TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2023-02-01, n. 202300676
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Pubblicato il 01/02/2023
N. 00676/2023 REG.PROV.CAU.
N. 16293/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 16293 del 2022, proposto da
Farmacia Mazzini Snc del Dr. S S e C., Gi&Ro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Determinazione dirigenziale di Roma Capitale n.3310 del 2.11.2022, prot. 181677 notificata mezzo pec il 2.11.2022 avente in oggetto “ demolizione con ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza della realizzazione degli interventi abusivi in Piazza Mazzini n.19 ”, nonché avverso ogni altro atto preordinato o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la domanda cautelare non può essere accolta, tenuto particolarmente conto dell’avvenuto annullamento in autotutela degli effetti della CILA di cui al provvedimento depositato da Roma Capitale il 26.01.2023 (che rende privi di titolo i relativi interventi), nonché delle deduzioni difensive di Roma Capitale alla memoria della quale può rinviarsi, salvo ogni giudizio in ordine alle eccezioni di rito che saranno approfondite al momento della decisione del ricorso nel merito;
Ritenuto, invero che, quanto al profilo principale, la tesi secondo la quale l’intervento di installazione dei motori esterni degli impianti di refrigerazione, che parte ricorrente prospetta consistere nella semplice sostituzione di opere già esistenti dal 1996, non esclude che il suddetto rinnovo debba avvenire previa acquisizione dei necessari pareri o nulla osta delle autorità preposte al vincolo che nel frattempo è sopravvenuto (proprio in quanto, trattandosi di sostituzione e di nuova installazione di apparati, si riattualizza l’interesse pubblico alla valutazione di tutela del vincolo imposto sull’immobile sia pure a seguito della originaria installazione degli impianti);
Ritenuto che, quanto alle macchine posizionate sul terreno, la loro dimensione, consistenza ed adiacenza al prospetto implichi comunque un’alterazione visiva e prospettica di quest’ultimo (non sminuita dalla circostanza che sono posizionate in una chiostrina, posto che il fabbricato risulta allo stato essere stato vincolato anche sul lato in questione);
Ritenuto che ogni aspetto inerente la tutela della refrigerazione dei farmaci che parte ricorrente prospetta come requisito di “periculum in mora” attiene ad aspetti esecutivi che andranno affrontati nella fase applicativa dell’ordinanza (tenuto anche conto che tra gli atti depositati da Roma Capitale, la nota della Soprintendenza prot. 3766 dell’11 settembre 2008, relativa all’imposizione del vincolo, prospettava soluzioni alternative al posizionamento delle macchine sulla facciata);
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;