TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2015-11-17, n. 201501722
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N. 01722/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2014, proposto da -OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, via G. Argento n. 14, presso lo studio dell’avv. R M, che la rappresenta e difende;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,
- l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Catanzaro, via G. da Fiore;
per l’annullamento
- dell’informazione antimafia n. 6157/2012/13/14 Area 1/AM dell’11 giugno 2014 emessa dal Prefetto della Provincia di Crotone a carico della -OMISSIS-.;
- del decreto n. 54/14 del 19 giugno 2014 dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro. con cui sono stati revocati i permessi di accesso in porto rilasciati in favore dei dipendenti della società -OMISSIS-, nonché le autorizzazioni e concessioni demaniali rilasciate alla stessa società;
- del provvedimento del 24 giugno 2014 (prot. n. 7292 U/14 AAMM) dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, di diniego di concessione decennale di una zona di demanio marittimo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;
Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore nella pubblica udienza del 16 ottobre 2015 il Cons. G I ed uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 19 giugno 2014 l’Autorità Portuale di Gioia Tauro ha emesso un decreto con il quale ha disposto la revoca nei confronti della -OMISSIS-.:
- di tutti i permessi di accesso in porto rilasciati a favore dei dipendenti e collaboratori della società;
- dell’autorizzazione ex art. 68 del C.N. anno 2014 prot. AP n. 14323 U/13 AA.MM. del 20 dicembre 2013;
- della concessione demaniale marittima quadriennale n.-OMISSIS-;
- dell’autorizzazione n-OMISSIS-settembre 2012, relativa all’esercizio nel porto di Crotone dell’attività di impresa per operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, della legge 84/94;
- dell’autorizzazione n. -OMISSIS-2013 relativa all’esercizio nel porto di Crotone dell’attività di impresa per lo svolgimento di servizi portuali specialistici di cui all’art. 16, comma 3, della legge 84/94;
- dell’autorizzazione n-OMISSIS-relativa all’esercizio nel porto di Corigliano Calabro dell’attività di impresa per lo svolgimento di servizi portuali specialistici di cui all’art. 16, comma 3, della legge 84/94;
- della concessione n.-OMISSIS-, iscritta al Repertorio degli atti tenuti dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro ai n. 14/2012.
Nel provvedimento si specifica, tra l’altro, che, per effetto della revoca, è interdetto l’accesso del personale e dei mezzi riconducibili alla società -OMISSIS- negli ambiti portuali di competenza dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro e si ingiunge alla stessa società di ricondurre in pristino stato gli spazi demaniali marittimi utilizzati per lo svolgimento delle attività di impresa portuale, oltre che di provvedere alla messa in sicurezza di tutte le aree demaniali occupate e di predisporre le cautele necessarie per prevenire infortuni. Con l’avvertimento che le prescrizioni impartite avrebbero dovuto essere ottemperate nel termine di tre giorni.
L’adozione del provvedimento ha avuto causa nell’emissione, da parte della Prefettura di Crotone, di informazione antimafia interdittiva a carico della società.
Nel provvedimento si legge, fra l’altro, che la misura interdittiva è basata sulla posizione del sig.-OMISSIS-, già amministratore unico della società, condannato per il delitto di estorsione, che, pur avendo rassegnato le dimissioni, continua ad esercitare un’effettiva influenza nella conduzione dell’impresa.
La società -OMISSIS- ha proposto ricorso avverso il provvedimento dell’Autorità Portuale, nonché avverso l’informazione antimafia, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
Ottenuta copia del provvedimento prefettizio recante la misura interdittiva, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti e ha impugnato, altresì, il provvedimento del 24 giugno 2014 (prot. n. 7292 U/14 AAMM) dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, di diniego di concessione decennale di una zona di demanio marittimo, di cui al foglio di mappa -OMISSIS-, richiesta allo scopo di realizzare un terminal per lo svolgimento di operazioni portuali e servizi annessi, ai sensi dell’art. 18 delle legge n. 84/94, e negata in considerazione dell’emissione dell’informazione prefettizia interdittiva.
2. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, producendo documenti e rilevando l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente. Con ordinanza n. -OMISSIS-il Consiglio di Stato (sez. III) ha respinto l’appello avverso l’ordinanza.
Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2015, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in decisione.
3. Prima di procedere all’esame delle censure dedotte da parte ricorrente, è opportuno riportare i contenuti essenziali del provvedimento interdittivo emesso dal Prefetto di Crotone.
In esso di legge che:
“ - in data 21/11/2007 questa Prefettura ha emesso informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1993, n.252, in quanto -OMISSIS-, padre allora convivente di -OMISSIS-, all’epoca amministratore unico della società, era stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Crotone e confermata in appello per il reato di estorsione in concorso (artt .629 e 110 c.p.);
- come risulta dalla visura storica della società in parola, il predetto -OMISSIS-, titolare di ditta individuale, con due distinti atti datati rispettivamente 04/11/2003 e 09/4/2003 ha ceduto interi rami d’azienda relativi ad autotrasporto merci conto terzi, raccolta e trasporto rifiuti speciali, stoccaggio, trattamento e recupero e smaltimento dei rifiuti alla -OMISSIS-società di proprietà dei figli -OMISSIS-
--OMISSIS- -OMISSIS-, figlio del su citato -OMISSIS-già socio ed amministratore unico della società, in data 29/10/2013 è stato condannato, con sentenza n-OMISSIS-emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della precedente sentenza n.-OMISSIS-dal Tribunale di Crotone, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, € 400,00 di multa ed alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per il reato di estorsione (art. 629 c.p.). Nella sentenza della Corte di appello si legge che “-OMISSIS- si contestava di aver costretto la O committente dei lavori di movimentazione delle pale coliche arrivate presso il porto di Crotone ad affidare le commesse fino a quei momento svolte dalla Compagnia lavoratori portuali e dalla Compagnia portuale di Crotone, alla società -OMISSIS- dello stesso -OMISSIS-, mediante la minaccia consistita nel prospettare a O direttore marketing e responsabile del settore eolico per la O il pericolo di danneggiamenti ai mezzi della ditta, qualora non venissero trasferiti presso il proprio cantiere, nonché nel mostrare, in una riunione tenutasi presso il suo ufficio, allo stesso O e a O titolare della ditta, una pagina di giornale raffigurante le foto di alcuni soggetti arrestati nell’ambito di un’operazione di Polizia, tra i quali vi era un parente dell’imputato ”;
- all’epoca dei fatti riportati nella suddetta sentenza della Corte di Appello-OMISSIS- ricopriva la carica di amministratore unico della “-OMISSIS-.”, come si evince dalla visura storica della società;
- con lettera in data 30 ottobre 2013, acquisita dalla Questura di Crotone, alla quale era diretta per conoscenza,-OMISSIS- ha rassegnato. a seguito della condanna riportata in appello, le proprie “irrevocabili dimissioni, formali e sostanziali” da qualsiasi impiego nella società;
- il predetto, pur non essendo più titolare di cariche né dipendente della società., risulta avere esercitato ed esercitare attualmente un’effettiva influenza nella conduzione dell’azienda non solo nel periodo in cui lo stesso non ha ricoperto formalmente incarichi direttivi, ma anche successivamente alle proprie dimissioni. Infatti tale circostanza è comprovata dal fatto che in diverse occasioni, da ultimo in data 1 marzo 2014,-OMISSIS- ha personalmente denunciato danneggiamenti. ad opera di ignoti di mezzi appartenenti alla “-OMISSIS-.”;ancora, in data 29 aprile e 23 maggio 2014, lo stesso ha presentato al locale Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza due denunce/querele scritte relative a presunte irregolarità nelle autorizzazioni ad esercitare operazioni portuali;
--OMISSIS- risulta risiedere allo stesso indirizzo dei fratelli -OMISSIS-, attuale amministratore unico della società.-OMISSIS- CONSIDERATO che la fattispecie in esame è stata approfondita dal Gruppo Interforze ex D.M. 14 marzo 2003. che, nella riunione del 22 gennaio 2014, ha proposto l’emissione di informazione interdittiva ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011, atteso che l’ara. 84. comma 4. lett. a) del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. indica tra le fattispecie dalle quali sono desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva (c.d. reati spia), i provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio per taluni reati tra i quali quello previsto e punito dall’an. 629 c.p.;
- CHE per tutto quanto sopra. appare evidente che la fuoriuscita dalla società “-OMISSIS-di-OMISSIS-. già amministratore unico della stessa all’epoca della commissione del reato di estorsione, rappresenta un mero espediente per eludere la normativa in materia antimafia, attesa l’attuale, effettiva influenza di-OMISSIS- nella gestione dell’azienda... ”.
Sulla base di ciò, il Prefetto ha concluso che nei confronti della -OMISSIS-. sussistono i tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della ditta, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
4. Un primo motivo è relativo al mancato rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale, di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.
La società ricorrente censura il provvedimento dell’Autorità Portuale nella parte in cui ha escluso, sulla scorta dell’indirizzo giurisprudenziale in materia, la necessità della comunicazione di avvio del procedimento. Essa evidenzia che la misura adottata è frutto di una vicenda al vaglio delle autorità ormai da mesi e ciò escluderebbe la sussistenza di qualsiasi esigenza di celerità. Il mancato invio della comunicazione sarebbe stato diretto ad escludere ogni tempestiva iniziativa della società, posta innanzi al fatto compiuto.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza, con orientamento pressoché unanime, esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento con riferimento all’emissione dell’informazione antimafia. Ciò in ragione dei caratteri di riservatezza e celerità del relativo procedimento (tra le tante, Tar Campania, Napoli, sez. IIII, 11 giugno 2015 n. 3168;Tar Sicilia, Catania, sez. II, 5 dicembre 2014 n. 3240;Tar Puglia, Bari, sez. I, 9 ottobre 2013 n. 1377;Cons. St., sez. VI, 8 giugno 2010 n. 3635).
L’indirizzo giurisprudenziale richiamato non pone alcuna distinzione in relazione alla durata del procedimento e questo in quanto alla base dell’esclusione delle garanzie partecipative vi sono anche esigenze connesse alla riservatezza degli accertamenti e delle indagini (su tale tema si sofferma Cons. St., sez. VI, n. 3665/2010 cit.).
Quanto sopra con riferimento all’informazione antimafia.
Riguardo ai conseguenti provvedimenti dell’autorità amministrativa che gestisce il rapporto con il soggetto destinatario dell’informativa, nel caso di specie dell’Autorità Portuale, l’esclusione delle garanzie partecipative è da riconnettersi, piuttosto, al carattere del tutto vincolato del provvedimento stesso. A tale autorità è preclusa ogni valutazione riguardo all’emissione e al contenuto precettivo del provvedimento, giacché il provvedimento prefettizio ha carattere interdittivo rispetto all’instaurazione e alla prosecuzione dei rapporti considerati (in tema, tra le altre, Cons. St., sez. VI, 23 giugno -OMISSIS- n. 3155).
5. La ricorrente deduce, inoltre, i vizi di violazione degli artt. 82 e ss. del Codice delle leggi antimafia, eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e presupposti, difetto di proporzionalità, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento.
Il provvedimento interdittivo sarebbe correlato alla sola vicenda che ha interessato l’-OMISSIS- -OMISSIS-. Ciò avrebbe imposto un’istruttoria e una motivazione particolarmente incisive, tenuto conto che la sentenza su cui è basato il provvedimento ha disposto la riforma di sentenza di assoluzione e che essa è stata sottoposta a ricorso per cassazione, che la condanna inflitta è per estorsione non attinente ad attività di stampo mafioso, che non vi è alcun sospetto di infiltrazioni, che l’-OMISSIS- si è dimesso dalla carica e si è dimesso anche da dipendente della società.
Quanto agli accessi in zona portuale, le relative affermazioni sarebbero frutto di equivoci e illazioni, in quanto essi sarebbero giustificati anche dal rapporto di collaborazione instaurato con la Guardia di Finanza ai fini dell’acquisizione dei fatti di cui -OMISSIS- è a conoscenza.
Un profilo di irragionevolezza del provvedimento dell’Autorità sarebbe, inoltre, connesso alla brevità del termine concesso per lo svolgimento delle attività con esso imposte alla società.
Con ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente, oltre ad estendere il gravame al provvedimento del 24 giugno 2014 dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, di diniego di concessione decennale di una zona di demanio marittimo, a seguito dell’acquisizione di copia del provvedimento interdittivo, ha esposto nuove censure avverso i provvedimenti oggetto di impugnazione.
Esso sarebbe basato anche su una circostanza ormai sepolta e remota, in ordine alla quale si registra un provvedimento favorevole da parte del giudice amministrativo. Oltre tale circostanza, che ha interessato il procedente amministratore della società e che ha dato luogo anche a un provvedimento di confisca, poi revocato dalla Corte d’Appello, la misura interdittiva si baserebbe solo sulla vicenda che ha riguardato l’-OMISSIS- -OMISSIS-, cessato dalla carica di amministratore unico fin dal -OMISSIS-. Da tale circostanza non sarebbe dato desumere alcun tentativo di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società. Risulterebbe solo l’attività estorsiva dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, all’epoca semplice dipendente della società, che si sarebbe concretata in un avvertimento riguardo alla non sicurezza del luogo in cui si trovavano le macchine della società che avrebbe dovuto usufruire dei servizi portuali e nel mettere in mostra un giornale recante notizie relative a presunti mafiosi, tra i quali un lontano parente dell’-OMISSIS-.
Il provvedimento interdittivo sarebbe sfornito di adeguata motivazione e non sarebbe basato su alcun elemento concreto, ma solo sull’ipotesi della commissione del reato di cui all’art. 629 c.p., che sarebbe circostanza non direttamente inibitoria, ma mero elemento di valutazione.
Il vizio di motivazione risulterebbe ancora più eclatante se posto a fronte della dettaglia esposizione documentale fatta dalla società al fine di scongiurare l’emissione del provvedimento interdittivo.
Le stesse considerazioni varrebbero con riguardo ai pareri del Gruppo Interforze, resi sulla base della sola condanna e senza interpellare la competente sezione della Guardia di Finanza.
Sarebbe del tutto priva di sostegno l’affermazione secondo cui l’-OMISSIS-, pur dopo le dimissioni, ha continuato a interessarsi dell’azienda. Egli, infatti, non avrebbe fatto altro che denunciare, quale privato cittadino, irregolarità, abusi e illeciti altrui e tale comportamento non comporterebbe l’assunzione della qualità di gestore dell’azienda. Al riguardo, si sarebbe dovuta esercitare diversa indagine, giacché sarebbe risultato fondamentale l’apporto della Guardia di Finanza, che ha intrattenuto rapporti con l’-OMISSIS-, che avrebbe agito per conto proprio, a volto sollecitato quale confidente a seguito delle denunce presentate.
Le censure sommariamente richiamate, contenute sia nel ricorso introduttivo sia nei motivi aggiunti, possono essere trattate unitariamente, stante il carattere omogeneo degli argomenti esposti.
Anche se si tratta di una notazione scontata, va rilevato, innanzi tutto, che in questa sede non deve essere vagliata la sussistenza, la qualificazione giuridica e la rilevanza penale dei fatti attributi -OMISSIS-, che hanno condotto alla condanna nella sede di appello, dovendosi, piuttosto, valutare se i presupposti considerati dall’Amministrazione dell’Interno possano essere posti a base del provvedimento interdittivo adottato.
Dalla motivazione del provvedimento, sopra riportata in forma quasi integrale, si desume che gli elementi posti a base di esso sono collegati a vicende diverse.
L’emissione, innanzi tutto, di informazione antimafia, in conseguenza della condanna, per il reato di estorsione in concorso, di -OMISSIS-, padre convivente di -OMISSIS-, all’epoca amministratore unico della società odierna ricorrente. Il collegamento diretto tra l’-OMISSIS- e la società odierna ricorrente viene colto nel fatto che con due distinti atti, degli anni 2003 e -OMISSIS-, la ditta individuale dell’-OMISSIS- ha trasferito alla -OMISSIS-. interi rami di azienda relativi ad autotrasporto merci per conto terzi, raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero rifiuti e rifiuti speciali.
Quanto alla condanna dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, nel provvedimento si rilevano le circostanze di fatto poste alla base della condanna disposta dalla Corte d’Appello di Catanzaro, consistenti nell’aver costretto il committente di lavori di movimentazione di pale eoliche arrivate presso il porto di Crotone ad affidare la commessa alla -OMISSIS-, in luogo delle imprese che, fino ad allora, avevano svolto la relativa attività, mediante la minaccia di danneggiamenti ai mezzi delle imprese stesse. La minaccia, secondo quanto riportato nell’informazione prefettizia, è stata perpetrata anche mediante l’esibizione ai rappresentanti delle imprese di pagina di giornale riguardante l’arresto di alcuni soggetti, tra i quali figurava un parente dell’-OMISSIS-.
Nell’informazione si specifica che all’epoca dei fatti l’-OMISSIS- -OMISSIS- era ancora amministratore unico della -OMISSIS-.
Nella stessa informazione si aggiunge, quindi, che l’-OMISSIS- continua ad esercitare un’effettiva influenza nella conduzione dell’azienda, pur dopo la presentazione di dimissioni. A riprova di ciò, vengono menzionati tre episodi: la denuncia, presentata in data 1 marzo 2014 da parte dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, del danneggiamento, ad opera di ignoti, di mezzi della -OMISSIS-;le denunce / querele presentate dallo stesso il 29 aprile e il 23 maggio 2014 al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, relative a irregolarità nelle autorizzazioni ad esercitare operazioni portuali.
Premesso quanto sopra, il Collegio, sulla base di una più approfondita disamina della vicenda, condotta nella sede di merito, ritiene di dovere riconsiderare l’orientamento espresso nella sede cautelare.
Va detto subito che, alla luce degli elementi raccolti dall’Amministrazione, appare altamente probabile che l’-OMISSIS- -OMISSIS- svolga ancora qualche ruolo nella società, anche se risulta formalmente estraneo alla compagine societaria e non riveste alcuna carica nell’ambito degli organi sociali. Risulterebbero, altrimenti, poco comprensibili le iniziative che questi ha adottato a tutela dei mezzi della società e dell’attività della società stessa nell’ambito delle strutture portuali.
Tali iniziative, in sé pienamente legittime, sottendono chiaramente un intento di tutelare gli interessi della società, essendo state prese dall’ex amministratore della società e stretto congiunto dei soci della stessa.
L’aspetto che appare rilevante, tra quelli evidenziati dalla società ricorrente, è, piuttosto, la mancata rilevazione da parte della Prefettura di qualsiasi elemento che possa dimostrare, anche in via indiretta o indiziaria, un qualche rapporto tra l’attività dei soggetti menzionati nell’informazione e ambienti della criminalità organizzata.
Le vicende richiamate nell’informazione prefettizia riguardano, da un lato, la condanna dell’-OMISSIS-, padre di-OMISSIS-, per il delitto di estorsione in concorso e, dall’altro, la condanna dello stesso-OMISSIS- sempre per un episodio di estorsione.
Sulla vicenda relativa alla condanna dell’-OMISSIS-, che ha condotto all’emissione di misura interdittiva nei confronti della società, questo Tribunale si è già pronunciato con la sentenza n. -OMISSIS--, che ha annullato, tra l’altro, l’informazione antimafia oggetto di impugnazione.
È evidente, al riguardo, che l’esistenza di precedente misura interdittiva per fatti riguardanti il padre dell’-OMISSIS- -OMISSIS- non può costituire sufficiente base di una successiva misura interdittiva. Anche a prescindere dall’esito della precedente vicenda, l’emissione, soprattutto in tempi non recenti (2007), di un provvedimento antimafia non può costituire il fondamento di un successivo provvedimento dello stesso genere, a meno che non vengano evidenziati e dimostrati elementi specifici da cui desumere l’esistenza attuale di situazioni relative al pericolo di infiltrazioni mafiose.
Comunque sia, limitando l’esame a quel che risulta dall’informazione antimafia impugnata in questa sede, va rilevato che, in relazione a entrambe le vicende su cui si sofferma l’atto prefettizio, non è evidenziato alcun profilo che potrebbe far pensare a un qualche collegamento tra i componenti della società e la criminalità organizzata.
In particolare, elementi del genere non sono riscontrabili nella sentenza di condanna dell’-OMISSIS- -OMISSIS-. Nella sentenza della Corte d’Appello, infatti, si attribuisce rilevanza al contesto ambientale in cui su sono svolti i fatti che hanno condotto alla condanna, ma il riferimento è alla forte presenza della criminalità organizzata nell’ambito territoriale e all’influenza che ciò ha avuto sulla vittima del reato e non a collegamenti tra criminalità e l’-OMISSIS-.
Nell’atto del Prefetto vengono sottolineate alcune modalità della condotta estorsiva perpetrata d-OMISSIS- -OMISSIS-, che, evidentemente, sono state ritenute significative della volontà di costui di far pesare rapporti con ambienti criminali (l’esibizione del giornale recante notizie relative a presunti mafiosi, tra i quali un parente dell’-OMISSIS-). Si tratta, tuttavia, di condotta che, per quanto deprecabile e sintomatica di un certo modo di agire, non dimostra l’esistenza di un qualsiasi tipo di collegamento con ambienti criminali.
Il Collegio è consapevole che l’art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159/2011, dispone che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, di cui al comma 3, sono desunte, fra l’altro, “ dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353- bis, 629, 640- bis, 644, 648- bis, 648- ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12- quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ” e che la lett. f) dello stesso comma attribuisce rilevanza alle sostituzioni negli organi sociali e nella rappresentanza legale della società (situazione questa verificatasi nel caso di specie). È, altresì, consapevole del fatto che la giurisprudenza, di recente, ha avuto occasione di affermare che, anche nelle ipotesi in cui sia stata esclusa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 della l. 203/1991, alcuni reati, per la loro indole e tipicità, sono sufficienti a corroborare una non illogica valutazione di possibile contiguità con associazioni mafiose, tenuto pure conto che in materia possono considerarsi rilevanti elementi non ritenuti tali ai fini di prova in sede penale (Cons. St., sez. III, 24 luglio 2015 n. 3653).
Ciò, tuttavia, a giudizio del Collegio, non può condurre ad istituire una sorta di necessario parallelismo tra condotte estorsive e coinvolgimento, anche indiretto, in vicende in cui assuma un ruolo la criminalità organizzata. La condanna per estorsione è elemento che può essere anche fortemente sintomatico dell’esistenza di collegamenti di vario generi con sodalizi criminali, ma non può costituire unico elemento fondante di una misura interdittiva, giacché la legge non prevede che la condanna per tale reato costituisca elemento di per sé ostativo.
Per le stesse ragioni, non può essere attribuito rilievo decisivo al fatto che le vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’-OMISSIS- abbiano condotto alla sua sostituzione nella carica di amministratore. Questo può costituire un elemento sintomatico, ma non può portare, di per sé, a ritenere sussistente il pericolo di infiltrazioni, se non è riscontrato un qualche collegamento, anche indiretto, con la criminalità.
6. Vale la pena precisare, infine, che nessun rilievo può assumere, in questa sede, l’argomento relativo all’eccessiva brevità del termine assegnato dall’Autorità Portuale al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite. Esso, infatti, avrebbe potuto assumere una valenza laddove si fosse trattato di assumere iniziative avverso misure sanzionatorie (in senso lato) connesse al mancato rispetto del termine. Allo stato, tuttavia, la relativa questione non si pone affatto.
7. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti con conseguente annullamento degli atti con essi impugnati, salvi, comunque, i successivi provvedimenti dell’Autorità Portuale, di revoca o diniego delle concessioni e autorizzazioni, sulla base di diverse ragioni, oggetto delle valutazioni discrezionali di competenza di essa.
Le spese del presente grado di giudizio, da liquidare in favore della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.