TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-08-01, n. 201801132
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Pubblicato il 01/08/2018
N. 01132/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01939/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Anthea Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E S D, G V P, A G, A M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C N in Bari, via Manzoni, n. 15;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L D, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Starita, n. 6;
nei confronti
CBH, Città di Bari Hospital S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia, n. 37;
per l'annullamento
- del “Contratto per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità Privata operanti in regime di accreditamento” per l’Anno 2009 sottoscritto dal Direttore generale pro tempore dell’A.S.L. di Bari in data 21 settembre 2009, allegato a nota prot. ASL n.179257/UORI del 12 ottobre 2009, pervenuta il 20 ottobre 2009, e sottoscritto con riserva dalla ricorrente l’8 settembre 2009;
- dell’eventuale delibera nonché di ogni altro eventuale documento con cui l’A.S.L. di Bari avrebbe stabilito i criteri applicati nel caso di specie ai fini della quantificazione del limite di spesa;
- della nota dell’A.S.L. BA prot. n. 179258 del 12 ottobre 2009;
e per la declaratoria
di annullamento del contratto impugnato o di singole clausole contrattuali, per violenza ai sensi degli artt. 1427, 1434, 1435 c.c. e per minaccia di far valere un diritto, ex art. 1438 c.c.;
per accertamento del diritto della ricorrente alla prosecuzione del contratto per la erogazione e l'acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della Ospedalità Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale, secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 1073/02 (DIEF 2002) e s.m.i., o altro schema approvato e/o da approvarsi dalla Giunta regionale conformemente alle previsioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 8 del 2004;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto della Casa di Cura ricorrente ad ottenere, per l'anno 2009, un tetto di spesa invalicabile pari a quanto indicato nel piano delle prestazioni per tempo già notificato alla ASL;
per la declaratoria di nullità del contratto impugnato, perché predisposto e sottoscritto in violazione di norme imperative, specie quella di cui all'art. 17- bis , D.Lgs. n. 229/99 in materia di organizzazione dipartimentale;
e con motivi aggiunti depositati in data 4 ottobre 2011:
- della determinazione dirigenziale dell’A.S.L. di Bari n. 7062 del 6 maggio 2011;
nonché per l'accertamento
oltre a quanto già richiesto con il ricorso introduttivo, dell'esatto ammontare dovuto dall’A.S.L. di Bari alla ricorrente per le prestazioni di alta specialità rese nell'esercizio 2009, tanto alla luce delle disposizioni normo-regolamentari disciplinanti la materia (D.G.R. 1400/07, BUR Puglia n. 117 del 23 agosto 2007, pag. 14990), nonché sulla scorta di "quanto previsto dall'art. 17 della L.R. n. 26/06" che, nello specifico, assume come anno di riferimento il 2005;
e con motivi aggiunti depositati in data 8 febbraio 2013:
- in parte qua della nota dell’A.S.L. di Bari prot. n. 184184/UOR01 del 13 novembre 2012, nella parte in cui viene richiesto alla Anthea Hospital di emettere una nota di credito, per a euro 6.715.576,67, con riferimento alle attività di ricovero assolte in regime di accreditamento nell’anno 2009;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente,
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CBH-Città di Bari Hospital S.p.A. e dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2018 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori avv. A G e avv. Manlio Conte, quest'ultimo su delega dell'avv. E S D, per la ricorrente e avv. G A, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone l’Anthea Hospital S.r.l. di essere società facente parte del Gruppo Villa Maria S.p.A. (primo gruppo sanitario italiano operante in diversi paesi Europei ed in Africa) e di essere struttura ospedaliera, istituzionalmente accreditata dalla Regione Puglia, in precedenza autorizzata ad operare in regime di assistenza indiretta.
Con il gravame indicato in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il “Contratto per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità Privata operanti in regime di accreditamento” per l’anno 2009, sottoscritto dal Direttore generale pro tempore della A.S.L. di Bari in data 21 settembre 2009, e sottoscritto con riserva dalla ricorrente il giorno 8 settembre 2009.
Avverso il contratto suddetto, la ricorrente ha dedotto plurimi profili di illegittimità e, in particolare, la violazione dell’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 26 del 2006 e la violazione della deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 1494.
La ricorrente ha chiesto altresì, in sede di giurisdizione esclusiva, la declaratoria di annullamento del contratto impugnato o di singole clausole contrattuali, per violenza ai sensi degli artt. 1427, 1434, 1435 c.c. e per minaccia di far valere un diritto, ex art. 1438 c.c., l’accertamento del suo diritto alla conclusione del contratto per la erogazione e l'acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della ospedalità privata operanti in regime di accreditamento istituzionale, secondo lo schema approvato con D.G.R. 1073/02 (DIEF 2002) e s.m.i., o altro schema approvato e/o da approvarsi dalla Giunta regionale conformemente alle previsioni di cui all'art. 22 della L.R. 8/2004, e nel rispetto dei tetti di spesa determinati secondo i criteri di cui all'art. 17, comma secondo, della legge regionale n. 26/06 e con la valutazione dell'attività, con riferimento alle capacità erogative ed alle discipline proprie della struttura, così come definite dalla programmazione regionale (D.G.R. 813/06), esercitate conformemente all'organizzazione dipartimentale prevista dall'art. 17- bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dalla vigente normativa regionale, l'accertamento e la declaratoria del diritto della Casa di Cura ricorrente ad ottenere, per l'anno 2009, un tetto di spesa invalicabile pari a quanto indicato nel piano delle prestazioni per tempo già notificato alla A.S.L., e cioè in euro 33.100.000, ovvero la maggiore o minor somma comunque spettante, rispetto alla prima, sempre a titolo di limite di spesa 2009, correttamente quantificabile in base alle specifiche determinazioni contenute, in materia di acquisto di prestazioni ospedaliere nei confronti di Case di Cura private, nel D.I.E.F. 2009 (approvato con delibera di Giunta regionale n. 1442 del 4 agosto 2009) e nelle linee guida relative agli accordi contrattuali anno 2009 approvate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1494 del 4 agosto 2009 e la declaratoria di nullità del contratto impugnato, perché predisposto e sottoscritto in violazione di norme imperative, specie quella di cui all'art. 17- bis , del decreto legislativo n. 229 del 1999, in materia di organizzazione dipartimentale.
In data 7 gennaio 2010 si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria locale di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 4 ottobre 2011 la ricorrente ha presentato motivi aggiunti avverso la determinazione dirigenziale dell’A.S.L. di Bari n. 7062 del 6 maggio 2011 riguardante la ricognizione contabile ed i conguagli a saldo per le prestazioni eseguite nell’anno 2009 dalla Casa di Cura ricorrente con la richiesta di accertare l’esatto ammontare dovuto dall’A.S.L. di Bari alla ricorrente per le prestazioni di alta specialità rese nell’esercizio 2009.
In data 30 novembre 2011 si è costituita in giudizio la C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A. chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 8 febbraio 2013 la società ricorrente ha presentato altri motivi aggiunti per l’annullamento in parte qua della nota dell’A.S.L. di Bari prot. n. 184184/UOR01 del 13 novembre 2012 e, in particolare, nella parte in cui viene richiesto alla società di emettere una nota di credito, pari a euro 6.715.576,67, con riferimento alle attività di ricovero assolte in regime di accreditamento nell’anno 2009.
In data 1 giugno 2015 la società Anthea Hospital S.r.l. ha depositato un atto di costituzione in prosecuzione volontaria e dichiarazione di conferma alla decisione del presente ricorso, evidenziando il permanere del proprio interesse alla decisione.
Con ordinanza n. 483 del 9 maggio 2017, questo Tribunale ha evidenziato alla ricorrente di aver individuato la sussistenza di una possibile questione, rilevabile d’ufficio, non chiaramente eccepita dall’Amministrazione resistente, di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della deliberazione del Direttore generale n. 2403 del 7 dicembre 2006 che, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta regionale n.1464 del 3 ottobre 2006, aveva fissato il tetto di spesa rinveniente dall’attività svolta dalla Casa di Cura Anthea S.r.l. in regime di assistenza ospedaliera indiretta (AOI) nel corso dell’anno 2005, in linea con le prescrizioni di cui all’art 17 della legge n. 26 del 2006.
La ricorrente in data 7 giugno 2017 ha presentato memorie in relazione alla questione sopra evidenziata.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - In via del tutto preliminare, il Collegio rileva l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse con riferimento a tutte le censure inerenti le clausole dell’accordo che non incidono sul tetto di spesa riconosciuto;ciò in quanto l’accordo suddetto ha esaurito la sua efficacia e pertanto oggi la ricorrente non trarrebbe alcuna utilità dalla dichiarazione di illegittimità/nullità delle suddette clausole, né tali utilità sono emerse in sede di udienza pubblica.
2. – Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità della richiesta di accertamento del diritto della ricorrente alla conclusione del contratto per l’erogazione e l'acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della ospedalità privata operanti in regime di accreditamento istituzionale, secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 1073/02 (