TAR Potenza, sez. I, sentenza 2017-02-14, n. 201700155
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2017
N. 00155/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D P, rappresentato e difeso dagli avv.ti G P ed A D B, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Potenza Piazza Martiri Lucani n. 5;
contro
Comune di Muro Lucano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
V P, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
-del bando, approvato dal Responsabile del Settore Tecnico con Determinazione n. 175 del 20.6.2013, per la vendita dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Muro Lucano, tra cui il terreno agricolo foglio di mappa n. 45, particella n. 361, sito in Via Fontana degli Angeli;
-delle Determinazioni n. 87 del 26.3.2014 e n. 173 del 24.7.2015, con le quali il Responsabile del Settore Tecnico ha disposto l’alienazione del suddetto terreno agricolo al sig. V P;
-del verbale prot. n. 7346 del 5.8.2013, nella parte in cui il Responsabile del Settore Tecnico ha ritenuto valida l’offerta, formulata dal sig. V P per l’acquisto del citato immobile;
-della nota prot. n. 7831 del 28.8.2013, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha chiesto al sig. V P la documentazione, necessaria per il frazionamento del suindicato terreno di proprietà comunale;
-della nota prot. n. 1131 del 7.2.2014, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha espresso parere favorevole alla vendita di tale terreno;
-della nota prot. n. 7123 del 26.6.2015, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha riscontrato negativamente l’istanza del sig. D P, finalizzata all’acquisizione dello stesso terreno foglio di mappa n. 45, particella n. 361, richiamando gli atti del procedimento di evidenza pubblica, indetto il 20.6.2013;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, di impugnazione della nota prot. n. 11141 del 28.9.2015, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha fatto presente di non poter prendere in considerazione l’offerta del sig. D P del 31.7.2015, finalizzata all’acquisito del più volte citato terreno di proprietà comunale, ed ha respinto l’istanza di autotutela del 9.9.2015, presentata dal medesimo sig. Pirolo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l’avv. G P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 6.7.2011 il sig. D P chiedeva al Comune di Muro Lucano di vendergli il terreno agricolo, di proprietà comunale, foglio di mappa n. 45, particella n. 361, avente la superficie complessiva di 37 mq., sito in Via Fontana degli Angeli, adiacente alla sartoria di proprietà dell’istante.
L’acquisto di tale terreno era stato chiesto anche dal sig. A P in data 25.5.2000 e dal sig. D P in data 10.7.2000 (cfr. Del. G.M. n. 41 del 17.3.2010).
Con Delibera n. 24 del 25.10.2012 il Consiglio Comunale approvava il Piano delle alienazioni immobiliari ex art. 58 D.L. n. 112/2008 conv. nella L. n. 133/2008, comprendente anche 16 mq. del suddetto terreno agricolo, stabilendo che tale porzione immobiliare non poteva essere venduta ad un prezzo inferiore ad € 200,00.
Con bando, approvato con Determinazione n. 175 del 20.6.2013 e pubblicato nell’Albo Pretorio comunale on line dal 20.6.2013 al 5.7.2013, il Responsabile del Settore Tecnico indiceva il procedimento di evidenza per la vendita dei suddetti beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, individuati dalla citata Del. C.C. n. 24 del 25.10.2012.
Con riferimento ai 16 mq. del citato terreno foglio di mappa n. 45, particella n. 361, soltanto il sig. V P formulava in data 26.6.2013 l’offerta di acquisto di € 410,00 e con verbale prot. n. 7346 del 5.8.2013 il Responsabile del Settore Tecnico riteneva valida tale offerta.
Successivamente il Responsabile del Settore Tecnico con nota prot. n. 7831 del 28.8.2013 chiedeva al sig. V P la documentazione, necessaria per il frazionamento del suindicato terreno di proprietà comunale, che veniva presentata l’11.10.2013.
Con nota prot. n. 1131 del 7.2.2014 il Responsabile del Settore Tecnico esprimeva parere favorevole alla vendita di tale terreno.
Con Determinazioni n. 87 del 26.3.2014 (pubblicata, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, per 15 giorni nell’Albo Pretorio on line) il Responsabile del Settore Tecnico disponeva l’alienazione del suddetto terreno agricolo al sig. V P.
Con nota del 14.11.2014 il sig. D P, dopo aver specificato di essere venuto a conoscenza che una persona aveva formulato una richiesta di acquisto del terreno foglio di mappa n. 45, particella n. 361, faceva presente al Comune che doveva essere esaminata prima la sua istanza, presentata il 6.7.2011.
Con nota prot. n. 7123 del 26.6.2015 il Responsabile del Settore Tecnico riscontrava negativamente la predetta nota del sig. D P del 14.11.2014, richiamando gli atti del procedimento di evidenza pubblica, indetto il 20.6.2013.
Con Determinazione n. 173 del 24.7.2015 (pubblicata, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, per 15 giorni nell’Albo Pretorio on line) il Responsabile del Settore Tecnico confermava l’alienazione del terreno foglio di mappa n. 45, particella n. 361, al sig. V P, precisando che la vendita si riferiva soltanto ai 16 mq. di tale terreno, individuati con l’atto di frazionamento effettuato dopo la pubblicazione delle precedente Determinazioni n. 87 del 26.3.2014.
Con il ricorso introduttivo, notificato il 25/28.9.2015 e depositato il 12.10.2015, il sig. D P ha impugnato le predette Determinazioni n. 87 del 26.3.2014 e n. 173 del 24.7.2015, il bando del 20.6.2013, il suddetto verbale prot. n. 7346 del 5.8.2013 e le citate note prot. n. 7831 del 28.8.2013, prot. n. 1131 del 7.2.2014 e prot. n. 7123 del 26.6.2015, evidenziando in via preliminare anche il suo interesse strumentale alla ripetizione del procedimento di vendita del terreno di cui è causa e deducendo nel merito le seguenti censure:
1) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto, poiché il ricorrente con istanza del 6.7.2011 aveva manifestato al Comune l’intenzione di voler acquistare il terreno di cui è causa, l’Ente resistente doveva comunicargli l’avvio del procedimento di evidenza pubblica, indetto il 20.6.2013;
2) la violazione dell’art. 12, comma 2, L. n. 127/1997 e degli artt. 14 e 18 del Regolamento comunale di alienazione degli immobili di proprietà comunale, approvato con Del C.C. del 7.12.1998, in quanto le predette disposizioni del Regolamento comunale statuivano che per la vendita degli immobili, aventi un valore fino a £. 300.000.000, si doveva procedere alla trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, previa affissione di manifesti nel territorio comunale, e che tale forma di pubblicazione doveva essere effettuata anche per gli esiti delle gare, ma il Comune non aveva affisso alcun manifesto sia per l’indizione della gara in questione, sia per il suo esito;
3) la violazione del bando, approvato con Determinazione n. 175 del 20.6.2013, nella parte in cui prescriveva che l’offerta doveva essere redatta a pena di esclusione, “in carta legale”, perché il controinteressato sig. V P in data 26.6.2013 aveva sottoscritto l’offerta in carta semplice, come evincibile dalla data della marca da bollo ivi apposta del 5.8.2013.
Intanto, il ricorrente sig. D P prima in data 31.7.2015 aveva presentato l’offerta di acquisto dei 16 mq. del terreno, oggetto della controversia in esame, foglio di mappa n. 45, particella n. 361, per la somma di € 500,00 e poi con istanza del 9.9.2015 aveva chiesto al Comune di esaminare la propria offerta del 31.7.2015 prima della stipula dell’atto di vendita e di annullare le suindicate Determinazioni n. 87 del 26.3.2014 e n. 173 del 24.7.2015.
Con nota prot. n. 11141 del 28.9.2015 il Responsabile del Settore Tecnico ha fatto presente di non poter procedere all’apertura del plico contenente l’offerta del ricorrente del 31.7.2015, ed ha respinto la connessa istanza di autotutela del 9.9.2015, sia perché l’offerta era pervenuta in ritardo dopo la conclusione del sopra descritto procedimento di evidenza pubblica, sia perché il ricorrente aveva nell’istanza di autotutela manifestato l’intenzione di acquistare l’intero terreno foglio di mappa n. 45, particella n. 361, avente la superficie complessiva di 37 mq..
Il sig. D P con l’atto di motivi aggiunti, notificato il 9.10.2015 e depositato il 12.10.2015, ha impugnato quest’ultima nota prot. n. 11141 del 28.9.2015, deducendo le stesse censure già articolate con il ricorso introduttivo, in quanto l’Amministrazione resistente non aveva consentito al ricorrente di poter partecipare al procedimento, ed anche l’eccesso di potere per travisamento e/o carenza di istruttoria, in quanto, poiché l’offerta, presentata il 31.7.2015, era stata compilata utilizzando lo stesso modulo allegato al bando approvato con Determinazione n. 175 del 20.6.2013, doveva ritenersi che fosse riferita esclusivamente alla porzione di 16 mq. del terreno foglio di mappa n. 45, particella n. 361, in discorso.
Con Ordinanza n. 160 del 16.12.2015 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, mentre la V^ Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1503 del 28.4.2016 ha accolto la domanda cautelare “in relazione al dedotto periculum in mora avuto riguardo alla futura stipulazione dell’immobile oggetto della procedura di vendita oggetto di contestazione”.
All’Udienza Pubblica del 7.12.2016 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo risulta infondato.
Va disattesa la prima censura, relativa alla violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, attesocché tutti i procedimenti di evidenza iniziano con la pubblicazione del relativo bando e/o avviso pubblico, in quanto sono rivolti alla collettività indeterminata di tutte le persone interessate alla presentazione delle relative offerte e perciò a tali procedimenti possono partecipare anche soggetti diversi da quelli, come il ricorrente, che in precedenza avevano già manifestato l’interesse al cd. bene della vita, oggetto del procedimento di evidenza pubblica, come, nella specie, i 16 mq. del terreno, di proprietà comunale, foglio di mappa n. 45, particella n. 361.
Ciò anche perché analoga istanza di acquisto di tale terreno, di proprietà comunale, era stata presentata anche dal sig. A P in data 25.5.2000 e dal sig. D P in data 10.7.2000 (cfr. Del. G.M. n. 41 del 17.3.2010).
Non coglie nel segno, anche la seconda censura, relativa alla violazione dell’art. 12, comma 2, L. n. 127/1997 e degli artt. 14 e 18 del Regolamento comunale di alienazione degli immobili di proprietà comunale, approvato con Del C.C. del 7.12.1998, in quanto tali disposizioni del Regolamento comunale, le quali statuivano che per la vendita degli immobili, aventi un valore fino a £. 300.000.000, si doveva procedere alla trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, previa affissione di manifesti nel territorio comunale, e che tale forma di pubblicazione doveva essere effettuata anche per gli esiti delle gare, sono state superate dall’art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, il quale ha statuito che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici obbligati” (sul punto cfr. le sentenze di questo Tribunale n. 431 del 20.9.2012, relativa al concorso per il reclutamento di 2.386 Dirigenti Scolastici, di cui 42 riservati alla Basilicata, e nn. 200, 201, 202, 203 e 204 del 29.4.2013, relativa al concorso per la copertura di 3 posti di qualifica dirigenziale nel ruolo del Consiglio Regionale).
Pertanto, ai sensi del predetto art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, risulta sufficiente la pubblicazione per 15 giorni nell’Albo Pretorio on line del bando e dei provvedimenti conclusivi del procedimento, relativo alla vendita della porzione dell’immobile comunale di cui è causa, come risulta attestato dalla copia del bando, approvato con Determinazione n. 175 del 20.6.2013 e pubblicato nell’Albo Pretorio comunale on line dal 20.6.2013 al 5.7.2013, ed anche dalle impugnate Determinazioni n. 87 del 26.3.2014 e n. 173 del 24.7.2015, che richiamano espressamente proprio l’art. 32, comma 1, L. n. 69/2009.
Conseguentemente, deve ritenersi che il Comune di Muro Lucano ha utilizzato una forma di pubblicità “adeguata”, come prescritto dall’art. 12, comma 2, L. n. 127/1997 per i procedimenti di alienazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali.
Risulta infondato anche il terzo ed ultimo motivo di impugnazione del ricorso introduttivo, volto ad ottenere l’esclusione dal procedimento del controinteressato sig. V P, cioè dell’unico offerente per l’acquisto dei 16 mq. del terreno foglio di mappa n. 45, particella n. 361, e perciò la ripetizione del procedimento, in quanto il predetto sig. P in data 26.6.2013 aveva sottoscritto l’offerta in carta semplice, come evincibile dalla data della marca da bollo ivi apposta del 5.8.2013, anziché “in carta legale”, come prescritto dal bando di gara.
Infatti, secondo un condivisibile e pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. VI n. 1090 del 5.10.1988;TAR Lazio Sez. II bis n. 4893 del 7.5.2009;TAR Friuli Venezia Giulia n. 107 del 23.2.1996;TAR Catania Sez. I n. 294 del 14.4.1990) non possono essere escluse dalle gare le offerte non in regola con l’imposta di bollo, attesocché va sempre consentita la relativa regolarizzazione anche successivamente alla loro presentazione, in quanto ai sensi dell’art. 19 DPR n. 642/1972 (Disciplina dell’imposta di bolo) “i giudici, i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto”, prescrivendo soltanto che “gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’Ufficio che li ha ricevuti e, per l’Autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento”.
Dalla reiezione del ricorso introduttivo discende il rigetto dell’atto di motivi aggiunti, di impugnazione della nota prot. n. 11141 del 28.9.2015, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha disatteso l’istanza del ricorrente del 9.9.2015, volta ad ottenere la valutazione della propria offerta del 31.72015 e l’annullamento delle impugnate Determinazioni n. 87 del 26.3.2014 e n. 173 del 24.7.2015, sia perché la predetta offerta del ricorrente era pervenuta in ritardo dopo la conclusione del procedimento di evidenza pubblica, oggetto della controversia in esame, sia perché avverso tale motivazione il ricorrente ha reiterato le stesse censure, già articolare con il ricorso introduttivo.
Mentre risulta irrilevante l’altra motivazione, posta a base della suddetta nota prot. n. 11141 del 28.9.2015, cioè l’erroneo convincimento da parte del Responsabile del Settore Tecnico che l’offerta del ricorrente del 31.7.2015 si riferiva all’acquisto dell’intera superficie di 37 mq. del terreno foglio di mappa n. 45, particella n. 361, anziché la porzione di soli 16 mq. di tale terreno, messa a gara, in quanto, in caso di autonomi motivi posti a fondamento di un provvedimento amministrativo impugnato in via giurisdizionale, tale provvedimento deve ritenersi legittimo anche se uno solo di essi è fondato e perciò idoneo a sorreggerne la validità.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.
Non occorre provvedere sulle spese di lite, in quanto il Comune ed il controinteressato non si sono costituiti in giudizio.