TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-15, n. 202303446

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-15, n. 202303446
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303446
Data del deposito : 15 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2023

N. 03446/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00241/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2023, proposto da Tuna Fish S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C C, E P, e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’IRSAP – Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, Ufficio periferico di Ragusa, non costituito in giudizio;

nei confronti

del Comune di Modica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa misura cautelare,

- della nota dell'IRSAP – Ufficio periferico di Ragusa, prot. n. 0021640 del 6 dicembre 2022, con cui è stato richiesto il pagamento di euro 135.634,96 a titolo di oneri di urbanizzazione ai sensi del comma 3, art. 21, del “Regolamento per insediamenti produttivi negli agglomerati industriali gestiti dall'IRSAP” approvato dal C.d.A. IRSAP in data 28 dicembre 2020;

- ove occorra e per quanto di ragione, del tacito rigetto da parte dell'IRSAP – Ufficio periferico di Ragusa, delle osservazioni formulate dalla società ricorrente trasmesse all'ente in data 17 gennaio 2023;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di IRSAP;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso al seguente motivo.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della LR 8/2012 e ss.mm.ii. e dell’art. 21, comma 3, del regolamento attuativo approvato dal c.d.a. IRSAP il 28 dicembre 2020 – violazione e falsa applicazione dell’art. 24, LR 1/1984 applicabile ratione temporis alla fattispecie – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al codice civile e del principio del tempus regit actum nonché del principio di irretroattività della legge – eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e irragionevolezza. Parte ricorrente premette che la realizzazione dell’immobile di cui si tratta sarebbe stata esente dagli oneri di urbanizzazione giusta la previsione dell’art. 24 della LR 1/1984;
la previsione, successivamente introdotta dall’art. 16, comma 13, della LR 8/2012 (attuato con l’art. 21, comma 3, del regolamento del 28 dicembre 2020), nella parte in cui prevede che l’autorizzazione al trasferimento sia subordinata al versamento degli oneri di urbanizzazione, in conformità ai principi del tempus regit actum e della non retroattività della legge, potrebbe trovare applicazione solo con riguardo agli immobili realizzati in virtù di titoli edilizi rilasciati in data successiva alla entrata in vigore della citata LR 8/2012.

IRSAP si è costituita con comparsa di mera forma depositata il 12 aprile 2023, spiegando poi difese in rito e nel merito con memoria depositata in data 9 ottobre 2023.

In particolare, oltre a controdedurre nel merito, IRSAP ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché:

a) si sostanzierebbe in un’inammissibile censura alla LR n. 8 del 12/01/2012, come modificata dalla LR n.33 del 18/12/2021, atteso che la previsione del pagamento degli oneri previsti dall’art.16, comma 13, della LR n.8/2012, infatti, sarebbe espressamente contenuta allo stesso art.16, comma 9 bis , della medesima LR, introdotto dalla L.R. n. 33/2021;

b) la società ricorrente avrebbe omesso di impugnare il regolamento per gli insediamenti produttivi negli agglomerati industriali gestiti da IRSAP, approvato con delibera del C.D.A. n. 16 del 28/12//2020, che – nel prevedere, all’art. 21, comma 3, che l’autorizzazione al trasferimento sia subordinata al versamento all’IRSAP, in un’unica soluzione, di una somma commisurata all’importo del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione in misura intera – costituirebbe atto presupposto dell’impugnata nota prot. n. 21640 del 6 dicembre 2022;

c) sussisterebbe difetto di interesse, atteso che sarebbe decorso il termine per l’inizio dei lavori, previsto nel contratto fra la società ricorrente e l’acquirente, ed espressamente ivi sancito a pena di risoluzione di diritto.

Con ordinanza 10 marzo 2023, n. 124, sul presupposto che le esigenze della parte ricorrente fossero tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, è stata fissata l’udienza pubblica del 9 novembre 2023 per la trattazione del ricorso nel merito, ed è stata rinviata la regolazione delle spese della fase cautelare alla decisione del ricorso nel merito.

All’udienza pubblica del 9 novembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.

DIRITTO

L’infondatezza nel merito delle questioni rimesse alla cognizione di questo Giudice, per come appresso argomentata, esime il Collegio dalla delibazione delle eccezioni in rito.

Giova, ai fini del decidere, una succinta ricostruzione della vicenda sottesa alla controversia.

La società ricorrente ha acquistato dal Consorzio ASI di Ragusa, con atto del 27 febbraio 2001, la proprietà di un terreno con destinazione industriale, obbligandosi a destinare il terreno acquisito esclusivamente alla costruzione e gestione di uno stabilimento industriale, poi ultimato in data 6 maggio 2002.

Successivamente, con contratto preliminare di compravendita stipulato in data 30 maggio 2022, la società ricorrente si è obbligata a trasferire ad altra società la proprietà del citato stabilimento industriale;
a tale scopo, con nota trasmessa all’IRSAP – Ufficio Periferico di Ragusa in data 10 novembre 2022, il liquidatore della società ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla vendita dello stabilimento industriale.

In riscontro alla richiesta, l’Ufficio IRSAP di Ragusa, con l’impugnata nota prot. n. 21640 del 6 dicembre 2022 ha precisato che, ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione alla vendita di cui si tratta, la società ricorrente «…dovrà procedere al pagamento della somma dovuta, ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del regolamento per insediamenti produttivi negli agglomerati industriali gestiti dall’IRSAP approvato dal C.d.A. IRSAP in data 28/12/2020, quali oneri di urbanizzazione, pari ad € 3,55 al mq, calcolati secondo le tabelle parametriche stabilite con deliberazione del Sindaco di Modica n. 2882/2013 e confermata dalle successive delibere della Giunta Comunale n. 73/2020 dello stesso Comune…» .

Tanto premesso in punto di fatto, questione dirimente, declinata sia sul versante delle eccezioni in rito che del merito della vicenda, è se l’applicazione del principio tempus regit actum esima la società ricorrente dal pagamento degli oneri di cui all’art. 16, comma 13, della LR 12 gennaio 2012, n. 8, recante Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive , dovendosi – nella prospettazione di parte ricorrente – invece ritenere applicabile alla vendita di cui si tratta il regime di esenzione di cui all’art. 24 della LR 4 gennaio 1984, n. 1, recante Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia , secondo cui « Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, gli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree e dei nuclei di cui alla presente legge sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Gli insediamenti industriali di cui al comma precedente sono, altresì, esonerati dal costo di costruzione previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10» .

Norme cui occorre avere riguardo ai fini del decidere sono i commi 11 e 13 del citato articolo 16, laddove prevedono, per quanto qui di interesse:

- «Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione all'Irsap, può […] trasferire l'immobile ad altri soggetti, fatto salvo l'obbligo del pagamento degli oneri di cui al comma 13…» (comma 11);

- «Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono versati esclusivamente all'Istituto regionale delle attività produttive, quando questo sarà formalmente costituito con l'approvazione dello statuto» (comma 13).

In proposito, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di affermare, con motivazioni da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, che «…già con l’entrata in vigore della LR n. 8 del 12.1.2012 è stato previsto all’art. 16 che per la realizzazione d’insediamenti produttivi nelle aree ex ASI è venuto meno il regime della gratuità, previsto dall’art. 24 LR 1/84, ed è stato stabilito che si paghino gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto previsto nella restante parte del territorio comunale […] Quanto invece all’individuazione del momento, in cui gli oneri dovranno essere versati all’IRSAP, l’ultima parte del comma 13 dell’art. 16 stabilisce che il versamento potrà effettuarsi nel momento in cui l’IRSAP “sarà formalmente costituito con l’approvazione dello statuto” (vedi ancora il comma 128 dell’art. 11 della LR 9.5.2012 n. 26). Il differimento del momento del versamento, ad avviso del Collegio, non ha alcuna incidenza né sulla cessazione della gratuità della concessione, né sull’individuazione del soggetto a favore del quale gli oneri dovranno essere fissati…» (CGARS, Sez. giurisdizionale, 19 marzo 2015, n. 277)

Così ricostruito il quadro fattuale e delle normative applicabili, ne consegue che il regime di gratuità di cui all’art. 24 della LR 1/1984 era già cessato anteriormente alla presentazione, da parte della società ricorrente, dell’istanza del 10 novembre 2022, con cui è stato avviato il procedimento amministrativo teso a conseguire l’autorizzazione al trasferimento dell’immobile di cui si tratta.

Ciò determina l’ulteriore conseguenza della inapplicabilità del principio tempus regit actum come prospettato dalla società ricorrente.

Costituisce infatti jus receptum il criterio secondo cui i mutamenti legislativi intervenuti nelle more dello svolgimento di un procedimento amministrativo non si applichino alle fasi procedimentali già definite, applicandosi invece a quelle in itinere ( ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, TAR Lombardia – Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2017, n. 1294);
al riguardo, il CGARS ha avuto recentemente modo di affermare che «…il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali che si compongano di atti dotati di singola autonomia funzionale, di modo che - fatte salve eventuali apposite norme transitorie - ogni fase o atto del procedimento trova la sua disciplina nelle disposizioni di legge o di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo la fase o viene adottato l'atto conclusivo dell'autonoma fase procedimentale…» (Sez. giurisdizionale, 26 ottobre 2020, n. 983).

Né – comunque – si può condividere la prospettazione di parte ricorrente secondo cui la circostanza che i costi di costruzione e concessori non fossero dovuti al momento in cui l’immobile è stato realizzato integrerebbe violazione del principio di irretroattività della legge, richiamato lo stabile orientamento della Corte di cassazione secondo cui «…il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso;
lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore…»
(Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2013, n. 16620, anche richiamata da Cass. civ., Sez. III, 2 agosto 2016, n. 16039).

Infatti, la LR 8/2012 àncora il sorgere dell’obbligo del pagamento – per quanto qui di interesse – al verificarsi di un fatto nuovo, costituito dal trasferimento dell'immobile ad altri soggetti, non ancora verificatosi al momento della vigenza dell’esenzione di cui al citato art. 24 della LR 1/1984.

Né si può ritenere che tale nuova fattispecie non debba essere presa in considerazione in sé stessa, atteso che si tratta di ipotesi discendente dal venir meno del regime di esenzione di cui al citato art. 24 della LR 1/1984 che, in quanto derogatorio alla generale previsione di corresponsione degli oneri di costruzione ed urbanizzazione, è di stretta interpretazione e non può essere esteso a fattispecie ulteriori, ciò con cui è coerente la circostanza che la LR 8/2012 non preveda mutamenti nel regime di esenzione ove non si verifichino le nuove fattispecie generatrici dell’obbligo di corresponsione degli oneri previste appunto dall’art. 16, comma 11, di tale legge.

Infine, diversamente opinando, si verrebbe a creare una disparità fra gli acquirenti degli immobili, a seconda che acquistino direttamente da IRSAP o da proprietari all’epoca esentati dagli oneri ai sensi del citato art. 24 della LR 1/1984.

Le spese di lite possono essere compensate, attesa la novità della questione giuridica.

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