TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-15, n. 202303446

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-15, n. 202303446
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303446
Data del deposito : 15 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2023

N. 03446/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00241/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2023, proposto da Tuna Fish S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C C, E P, e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’IRSAP – Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, Ufficio periferico di Ragusa, non costituito in giudizio;



nei confronti

del Comune di Modica, non costituito in giudizio;



per l'annullamento,

previa misura cautelare,

- della nota dell'IRSAP – Ufficio periferico di Ragusa, prot. n. 0021640 del 6 dicembre 2022, con cui è stato richiesto il pagamento di euro 135.634,96 a titolo di oneri di urbanizzazione ai sensi del comma 3, art. 21, del “Regolamento per insediamenti produttivi negli agglomerati industriali gestiti dall'IRSAP” approvato dal C.d.A. IRSAP in data 28 dicembre 2020;

- ove occorra e per quanto di ragione, del tacito rigetto da parte dell'IRSAP – Ufficio periferico di Ragusa, delle osservazioni formulate dalla società ricorrente trasmesse all'ente in data 17 gennaio 2023;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di IRSAP;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso al seguente motivo.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della LR 8/2012 e ss.mm.ii. e dell’art. 21, comma 3, del regolamento attuativo approvato dal c.d.a. IRSAP il 28 dicembre 2020 – violazione e falsa applicazione dell’art. 24, LR 1/1984 applicabile ratione temporis alla fattispecie – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al codice civile e del principio del tempus regit actum nonché del principio di irretroattività della legge – eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e irragionevolezza. Parte ricorrente premette che la realizzazione dell’immobile di cui si tratta sarebbe stata esente dagli oneri di urbanizzazione giusta la previsione dell’art. 24 della LR 1/1984; la previsione, successivamente introdotta dall’art. 16, comma 13, della LR 8/2012 (attuato con l’art. 21, comma 3, del regolamento del 28 dicembre 2020), nella parte in cui prevede che l’autorizzazione al trasferimento sia subordinata al versamento degli oneri di urbanizzazione, in conformità ai principi del tempus regit actum e della non retroattività della legge, potrebbe trovare applicazione solo con riguardo agli immobili realizzati in virtù di titoli edilizi rilasciati in data successiva alla entrata in vigore della citata LR 8/2012.

IRSAP si è costituita con comparsa di mera forma depositata il 12 aprile 2023, spiegando poi difese in rito e nel merito con memoria depositata in data 9 ottobre 2023.

In particolare, oltre a controdedurre nel merito, IRSAP ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché:

a) si sostanzierebbe in un’inammissibile censura alla LR n. 8 del 12/01/2012, come modificata dalla LR n.33 del 18/12/2021, atteso che la previsione del pagamento degli oneri previsti dall’art.16, comma 13, della LR n.8/2012, infatti, sarebbe espressamente contenuta allo stesso art.16, comma 9 bis , della medesima LR, introdotto dalla L.R. n. 33/2021;

b) la società ricorrente avrebbe omesso di impugnare il regolamento per gli insediamenti produttivi negli agglomerati industriali gestiti da IRSAP, approvato con delibera del C.D.A. n. 16 del 28/12//2020, che – nel prevedere, all’art. 21, comma 3, che l’autorizzazione al trasferimento sia subordinata al versamento all’IRSAP, in un’unica soluzione, di una somma commisurata all’importo del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione in misura intera – costituirebbe atto presupposto dell’impugnata nota prot. n. 21640 del 6 dicembre 2022;

c) sussisterebbe difetto di interesse, atteso che sarebbe decorso il

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