TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-01-08, n. 202400008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-01-08, n. 202400008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400008
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00008/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00472/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 472 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A S e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensiva,

della nota prot. -OMISSIS-, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale del Centro, Ufficio Motorizzazione Civile di Roma, Sezione Coordinata Motorizzazione Civile di Latina ha comunicato al ricorrente l’esistenza del motivo ostativo al rinnovo della patente di guida -OMISSIS- in scadenza il -OMISSIS-;

nonché, di tutti gli atti e i provvedimenti connessi, correlati e conseguenziali a quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto, il ricorso notificato il -OMISSIS- depositato il successivo giorno 4 con cui il sig. -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale la Motorizzazione Civile di Latina ha opposto diniego alla domanda di rinnovo della patente con scadenza -OMISSIS-, rappresentando la necessità che l’istante esibisca “certificato medico di idoneità decennale rilasciato, in data precedente ad oggi, dalla stessa C.M.L.”;

Considerato, che il ricorrente espone:

- che, in data -OMISSIS- è stato destinatario di provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di due anni dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, al termine dei quali la patente di guida sarebbe stata sospesa a tempo indeterminato in attesa della produzione di idonea certificazione della competente Commissione Medica Locale attestante il possesso dei requisiti per l’ idoneità alla guida e, nel contempo, disponendo che il signor -OMISSIS- si sottoponesse a visita medica, ai sensi dell’ art. 119 comma 4 del Codice della Strada, presso la Commissione Medica Locale dell’ ASL entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della sospensione con la prescrizione di presentare, entro il termine suindicato, agli uffici della prefettura originale del certificato medico rilasciato a seguito della suddetta visita medica;

- che, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla predetta ordinanza prefettizia, il deducente si è sottoposto a regolare visita presso la Commissione Medica Locale di -OMISSIS-, la quale ha rilasciato in data -OMISSIS- il richiesto certificato medico, che è stato presentato in originale alla Prefettura di Latina;

- che a seguito della presentazione dell’originale del certificato della Commissione Medica Locale, è stata rilasciata al ricorrente la patente B -OMISSIS- con validità dal -OMISSIS- al -OMISSIS-;

- che quindi, in ragione del rilascio di tale patente di guida il ricorrente ha esercitato regolarmente la guida per dieci anni senza che fosse partecipato o comunicato nulla dalla Motorizzazione Civile di Latina circa la validità decennale della patente rilasciata il -OMISSIS-;

- che approssimandosi la scadenza del -OMISSIS- della patente di guida, il ricorrente ha avviato nel -OMISSIS-, tramite una locale autoscuola, la pratica per il rinnovo della patente presso la Motorizzazione Civile di Latina;

- che a seguito di intimazione e diffida a provvedere sulla azionata pratica di rinnovo della patente, con l’impugnato provvedimento la Motorizzazione Civile di Latina, ha comunicato il motivo ostativo al rinnovo della patente di guida formulato nei seguenti termini: “l’ obbligo di sottoposizione alla visita presso la C.M.L. scaturisce dal provvedimento di revisione psicofisica della patente emesso da questo ufficio ai sensi dell’ art. 128 del C.d.S. in data 26 luglio 2011, collegato alla sospensione della patente di 24 mesi dalla Prefettura di Latina per violazione dell’ art. 187 del C.d.S. del -OMISSIS-;
la restituzione della patente è avvenuta, da parte dell’Ufficio Patenti della Prefettura di Latina dietro esibizione di certificato medico della C.M.L. di Latina datato -OMISSIS- con idoneità semestrale con relativo obbligo di duplicato della stessa per rettifica validità da presentare a questo Ufficio;
all’ atto dell’ inserimento della richiesta di duplicato della patente -OMISSIS- rilasciata -OMISSIS- con validità decennale presentata da parte dell’ Agenzia di consulenza -OMISSIS-, la procedura ha emesso erroneamente una nuova patente sempre con validità ordinaria fino alla data del compleanno e non semestrale corrispondente a quella attualmente in possesso del sig. -OMISSIS- avente -OMISSIS-. Pertanto, si comunica che la patente -OMISSIS- emessa da questo Ufficio il -OMISSIS- con validità al -OMISSIS- è stata ritirata presso questo Ufficio direttamente da tale Agenzia che, NON AVENDO segnalato l’errore onde poter emettere un documento rettificato, ha consegnato la patente errata all’ interessato;
Si segnala infine che, ai fini della rimozione dell’ ostativo di Obbligo di visita in C.M.L. è necessario esibire certificato medico di idoneità decennale rilasciato, in data precedente ad oggi, dalla stessa C.M.L., in mancanza è possibile ottenere il duplicato per conferma di validità della patente senza rivolgersi a questo Ufficio ma semplicemente presentando apposita domanda, corredata dalla documentazione prevista, direttamente ad una Commissione Medica Locale”;

Considerato, che il ricorrente a sostegno del gravame deduce censure di violazione di legge (Violazione e falsa applicazione degli artt. 119, 121, 126 e 128 del D.lgs. 30.4.1992) ed eccesso di potere, lamentando che in sostanza, la Motorizzazione Civile di Latina ha opposto quale motivo ostativo al rinnovo della patente di guida la circostanza che la patente sarebbe stata rilasciata il -OMISSIS- erroneamente con validità decennale sino al -OMISSIS- in presenza di un certificato medico della Commissione Medica Locale di idoneità semestrale, ritenendo quindi di imporre a distanza di dieci anni che il ricorrente si sottoponga ora per allora, a visita medica presso la competente Commissione Medico Locale al fine di ottenere e, conseguentemente, esibire nuovo certificato medico di idoneità decennale;

Visto, l’atto depositato il -OMISSIS- con cui si è costituito in giudizio l’Ufficio Provinciale Motorizzazione di Latina;

Vista, l’ordinanza -OMISSIS- con cui questa Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare;

Ritenuto, che il ricorso è fondato, in quanto:

- con l’impugnato provvedimento l’Amministrazione intende di fatto rimediare a un errore occorso dieci anni prima per cui in presenza di un certificato di idoneità valido sei mesi è stata rilasciata una patente con validità decennale fino al -OMISSIS-;

- tale patente – pur illegittima perché basata su un erroneo presupposto – non è mai stata annullata e ha interamente prodotto i suoi effetti cosicchè non è più suscettibile di riesame da parte dell’amministrazione;

- d’altro lato durante il periodo di efficacia della patente non risultano contestazioni tali da comportare ragionevoli dubbi in ordine al possesso da parte del ricorrente dei requisiti di idoneità psicofisica o tecnica che giustifichino la imposizione della visita medica presso la commissione medica locale, che pertanto deve ritenersi illegittima;

Ritenuto, quindi che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato e condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio;

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