TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-08-05, n. 202100135
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Testo completo
Pubblicato il 05/08/2021
N. 00135/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 34 del 2021, proposto da:
MA.F. di M F & C. S.a.s., già MA.F. s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A P con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Carlo Dordi, n. 25, presso lo studio del predetto avvocato P;
contro
Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D C, dell’Avvocatura del Comune di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché con domicilio eletto in Trento, via Belenzani, n. 19, presso la sede dell’Avvocatura medesima;
per il risarcimento dei danni subiti in relazione all’inadempimento del Comune di Trento delle disposizioni del contratto stipulato il 31 agosto 2007 per la concessione dei locali siti nel palazzo ex Gesuiti di via Roma per la gestione del bar interno alla biblioteca comunale di Trento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Trento;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ”, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l’articolo 25 rubricato “ Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo ”, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;
Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 29 luglio 2021 svoltasi con le modalità da remoto previste dall’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70 del 2020, il consigliere A T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il Comune di Trento, con determinazione dirigenziale n. 12/64 del 4 marzo 2007, ha indetto un’asta pubblica per la concessione di locali, aventi natura di beni demaniali, del palazzo ex Gesuiti di via Roma a Trento, sede della biblioteca comunale, al fine della gestione in tali spazi del bar interno della biblioteca medesima. All’esito della procedura l’Amministrazione ha aggiudicato la gara alla società a responsabilità limitata MA.F., poi divenuta MA.F. s.a.s., con la quale, in data 31 agosto 2007, ha stipulato il relativo contratto di concessione rep. n. 1877 della durata di sei anni, dal 1 settembre 2007 al 31 agosto 2013, con la possibilità di proroga per ulteriori sei anni. Con susseguente atto specificativo del 30 giugno 2011 rep. n. 230 le parti hanno concordato i criteri di riparto delle spese, relative alle parti in uso esclusivo e comuni, di acqua, energia elettrica, gas e pulizie. Il canone annuo di concessione, derivante dall’applicazione del rialzo, pari al 45 %, offerto da MA.F. s.r.l. (di seguito MA.F.) sul canone base fissato dal Comune, ammontava a euro 29.319,00 poi divenuti euro 33.200,00 e infine euro 33.299,60 a seguito delle rivalutazioni ISTAT annuali succedutesi.
2. La società MA.F., odierna ricorrente, con nota del 30 luglio 2013 (prot. comunale n. 0076803 dell’1 agosto 2013) ha richiesto all’Amministrazione la proroga della concessione. Il Servizio Patrimonio del Comune ha ritenuto sussistenti i presupposti per il richiesto prolungamento stabiliti all’art. 2, comma 2, del contratto, vale a dire la piena soddisfazione del servizio prestato e la convenienza del canone rivalutato. La determinazione dirigenziale n. 12/190 del 30 agosto 2013 con la quale il suddetto Servizio ha autorizzato la proroga della concessione richiama, infatti, facendola propria, la nota del 19 agosto 2013, prot. n. 81974 del Dirigente del Servizio Biblioteca e Archivio Storico che esprimeva “ soddisfazione circa il servizio prestato dall'attuale gestore del bar interno alla biblioteca ”, il quale “ ha dimostrato professionalità, cortesia e corretta collaborazione e ha quindi offerto e garantisce in modo adeguato i servizi di caffetteria e ristorazione ”. Inoltre, la determinazione suddetta riporta che “ il canone di concessione rivalutato sulla base dell'offerta a suo tempo presentata dalla ditta aggiudicataria risulta conveniente per l'Amministrazione in considerazione dell'andamento del mercato degli ultimi anni ”. La durata del contratto di concessione è stata quindi prorogata per ulteriori sei anni dal 1 settembre 2013 sino al 31 agosto 2019 con atto rep. n. 815 sottoscritto tuttavia (solo) il 21 aprile 2016.
3. Peraltro già nel 2014, decorsi sette anni dalla concessione dei locali per la gestione del bar, la società MA.F. risultava aver accumulato nei confronti del Comune di Trento un debito ammontante a complessivi euro 30.984,54, per lo più derivante dall’omesso versamento di pregresse rate mensili del canone. A seguito della nota del 13 ottobre 2014 con cui la concessionaria, dopo aver sottolineato “ la crisi generale dei consumi ” e “ la chiusura di altre attività ”, comunicava di non essere in grado di provvedere al versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione, il Comune, con determinazione del dirigente del Servizio Patrimonio n. 12/209 del 17 novembre 2014, ha autorizzato la rateizzazione di parte del debito di MA.F. in 36 rate mensili di euro 648,35 ciascuna dal 1° dicembre 2014 e fino al 1° novembre 2017. In considerazione delle difficoltà economiche rimarcate da MA.F. anche con nota del 20 ottobre 2015, considerato che non era ancora stata stipulata la proroga del contratto di concessione, il Comune ha invitato la concessionaria (cfr. nota del 23 novembre 2015) a “ valutare attentamente la propria capacità di mantenere la gestione del bar in oggetto, contestualmente alla capacità di rispettare diligentemente i pagamenti dei canoni mensili che via via maturano ” rammentando altresì i termini per l’esercizio del diritto di recesso.
4. Nel frattempo, dalla fine del 2014, presso la biblioteca si sono verificati episodi di microcriminalità, per lo più piccoli furti, ma anche consumo di stupefacenti all’interno dei locali sempre più spesso frequentati da soggetti estranei all’utilizzo dei servizi bibliotecari. Nel corso del 2015 il Comune di Trento ha delocalizzato parte della collezione bibliografica, quella rivolta ai ragazzi, contenuta nella sede di via Roma, presso la palazzina Liberty sita in Piazza Dante, disponendo, altresì, in tale circostanza, l’apertura di un servizio di caffetteria/ristorazione interno ai nuovi locali dedicati alla sezione ragazzi.
5. Nel marzo del 2017 la società MA.F. ha comunicato al Comune di Trento il proprio recesso anticipato dal contratto di concessione a far data dal 1 settembre 2017, adducendo quale ragione il “ vistoso calo dell’utenza, e degli incassi, imputabile in via esclusiva ad inadempimento di codesta Amministrazione ed in particolare a colposa e negligente gestione della struttura ”, che avrebbe determinato un danno in capo alla società concessionaria stessa. In concomitanza con l’istanza di recesso, la società odierna ricorrente è subentrata nella gestione di altro bar, sito anch’esso a Trento, ed ha ritenuto di rivolgere alla propria clientela, tramite l’affissione di un cartello sulla porta d’ingresso del bar di via Roma, l’invito a recarsi presso la nuova struttura.
6. A seguito della presentazione dell’istanza di recesso, il Comune di Trento, stante la mancata corresponsione da parte della società MA.F. di una parte dei canoni dovuti e dell’ulteriore somma di denaro, pari a euro 400,00, a titolo di penale irrogata in ragione di un’asseritamente ingiustificata chiusura del bar avvenuta nel 2017, si è rivolto all’istituto di credito fideiussore della società ricorrente escutendo la polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell’esecuzione del contratto per un importo complessivo pari a euro 29.401,06.
7. La società MA.F. s.a.s. ha adito il Tribunale ordinario di Trento, con atto di citazione notificato il 7 novembre 2018, al fine di ottenere, previo accertamento del grave inadempimento del Comune, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti “ sia in ragione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di canoni di concessione a partire dall’alterazione dell’equilibrio sinallagmatico sino alla chiusura del rapporto contrattuale, sia in ragione della riduzione del volume d’affari registrato tra gli anni 2013 e 2017, sia in ragione dei ricavi persi a causa della indotta necessità di recedere anticipatamente dal contratto ” nonché l’accertamento dell’illegittimità dell’applicazione della penale e la restituzione della stessa inflitta per i giorni di chiusura del bar.
8. Il Tribunale ordinario adito con sentenza n. 178 del 5 marzo 2020, ha accolto l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune ex art. 133, comma 1 lett. b), cod. proc. amm. e indicato quale Giudice dotato di giurisdizione questo T.R.G.A., dinanzi al quale la causa è stata pertanto riassunta dall’attuale ricorrente nei termini di cui all’articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in applicazione dell’istituto della c.d. translatio iudicii.
9. Con il ricorso in esame, depositato il 23 febbraio 2021, la società MA.F., richiamandosi al proprio precedente atto di citazione, ha quindi chiesto il risarcimento dei danni subiti nonché l’accertamento dell’illegittimità dell’applicazione della