TAR Milano, sez. I, decreto presidenziale 2022-03-02, n. 202200159

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, decreto presidenziale 2022-03-02, n. 202200159
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202200159
Data del deposito : 2 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2022

N. 00537/2020 REG.RIC.

N. 00159/2022 REG.PROV.PRES.

N. 00537/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2020, proposto da
Umbra Acque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E B L e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E B L in Milano, via G. Serbelloni n. 7

contro

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato e con domicilio digitale come in atti

nei confronti

Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico, non costituito in giudizio
Irene Tola, non costituito in giudizio

per l'annullamento

- della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;

- dell’Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI-3”;

- ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Visti gli atti di causa;

Vista l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, depositata dalla parte ricorrente in data 22 febbraio 2022;

Visto l’art. 13-ter All. II c.p.a.;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 e successive modificazioni;

RITENUTO che il gravame di che trattasi rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPCS n. 167 cit.;

VISTO lo schema del proponendo ricorso che espone le rubriche dei motivi di censura;

RITENUTO che sussistono i presupposti di cui all’art. 5, comma 1, del decreto 167 cit., per autorizzare il superamento dei limiti dimensionali prescritti per i motivi aggiunti, atteso che la controversia presenta questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse e sottende interessi sostanziali di particolare rilievo anche economico;

RITENUTO comunque di disporre, ai sensi del terzo comma dell’art. 5 cit., a carico della ricorrente l’obbligo di deposito, in forma telematica, di atto contenente il riassunto preliminare dei nuovi motivi aggiunti da valere anche quale ricorso autonomo, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi