TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2018-11-16, n. 201801970

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2018-11-16, n. 201801970
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201801970
Data del deposito : 16 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2018

N. 01970/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01379/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2018, proposto dalla Società Agricola Fratelli Zagarella – Società Semplice, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E C, con domicilio eletto in Catanzaro, via Buccarelli 49, presso lo studio dell’avv. Mariafrancesca Scandale;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

Azienda Agricola Alberti Nicola, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del Decreto Dirigenziale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari n. 779 dell’11.7.2018 di approvazione dell’elenco Regionale delle domande ammesse ai finanziamenti di cui al “ Bando Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti-campagna “2017/201 8”, nella parte in cui la domanda presentata dalla società ricorrente è stata esclusa;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali e, in particolare, il provvedimento dirigenziale del 20.9.2018, trasmesso via pec nella stessa data, con il quale il Dirigente di Settore del Dipartimento Agricolture della Regione ha respinto la richiesta di riesame, in autotutela, del provvedimento di non ammissione dell’Azienda Zagarella ai benefici previsti nel bando;

- nonché di qualunque atto, anche non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso tempestivamente notificato e depositato la società ricorrente, quale partecipante alla procedura avviata dalla Regione Calabria con il “ Bando Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti-campagna 2017/2018 ”, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui, all’esito del chiesto riesame, la domanda di ammissione ai finanziamenti dalla stessa presentata è stata definitivamente esclusa, in quanto corredata da un “ Titolo di possesso non idoneo ”.

2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

Eccesso di potere, violazione di legge, violazione degli artt. 1 l. n. 241/90 e 97 comma II Cost.;
violazione della normativa di gara disciplinante i requisiti di ammissione”.

L’amministrazione regionale, nell’escludere la domanda a cagione della mancanza di un valido titolo di disponibilità delle aree ove realizzare l’intervento da finanziare, non avrebbe fatto corretta applicazione della normativa che disciplina la procedura, con ciò incorrendo in un evidente deficit istruttorio.

Nello specifico, l’amministrazione avrebbe omesso di considerare che il terreno (identificato al catasto del Comune di Reggio Calabria, sez. Rosalì, fg. 7, particella 542, sita in località Arghillà) rispetto al quale erano stati proposti interventi di “ riconversione varietale – estirpazione e reimpianto ” di vitigni, oltre ad essere stato conferito in comodato (unitamente ad altri) in favore della azienda agricola proponente è anche di proprietà -comune ed indivisa- del socio amministratore sig. Z G a cui è pervenuta, unitamente al sig. Z S, per atto pubblico del 1970, regolarmente trascritto.

La contitolarità del diritto di proprietà del terreno in questione in capo ad uno dei soci legittimerebbe la società a concorrere alla selezione, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico di indizione della procedura che annovera tra i requisiti di partecipazione anche quello di essere “ proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni sui quali verrà impiantato il vigneto ”.

3. La Regione Calabria e la controinteressata Azienda Agricola Alberti Nicola, benché ritualmente evocate in giudizio, non hanno inteso costituirsi.

4. In occasione della camera di consiglio del 14 novembre 2018, parte ricorrente è stata avvisata della possibile definizione del giudizio in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a.

5. Il ricorso è manifestamente infondato e ciò legittima il Collegio a non disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al finanziamento (elenco A, allegato al D.D. n. 779 dell’11.7.2018).

6. Le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad escludere la domanda presentata dall’Azienda Agricola Zagarella sfuggono alle censure da quest’ultima formulate, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

7. L’avviso pubblico con cui è stata indetta la procedura selettiva oggetto di causa, all’art. 7, impone il possesso, in capo al richiedente, di una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi di partecipazione, tra cui quello di “ essere proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni sui quali verrà impiantato il vigneto ”, con la precisazione che non sarebbero state ammesse “ altre forme di possesso (es. Comodato, ecc) al di fuori di quelle sopra elencate ”.

8. Nel caso di specie, la domanda di partecipazione alla selezione è stata presentata non già dalla persona fisica sig. G Z bensì dalla Società Agricola Fratelli Zagarella.

8.1 Trattasi di una società semplice, dotata di soggettività giuridica (ancorché non di personalità giuridica), in quanto autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, come tale, potenzialmente titolare di un suo patrimonio sociale, anche immobiliare, stabilmente vincolato all’attività di impresa, diverso e distinto da quello dei singoli soci.

9. Ed invero l'art. 2254 c.c. prevede espressamente, anche per la società semplice, la possibilità di effettuare conferimenti di beni in proprietà, assoggettati, in caso di immobili, al regime della pubblicità immobiliare di cui all’art. 2659 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 04/12/2012, n. 21754).

10. Tenuto conto dell’alterità del soggetto giuridico Azienda Agricola Zagarella rispetto alle persone fisiche dei suoi soci e della conseguente distinzione tra i rispettivi patrimoni, certamente non intaccata dal beneficio di escussione preventiva di cui all’art. 2268 c.c., la Regione Calabria non avrebbe potuto imputare alla società ricorrente la titolarità del terreno oggetto dell’intervento da finanziare, di cui è comproprietario, pro-indiviso , il sig. G Z, socio amministratore.

11. La domanda di finanziamento è stata, quindi, correttamente esclusa poiché, attesa l’impossibilità di ricondurre il terreno in questione al patrimonio sociale, la Società Agricola Fratelli Zagarella ha allegato un titolo di disponibilità (contratto di comodato) non coerente con quelli previsti dal bando o meglio da questo espressamente espunto.

12. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

13. Nulla sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione delle parti evocate in giudizio.

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