TAR Venezia, sez. I, sentenza 2014-12-03, n. 201401474

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2014-12-03, n. 201401474
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201401474
Data del deposito : 3 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01225/2013 REG.RIC.

N. 01474/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01225/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso l’avv. Cristiano Picicco in Venezia, Dorsoduro, 3647;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
Guardia di Finanza -OMISSIS-, Guardia di Finanza -OMISSIS-, Guardia di Finanza -OMISSIS-;

per l'annullamento, previa -OMISSIS-cautelare

-del provvedimento prot. -OMISSIS- a titolo discrezionale adottato in data -OMISSIS-;

-di tutti gli atti presupposti, preordinati, consequenziali o connessi e in particolare: della proposta favorevole di -OMISSIS-della -OMISSIS-;
della proposta favorevole di -OMISSIS-della -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del -OMISSIS-

Il suddetto provvedimento risulta assunto in base ai seguenti presupporti e fondato sulla seguente motivazione: vista la -OMISSIS-;
considerato che, ai sensi dell’art. -OMISSIS-, il militare può essere -OMISSIS-, a titolo discrezionale, perché -OMISSIS--OMISSIS-;
viste le proposte formulate dal -OMISSIS-;
ritenuto di assumere il provvedimento considerando: -che le -OMISSIS-.

Ritenuta l’illegittimità del -OMISSIS-, il -OMISSIS--OMISSIS- lo ha impugnato affidandosi ai seguenti motivi di ricorso: “ 1) Violazione di legge in relazione alla circolare n. M-D -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-/7 Guida tecnica – -OMISSIS- Terza edizione – Anno 2011 approvata dal Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale militare, laddove il provvedimento impugnato è stato preceduto da due pareri provenienti solo formalmente da organi diversi (-OMISSIS-), siccome formati e sottoscritti dal medesimo soggetto (-OMISSIS-) nella sua duplice veste di rappresentante di entrambi gli Organi;
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria/carenza di motivazione sui presupposti per l’emanazione del provvedimento di -OMISSIS--OMISSIS-, anche in relazione all’omessa considerazione dei successivi sviluppi del -OMISSIS-.;
3) Eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità per incompatibilità tra l’emanazione della -OMISSIS--OMISSIS-– Sviamento dalla funzione - Ingiustizia manifesta”.

In sintesi, con il primo motivo, parte ricorrente, dopo aver premesso che nella circolare del 2011 “Guida Tecnica – -OMISSIS-”, nel delineare la procedura da seguire per l’emanazione del -OMISSIS-, è prevista l’acquisizione di due autonomi pareri circa la sussistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento, che devono provenire dal Comando presso il quale presta servizio il militare e da quello immediatamente sovraordinato, ha evidenziato che i pareri acquisiti nel procedimento qui in esame sarebbero solo formalmente autonomi, in quanto, in realtà, formati e sottoscritti dalla medesima persona fisica (-OMISSIS-);
dunque, non sarebbero frutto di autonoma ed indipendente valutazione concettuale, con la conseguenza che, nella sostanza, il provvedimento impugnato sarebbe privo del necessario requisito della previa acquisizione del duplice parere;
con il secondo motivo, il ricorrente, in buona sostanza, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l’adozione del -OMISSIS-, atteso che l’Amministrazione avrebbe fatto riferimento esclusivamente a quanto rappresentato -OMISSIS-, che, oltre tutto, riguarderebbe pressoché in via esclusiva non il proprio comportamento ma quello di altro -OMISSIS-;
al contrario, l’attività di indagine svolta nell’ambito del -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-;
con il terzo motivo di ricorso, si è rilevato che il ricorrente, in data -OMISSIS-, -OMISSIS-

Parte ricorrente ha formulato, altresì, istanza di -OMISSIS-cautelare del provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, puntualmente contestando gli argomenti avversari, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata accolta l’istanza di -OMISSIS-cautelare del provvedimento impugnato.

In vista dell’Udienza di merito, le parti hanno depositato memorie difensive con le quali hanno ribadito e ulteriormente precisato le rispettive posizioni.

Alla Pubblica Udienza del 15 ottobre 2014, il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato e , dunque, va accolto, per le ragioni di seguito indicate.

Con il primo motivo di ricorso, come ricordato in precedenza, parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione abbia sostanzialmente violato la circolare M_D -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-/7 “Guida Tecnica”, anno 2011, nella parte in cui, in relazione all’assunzione del provvedimento -OMISSIS-, prevede che sia necessario acquisire due autonomi pareri, atteso che i pareri effettivamente acquisiti dall’Amministrazione (parere del -OMISSIS-) erano stati formati e sottoscritti dalla stessa persona fisica, e quindi non sarebbero stati il risultato di autonoma ed indipendente valutazione dei presupposti richiesti per l’adozione del provvedimento.

L’Amministrazione resistente, sotto tale profilo, rileva che la circolare invocata dal ricorrente non sarebbe applicabile al caso in esame perché riferibile solo all’Amministrazione che l’ha promanata – Ministero della Difesa –e non estensibile alla Guardia di Finanza, per la quale, invece, si dovrebbe fare riferimento alla -OMISSIS-, che non prevede il duplice parere. In ogni caso, anche ritenendo applicabile la previsione invocata dal ricorrente, il duplice parere, peraltro non vincolante, era stato effettivamente acquisito, non ostando alla corretta applicazione del dettato della circolare il fatto che a capo di entrambi i comandi ci fosse momentaneamente la stessa persona .

La censura formulata in ricorso è fondata.

Invero, come già esposto, il provvedimento impugnato richiama espressamente la proposta formulata dal -OMISSIS-. Ebbene, a prescindere dalla questione relativa all’applicabilità o meno al caso in esame della circolare richiamata da parte ricorrente, la circostanza che l’Amministrazione abbia ritenuto di richiedere o, comunque, di acquisire due pareri nell’ambito del -OMISSIS-contestato, dimostra la volontà della medesima di attenersi a quanto previsto dalla ricordata “Guida Tecnica” del 2011;
è, peraltro, evidente che, nel momento in cui si ritiene di attenersi alla suddetta previsione, i due pareri che si intendono acquisire devono necessariamente essere autonomi e distinti, sia formalmente che sostanzialmente, ed essere espressione di valutazioni, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’assunzione del provvedimento cautelare in discussione, provenienti da soggetti effettivamente diversi, perché solo in tal modo si può realizzare la finalità perseguita dalla previsione che richiede di acquisire due distinti parerei, provenienti da due distinti organi dell’Amministrazione. Nel caso in esame, i due pareri ( rectius “valutazioni e proposte”) del -OMISSIS-, solo formalmente sono stati rilasciati da soggetti diversi, in quanto, come detto, risultano formati e sottoscritti dalla stessa persona fisica e, quindi, esprimono sostanzialmente le medesime valutazioni, provenienti da un unico soggetto.

Sotto tale profilo, dunque, la censura di parte ricorrente è fondata e va, pertanto, accolta, potendo restare assorbite le ulteriori doglianze esposte in ricorso.

Il ricorso, quindi, è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

In considerazione della particolarità della questione esaminata, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per integralmente compensare tra le parti le spese del giudizio.

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