione degli operatori economici in pag. 3 entrambe le Sezioni, sia A che B, dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto,
con declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Siena e di Comune di Monteroni D'Arbia e di Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, la ricorrente impugna l’atto che ne ha disposto l’esclusione dalla procedura di gara relativa all’”affidamento dei servizi di vigilanza sugli scuolabus e di assistenza, custodia e pulizia dei locali delle scuole dell’infanzia del Comune di Monteroni d’Arbia” (CIG B1BD863987) per tre anni decorrenti dall’inizio dell’a.s. 2024/2025, indetta dalla Stazione Unica appaltante della Provincia di Siena e la successiva determinazione che ha disposto l’aggiudicazione della procedura alla controinteressata;in particolare, si tratta di esclusione determinata dalla rilevazione del mancato possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 8 del disciplinare di gara relativo all’iscrizione obbligatoria “all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “A e B”, inteso dalla Stazione appaltante nel senso dell’obbligatoria iscrizione in ambedue le sezioni dell’Albo e non posseduto dalla ricorrente, che risulta iscritta solo nella sezione B;vengono altresì impugnate le previsioni della lex specialis della procedura relative alla necessità dell’iscrizione congiunta dei partecipanti alla gara nelle due sezioni A e B dell’Albo regionale delle cooperative sociali.
Il ricorso deve essere, in parte, respinto in quanto infondato nel merito ed in parte, dichiarato irricevibile per tardività.
In via preliminare, la Sezione deve rilevare come la previsione dell’art. 8 del disciplinare di gara relativa all’iscrizione obbligatoria “all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A e B” debba essere interpretata alla luce della previsione dell’art. 4 del capitolato speciale della procedura che prevedeva la possibile attivazione, da parte dell’Amministrazione comunale di Monteroni d’Arbia, di un “servizio di post scuola”, relativo alla “gestione del tempo e l’organizzazione di attività ludico/educative, da proporre ai bambini successivamente all’orario scolastico” e da eseguirsi ad opera di educatori professionali;con tutta evidenza, l’oggetto dell’appalto prevedeva, quindi, anche se in via eventuale, l’esecuzione di una prestazione che gli artt. 3 e 4 della l.r. 31 ottobre 2018 n. 58 (norme per la cooperazione sociale in Toscana) riserva alle cooperative sociali iscritte nella cd. sezione A dell’Albo regionale, destinata a chi svolga “servizi socio sanitari ed educativi”, come quelli previsti dal già citato art. 4 del capitolato speciale di gara.
Al di là di ogni considerazione in ordine alla possibile ambiguità della formulazione letterale del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 8 del disciplinare di gara, l’interpretazione della lex specialis della procedura secondo quel criterio ermeneutico teso alla ricostruzione complessiva del contenuto degli atti di gara costantemente seguito dalla giurisprudenza (tra le tante, si vedano Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2024, n. 3394;T.A.R. Molise, 13 febbraio 2024, n. 37) porta pertanto a concludere per la necessità di interpretare la previsione nel senso della necessità della contemporanea iscrizione alle sezioni A e B dell’Albo regionale delle cooperative sociali, così come esplicitato dal chiarimento tempestivamente reso dalla Stazione appaltante (doc. n. 7 del deposito delle Amministrazioni resistenti) e permesso, in linea generale, dall’art. 6 della già citata l.r. 31 ottobre 2018 n. 58.
Ai fini dell’interpretazione della previsione, risulta pertanto ininfluente il richiamo operato da parte ricorrente al fatto che si trattasse di procedura riservata alle cooperative in possesso dei requisiti di cui all’art. 61, 1° comma del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (rilevazione che non esclude la possibilità di richiedere l’iscrizione contemporanea anche alla sezione A dell’Albo, necessaria per l’esecuzione delle prestazioni educative comunque previste dalla lex specialis ), così come ininfluente risulta il riferimento al principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del codice dei contratti pubblici, trattandosi di requisito evidentemente giustificato da obiettive necessità di esecuzione della prestazione e quindi di clausola da ritenersi non lesiva dei “principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.
Una volta ricostruito il contenuto del requisito di professionalità di cui all’art. 8 della procedura nel senso sopra evidenziato, risulta altresì evidente, secondo i principi enunciati da Cons. Stato ad plen. 26 aprile 2018, n. 4, come la contestazione finale operata da parte della ricorrente della previsione di cui all’art. 8 del disciplinare di gara risulti irrimediabilmente tardiva, trattandosi di requisito di inidoneità che indubbiamente precludeva “ ab initio la partecipazione alla procedura” (Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2024, n. 5050) della ricorrente e che pertanto doveva essere contestato nel termine di decadenza derivante dalla pubblicazione del bando di gara e non dopo l’intervento del provvedimento di esclusione.
Il ricorso deve pertanto, in parte, essere respinto ed in parte, essere dichiarato irricevibile per tardività;la sostanziale novità delle questioni trattate per la giurisprudenza della Sezione permette poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.