TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-10-02, n. 202000050

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-10-02, n. 202000050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202000050
Data del deposito : 2 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2020

N. 00050/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00037/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2019, proposto da
Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, A O, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell'I.N.P.S. di Aosta del 6.06.19, comunicato a mezzo PEC in data 10.06.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000143/10000645) in data 30.01.19 e relativa al periodo 24.12.18/05.01.19 (unità produttiva di Brusson, Centro Storico snc);

-del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell'I.N.P.S. di Aosta del 6.06.19, comunicato a mezzo PEC in data 10.06.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000143/10000648) in data 26.02.19 e relativa al periodo 07.01.19/02.02.19 (unità produttiva di Brusson, Centro Storico snc);

-del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell'I.N.P.S. di Aosta del 6.06.19, comunicato a mezzo PEC in data 10.06.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000142/10000642) in data 30.01.19 e relativa al periodo 24.12.18/05.01.19 (unità produttiva di Challand-Saint-Anselme, fraz. Orbeillaz snc);

-del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell'I.N.P.S. di Aosta del 6.06.19, comunicato a mezzo PEC in data 10.06.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000142/10000643) in data 30.01.19 e relativa al periodo 24.12.18/05.01.19 (unità produttiva di Challand-Saint-Anselme, fraz. Orbeillaz snc);

-del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell'I.N.P.S. di Aosta del 6.06.19, comunicato a mezzo PEC in data 10.06.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000142/10000646) in data 26.02.19 e relativa al periodo 07.01.19/02.02.19 (unità produttiva di Challand-Saint-Anselme, fraz. Orbeillaz snc);

-del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell'I.N.P.S. di Aosta del 6.06.19, comunicato a mezzo PEC in data 10.06.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000142/10000647) in data 26.02.19 e relativa al periodo 07.01.19/19.01.19 (unità produttiva di Challand-Saint-Anselme, fraz. Orbeillaz snc);

-del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell'I.N.P.S. di Aosta del 6.06.19, comunicato a mezzo PEC in data 10.06.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000142/10000652) in data 29.03.19 e relativa al periodo 04.02.19/02.03.19 (unità produttiva di Challand-Saint-Anselme, fraz. Orbeillaz snc);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premette parte ricorrente di aver presentato domande di cassa integrazione ordinaria aventi come causale “eventi meteorologici” afferenti al periodo invernale e che L’INPS competente per territorio, con i provvedimenti in epigrafe indicati, rigettava tali domande con motivazione identica per tutti i provvedimenti di reiezione.

Tali provvedimenti reiettivi vengono impugnati dalla Società ricorrente deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 e del D.M. 15 aprile 2016 n. 95442;

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e dell’art. 11 D.M. 15 aprile 2016 n. 95442;
eccesso di potere sotto diversi profili, difetto di motivazione, difetto di idonea istruttoria, palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà.

Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

Le parti hanno poi prodotto memorie a migliore illustrazione delle loro tesi.

All’udienza pubblica del 16 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso si appalesa infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.

È utile preliminarmente richiamare la normativa di riferimento, costituita, in particolare, dal D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e dal D.M n. 95442/2016 di attuazione della suindicata legge.

In primo luogo, dalla lettura dell’art. 11 del D.lgs. 148/2015 si evince che per i dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa, incluse le intemperie stagionali;
in secondo luogo, ex artt. 1 e 6 D.M. 95442/2016, si evince che la non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti. Integra la fattispecie «eventi meteo» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi meteorologici.

Inoltre, il comma 2 dell’art. 6 del Decreto in esame prevede che la relazione tecnica documenta l’evento meteorologico e illustra l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonché le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica sono allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.

Considerata l’ampia discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’Ente previdenziale sul riconoscimento di una sospensione dei lavori ai fini dell’ammissione alla CIG, un provvedimento di diniego è sindacabile, dinanzi al giudice amministrativo, soltanto se evidentemente illogico, manifestamente incongruente o inattendibile ovvero viziato per palesi travisamenti in fatto.

Il sindacato in giudizio sul provvedimento di diniego dell’ammissione alla Cassa integrazione guadagni, pertanto, ha dei limiti connessi con l’ampio margine di discrezionalità tecnica conferita ai sensi dell’art. 2 del D.M citato che caratterizza la valutazione dell’Ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione prevista quale causale idonea.

Alla luce di tali riferimenti normativi occorre anche ricordare che l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, e fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’istanza di concessione della CIGO, l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.

Sul punto, l’Istituto resistente ha già sostenuto in passato, con Circ. 139/2016, che possono effettivamente verificarsi ipotesi in cui si rilevino di fatto circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, che inducono l’azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori in quanto l’eccezionalità dell’evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da superare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice. Più recentemente è stato anche evidenziato con Messaggio n. 1856/2017 che le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell'orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell'unità produttiva nonché all'altitudine del cantiere.

In linea di massima, viene esaminata l'ampiezza dell'escursione termica riferita all'intera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, l'autorizzazione al trattamento anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse. Tale criterio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi. In particolare, è possibile riconoscere l’intera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata.

Nel caso di specie, tuttavia, la situazione meteo e la sua caratterizzazione non si pone come l’unico fattore dirimente per la controversia, dovendosi apprezzare il suo carattere di prevedibilità e controllabilità da parte della Società ricorrente.

Sul punto la motivazione posta a fondamento dell’impugnato diniego risulta completa degli elementi sopra evidenziati e disvela una visione completa del giudizio posto dall’Ente previdenziale con riferimento al rischio di impresa.

Sul punto, per un verso, è ragionevole sostenere che la sospensione, diversamente dalla fattispecie in esame, debba aversi nel momento dell’evento meteorologico, compromettendo la qualità delle opere e la salute dei lavoratori, ciò in un’ottica di “socializzazione del costo del lavoro” quale ratio della CIG;
e, per altro verso, che non debbano operare, come parimenti viceversa nel caso di specie, meccanismi contrattuali di gestione del rischio e di protezione dell’equilibrio negoziale

La giurisprudenza amministrativa, invero, sostiene che la socializzazione interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell'imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell'ordinario andamento dei lavori), sia a fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, comprensivi dell'impiego della mano d'opera. Ne consegue che rientrano ordinariamente nella prima tipologia gli eventi oggettivamente imprevedibili ai quali l'imprenditore non può sottrarsi, quali il caso fortuito, la forza maggiore. Diversamente è da dirsi quando, come nel presente caso, il loro verificarsi non determina, con carattere di ineludibilità, l'interruzione extra contractum dei lavori con ricaduta sugli oneri di retribuzione dei lavoratori a tal fine assunti, essendosi il rapporto contrattuale strutturato, in relazione all'ordinaria e concordata esecuzione del progetto, con riguardo anche alla previsione di possibili situazioni impeditive dell'ordinario prosieguo dei lavori (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 luglio 2018, 4550/2018;
Cons. Stato, Sez. VI, 16 maggio 2018, n. 2912;
Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8218).

Quindi l’ordine di sospensione, “dovuto ad eventi metereologici”, (inciso del comma 1, dell’art. 11 148/2015) del committente, non è preclusivo del campo di applicazione della norma nel momento in cui risultino oggettive, non prevedibili, e soprattutto eccezionali e non aliunde gestibili, condizioni meteo avverse di un particolare periodo invernale tali da agire in via precauzionale, con eventuale sopralluogo che rilevi la cessazione delle condizioni meteo precarie.

Circostanze non sussistenti nel caso in esame per quanto sopra rilevato.

Ne discende conclusivamente, alla luce della sufficienza istruttoria e della congruenza motivazionale degli atti impugnati, l’infondatezza delle censure di cui al ricorso che va pertanto respinto.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi