TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-01-30, n. 202400043
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2024
N. 00043/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00941/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 8353486, rappresentata e difesa dall’avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dell’Amministratore unico di -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale veniva esclusa la ditta -OMISSIS- della procedura in oggetto ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c bis), del d.lgs. n. 50 del 2016 con riferimento al lotto n. 13 e contestualmente veniva aggiudicato il medesimo lotto della procedura ristretta inerente l’affidamento della fornitura di “VIDEOLAPAROSCOPI, SUTURATRICI MECCANICHE” – occorrente alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – alla ditta -OMISSIS-, per un valore annuo di € 1.458.927,00 oltre IVA (oltre la possibilità di esercitare in aumento o in diminuzione il diritto di opzione ex art. 106, comma 1, lett. a) del codice degli appalti, entro il limite massimo del 50%), importo complessivo quadriennale dell'affidamento pari a € 5.835.708,00 (iva esclusa) più opzione di rinnovo per 24 mesi pari a € 2.917.854,00 più 50%.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione del -OMISSIS- è stata indetta da -OMISSIS- la « Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di “Videolaparoscopi e suturatrici meccaniche” occorrente alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e dell’Azienda Ospedaliera di Terni. CODICE DI GARA ANAC – 8353486 », con bando pubblicato sulla GU/S S242-637 134 del 14 dicembre 2021 e sulla GURI (V Serie speciale) 146 del 20 dicembre 2021.
La procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 d.lgs. n. 50 del 2016, è stata suddivisa in 48 lotti, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, e durata contrattuale di 48 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
La -OMISSIS- ha partecipato alla procedura per l’aggiudicazione di diversi lotti e, segnatamente per quanto oggetto del presente giudizio, per l’aggiudicazione del lotto n. 13 attinente alla fornitura di “suturatrice lineare taglia e cuci endoscopica con manipolo elettrificato a batteria monopaziente”, indicando nella propria offerta tecnica quale produttore dei dispositivi oggetto di fornitura la società Fh Medical Co. ltd.; per il medesimo lotto presentava un’offerta solo un’altra concorrente, la-OMISSIS-
La commessa è stata inizialmente aggiudicata a -OMISSIS- con la determinazione n. -OMISSIS-; l’aggiudicazione è stata successivamente revocata e disposta in favore dell’odierna ricorrente con determinazione n. -OMISSIS-, all’esito della rideterminazione dei punteggi e della graduatoria finale come segue:-OMISSIS- punteggio complessivo 90,77 punti (60,77 punti per la qualità, 30 punti per l’elemento economico), -OMISSIS- punteggio complessivo 85,54 punti (70 punti per la qualità, 15,54 punti per l’elemento economico).
1.1. A seguito di accesso agli atti, -OMISSIS- ha chiesto con nota del 24 marzo 2023 l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione a-OMISSIS-, segnalando, tra l’altro, l’alterazione del contenuto di un articolo scientifico allegato dalla ricorrente alla propria offerta tecnica ai fini della attribuzione di punteggio relativo al criterio di valutazione C5 “ Letteratura scientifica a supporto pubblicata su riviste peer-review indicizzate e relative al brand offerto ”.
In particolare, secondo quanto evidenziato da -OMISSIS-, l’articolo presentato in gara da-OMISSIS- sarebbe alterato nell’indicazione del produttore dei dispositivi utilizzati per lo studio medesimo, riportando, nel riquadro “ Financial source ”, quale fornitore Fh (ovvero il produttore dei dispositivi offerti da-OMISSIS- in corso di gara), anziché Scitech, azienda nominata nell’articolo originale tratto dalla banca dati PubMed, reperibile al link https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5793145/pdf/0102-6720-abcd-30-04-00264.pdf.
1.2. Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti avanzata da -OMISSIS-, con nota del proprio difensore la-OMISSIS- evidenziava essersi trattato di un mero “errore materiale”, essendo stato allegato all’offerta un documento “per uso interno” inviato dallo stesso produttore (Fh), e che l’indicazione nell’articolo originale della ditta Scitech sarebbe stata dovuta al fatto che in America Latina i prodotti Fh sono commercializzati con il marchio Scitech; il prodotto indicato ed esaminato delle due relazioni scientifiche (Fh o Scitech) sarebbe lo stesso, ossia quello presentato ed offerto in gara.
All’esito di tali chiarimenti, il RUP convocava la Commissione di gara, la quale procedeva alla verifica ed all’esame della documentazione disponibile.
Con la determinazione dell’Amministratore unico di -OMISSIS- è stato approvato il documento istruttorio e disposta l’esclusione della-OMISSIS- dalla procedura, con segnalazione di detta esclusione all’ANAC e comunicazione alla Procura della Repubblica; il lotto n. 13 della procedura in oggetto è stato contestualmente aggiudicato alla -OMISSIS-.
1.3. Con ricorso n.r.g. -OMISSIS-,-OMISSIS- ha impugnato la citata determinazione del -OMISSIS-; l’aggiudicataria -OMISSIS- ha proposto ricorso incidentale.
Con sentenza -OMISSIS-, questo Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati e affermazione dell’obbligo a carico dell’Amministrazione di effettuare una nuova valutazione circa l’incidenza del comportamento tenuto da-OMISSIS- sull’integrità o affidabilità dello stesso operatore.
1.4. Con determinazione dell’Amministratore unico del -OMISSIS-, -OMISSIS- ha approvato il documento istruttorio confermando l’esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c bis), d.lgs. n. 50 del 2016,