TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-04-13, n. 201200651

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-04-13, n. 201200651
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201200651
Data del deposito : 13 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00928/2011 REG.RIC.

N. 00651/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00928/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2011, proposto da:
C P, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore 16;

contro

Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. E C, con domicilio eletto presso il Municipio;

per l'annullamento

dell'ordinanza 30.3.2011 n. 397 del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Lecce, avente ad oggetto la "revoca della concessione di posteggio nel mercato bisettimanale di Viale dello Stadio del lunedì e venerdì";
di ogni altro atto presupposto,connesso, collegato e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota depositata l’8/3/2012, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. G E e udita l’avv. Marinosci, in sostituzione dell’avv. Matranga;


Premesso:

- che il ricorrente ha impugnato l’ordinanza in epigrafe indicata, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e dell’art. 13 del Regolamento comunale TOSAP, oltre all’eccesso di potere sotto plurimi profili;

- che il Comune di Lecce si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, affidando le proprie difese alla memoria depositata;

Considerato che con la nota suindicata il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;

Ritenuto che a Collegio non resta che prendere atto della dichiarata carenza di interesse, non potendosi decidere il ricorso per il quale l’interessato manifesti di non ricevere più alcuna utilità dalla sua decisione, essendo principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, per cui il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

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