TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-27, n. 202217548
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 17548/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01717/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2010, proposto da
Soc Luminosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, M S, P G T, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Soc. Bkw Italia S.p.A. Successore Soc. Ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, M S, E O, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Luminosa S.r.l., Bkw Italia S.p.A., Luminosa Energia S.r.l., non costituiti in giudizio;
contro
Consorzio Area Sviluppo Industriale Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G Inelli, Enrico Ferranninni, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Ferrannini in Roma, piazza Verbano, 22;
Comune di Benevento, non costituito in giudizio;
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Catalano, Mario Verusio, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Palma in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 103, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marsicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Soc. Luminosa Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, M S, E O, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
per l'annullamento
dei provvedimenti relativi all'assegnazione suolo alla soc. luminosa per la realizzazione di un impianto di energia elettrica nell'agglomerato industriale "ponte valentino"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Area Sviluppo Industriale Provincia di Benevento e di Provincia di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Luminosa è una società attiva nella produzione e vendita di energia elettrica, operante sul mercato nazionale. La Società, quindi, ha valutato l'opportunità di realizzare una centrale per la produzione di energia elettrica a ciclo combinato nel sito del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento. Ciò in considerazione dei molteplici aspetti di vantaggio e di maggiore utilità derivanti dall'inserimento del progetto della centrale elettrica (d'ora in avanti anche la "Centrale") all'interno del programma di industrializzazione facente capo al predetto Consorzio.
Il Consorzio, con delibera del comitato direttivo n. 68 del 22 luglio 2002 ha accolto la domanda cli Luminosa, concedendo in opz10ne l'intera "sub-Area" denominata "Z4" dell'agglomerato industriale "Ponte Valentino" sito nel territorio del Comune cli Benevento, per l'estensione cli mq. 170.000 circa. Tale delibera: (a) definisce il sito quale area« che si presta ad una naturale vocazione per tale insediamento in virtù della disponibilità di metano, di acqua e della relativa vicinanza ai punti di presa della rete energetica ex Enel », oltre a qualificarlo come localizzazione cli minor impatto nell'area interessata; (b) precisa che l'opzione concessa a Luminosa « potrà essere convertita in via subordinata, per l'intera estensione o parte di essa, in corso di validità dal richiedente per diversa/ e ipotesi produttiva»; (c) subordina, in ogni caso, la realizzazione dell'iniziativa al conseguimento delle necessarie autorizzazioni.
Avviato il procedimento, la ricorrente - che evidenzia di non essere mai stata immessa nel possesso delle aree assegnate dal Consorzio - riferisce che, pendente la procedura di autorizzazione della centrale ex lege 55/2002, presso il MISE - richiesta con istanza del 27 giugno 2003 e che sarebbe stata rallentata dall’opposizione degli Enti Locali Comune e Provincia di Benevento, contrari alla realizzazione dell’opera - su pressione di questi ultimi che si concretizzava in una serie di valutazioni di opportunità rivolte al Consorzio tese alla revoca dell’assegnazione, il Consorzio con la determinazione commissariale n. 93 del 29 ottobre 2009: (a) ha disposto l'avvio del procedimento di revoca in autotutela di atti di opzione, assegnazione suolo e di ogni altro atto ad essi conseguente e connesso; (b) ha motivato l'intenzione di revocare l'assegnazione delle aree, tra l'altro, sulla scorta del mancato avvio della costruzione della centrale elettrica da parte della Società entro il termine perentorio all'uopo previsto di due anni decorrenti dall'immissione in possesso della assegnataria nelle aree consortili, come disposto dalla legislazione campana ( cfr. articolo 10, comma 12, legge della Regione Campania n. 13 agosto 1998, n. 16).
A fronte di tale iniziativa, in data 25 novembre 2009, Luminosa ha presentato le proprie osservazioni, nell'ambito delle quali, oltre a replicare alle infondate considerazioni tecniche espresse nelle predette determinazioni degli enti locali ed allegate alla nota consortile, ha rilevato che mai la stessa Società, come illustrato, è stata immessa dal Consorzio nel possesso delle aree assegnatele. Profilo, quest'ultimo, dirimente dell'intera questione relativa alla sussistenza dei presupposti necessari per la revoca. Il Consorzio, infatti, non solo non ha adottato il preannunciato provvedimento di revoca della assegnazione, ma ha deciso di archiviare il procedimento avviato a questo fine. Di tale circostanza l'ente ha dato comunicazione nel corso della conferenza di servizi tenutasi lo scorso 16 dicembre 2009, nell'ambito del procedimento autorizzatorio ex lege n. 55/2002.
In data 7 gennaio 2010, la Società ha ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico copia del verbale provvisorio della - ad oggi - ultima riunione della conferenza dei servizi che include, tra gli allegati e in una versione non definitiva e priva dei requisiti formali, copia della Determinazione consortile n. 104 del 16 dicembre 2009, che impugna.
Precisa che a seguito d'istanza di accesso della ricorrente, copia della determinazione n. 104/09 è stata trasmessa dal Consorzio a Luminosa, a mezzo fax, in data 8 febbraio 2010.
Nella predetta determinazione, l'ente consortile delibera per l'appunto l'archiviazione del procedimento di revoca in autotutela degli atti di opzione ed assegnazione dei suoli disposti in favore di Luminosa, in piena coerenza con gli argomenti sviluppati da Luminosa nella memoria procedimentale.
Tuttavia, il Consorzio dichiara altresì la sopravvenuta inefficacia degli atti di opzione ed assegnazione dei suoli già adottati e di ogni altro atto ad essi conseguente e connesso, con riferimento alla realizzazione della Centrale. Ciò, si rileva, in assenza di alcun motivo di revoca o di alcuna sopravvenuta circostanza che possa giustificare una simile declaratoria di inefficacia, dei quali infatti il provvedimento impugnato non reca traccia. Unica motivazione addotta dal Consorzio risiede, invece nella circostanza, ben nota da tempo all'ente, dello svolgimento della parallela procedura di autorizzazione dell'impianto ex legge n. 55/2002 che include l'apposizione - seppur ad oggi inefficace per espressa dichiarazione del MSE - del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree, intervenuta nel corso della conferenza di servizi tenutasi in data 21 settembre 2009.
Secondo il Consorzio l'apposizione di tale vincolo dovrebbe determinare, oltre alla possibilità di procedere all'espropriazione dei beni da parte del Ministero - comunque allo stato ancora subordinata al conseguimento dell'autorizzazione che, si ricorda, ancora non è stata rilasciata - anche l'inefficacia degli atti della diversa procedura di assegnazione dei suoli, sebbene già legittimamente perfezionati e, si ricorda, aventi presupposti e oggetto diversi.
Ciò posto, dopo una disamina dei principali referenti normativi dell’attività dei Consorzi ASI, precisa che:
(a) l'inclusione