TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-12-13, n. 202407049
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2024
N. 07049/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05684/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5684 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato IA MA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L'IMPUGNAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 117 C.P.A.,
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Università resistente sull'istanza del 30 ottobre 2023 avanzata dalla -OMISSIS- al fine di ottenere il trasferimento ad anno successivo al primo al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi motivi di salute ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938
E PER LA DECLARATORIA DELL'OBBLIGO
dell'Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della carriera universitaria della ricorrente ivi compresi i crediti formativi già acquisiti, gli esami sostenuti e la relativa votazione ottenuta, ai fini del rilascio del nulla osta all'iscrizione ad anno successivo al primo al CdLM in Medicina
NONCHÉ PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA
che provveda in luogo dell'Ateneo resistente nell'ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest'ultimo
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/12/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- della nota -OMISSIS- emessa dalla Divisione Gestione Carriere Studenti dell'Università resistente, e firmata dal Dirigente, -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l''stanza, ex art. 9 del r.d. n. 1269/1938 s.m.i., presentata dalla ricorrente il 30 ottobre 2023, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti;
E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI
volte ad ordinare all'Università degli Studi della Campania di riesaminare l'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando nel merito la situazione medica della ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va in sintesi ricostruita la vicenda contenziosa al definitivo vaglio della Sezione, rammentandosi che con il ricorso introduttivo, proposto ex artt. 31, 117, c.p.a., la ricorrente, iscritta al Corso di Laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana, allegando di essere affetta da grave patologia richiedente l’assistenza dei familiari residenti in Frattamaggiore, agiva per la declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento, del silenzio – inadempimento, serbato dal Rettore dell’università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, di trasferimento presso detto Ateneo ad anni successivi al primo, previa valutazione delle sue gravi condizioni di salute, anche mediante sottoposizione ad apposita visita medica, nonché, in fase successiva, previa valutazione dei crediti formativi universitari conseguiti nell’Ateneo a quo; e ciò onde poter proseguire il corso di sudi universitario in una sede viciniore al luogo di residenza della propria famiglia, allo scopo di poterne ricevere l’assistenza materiale e psicologica.
Più in dettaglio, l’istante, odierna ricorrente, precisava nell’istanza di trasferimento presentata al Rettore dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” a mezzo del difensore con Pec del 30.10.2023 (alll. 2 del ricorso), di essere iscritta nell’anno accademico 2022/2023, al secondo anno regolare nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana (Albania) ove ha conseguito n. 54 CFU.
Esponeva inoltre che:
- dall’anno 2023 non è stata più in condizioni di proseguire il predetto Corso di Laurea poiché è divenuta non più autosufficiente ed è stata costretta a seguire specifiche terapie ambulatoriali presso il luogo di residenza, necessitando dell’ausilio dei genitori;
- invero, già dall’età pediatrica, l’istante ha avuto “frequenti extrasistolia ventricolare e sopraventricolare”; attualmente in terapia anti-aritmica, l’istante non riesce più a controllare la TPSV con il trattamento farmacologico e, sempre più spesso, accusa “sincopi con perdite di coscienza” che Le causano “traumi da caduta libera a terra”;
- da circa un anno, inoltre, soffre anche di precaria condizione mentale al punto che le è stato diagnosticato un “disturbo depressivo reattivo con sintomatologia ansiosa”;
- stante la gravissima condizione di salute, è attualmente in carico presso l’U.O. di Cardiologia del P.O. Castellammare – Gragano (recte, Gragnano, n.d.s.), nelle more di essere sottoposta a studio elettrofisiologico ed eventuale intervento di ablazione transcatetere;
- il supporto del nucleo familiare risulta, ad oggi, indispensabile per l’istante, atteso che la stessa, già sottoposta ad intervento psicofarmacologico e psicoterapeutico, necessita di assistenza quotidiana: del resto, l’istante abbisogna di ritornare a casa al fine di continuare le cure presso il P.O. Castellammare – Gragano ( recte , Gragnano, n.d.s.), ove risulta inserita in lista d’attesa per il predetto intervento chirurgico di ablazione transcatetere;
Sul presupposto della descritta grave patologia, l’istante, chiedeva dunque il trasferimento – anche in sovrannumero e/o in qualità di “ripetente” o “fuori corso” – ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, giustificato da gravi motivi di salute, con esonero dal sostenimento del test di ammissione e previa valutazione – nel rispetto dell’art. 3, commi 8 e 9, del D.M. 16 marzo 2007 – del curriculum studiorum allegato all’istanza, anche – se ritenuto opportuno – previa visita medica da parte di una Commissione ad hoc, ritenendo che:
“l’art. 9 del R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938 dispone che lo studente può trasferirsi ad altra Università, presentando domanda non oltre il 31 dicembre, ma che il Rettore può, in linea eccezionale, accordare il congedo richiesto dopo tale data, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi;
- la legge attribuisce, dunque, al Rettore dell’Ateneo un rilevante potere extra ordinem circa l’apprezzamento delle gravi ragioni sottese all’istanza di trasferimento dello studente (ragioni, gravissime ed oggettive, tali da compromettere lo stesso proficuo svolgimento della carriera universitaria)”.
L’istante accludeva alla sintetizzata domanda di trasferimento sia il piano di studi rilasciato dall’Università di provenienza, che la certificazione medica specialistica, in ordine alla quale ultima il Collegio ne riscontra l’asserita allegazione alla Pec di inoltro della domanda, e consistente in una attestazione in data 12.10.2023 della Cardiologa dell’ASL Napoli 2 Nord, Distretto Sanitario 41, Poliambulatorio specialistico di Frattamaggiore, Cardiologa -OMISSIS-, recante la diagnosi fedelmente riprodotta nell’istanza e sopra riportata.
Ne consegue – vale la pena di anticipare – che il Rettore destinatario della domanda di trasferimento è stato posto a conoscenza della ragione integrante i gravi motivi di cui è parola all’art. 9 del R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938, che contempla il trasferimento ad altra sede universitaria per gravi motivi (nella specie, di salute).
1.1. In corso di causa sopravveniva la nota del 15 dicembre 2023 della Divisione gestione carriere studenti dell’Università Vanvitelli, con la quale, avvertendosi che l’istanza de qua non era stata ab initio evasa, perché non idoneamente pervenuta a causa di un malfunzionamento informatico, tuttavia la successiva istanza presentata dalla signora AN, è stata reietta in quanto “in riscontro alla predetta richiesta, nonché alla successiva notifica del 04/12/2023, si rende noto che, per il corrente anno accademico - 2023/2024 - non è stato emanato, causa indisponibilità di posti, il bando di trasferimento presso i CCddLLMM indicati in oggetto e, pertanto, la richiesta della S.V. non può essere accolta”.
Tale provvedimento è stato dalla ricorrente gravato con motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2023 previa rituale notifica, con contestuale istanza cautelare.
1.2. L’Università resistente depositava memoria difensiva dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 10.1.2024 e annessa documentazione procedimentale.
La ricorrente affidava le sue ulteriori difese alla memoria prodotta il 19 gennaio 2024.
2. Alla Camera di consiglio del 24 gennaio 2024, cui è stata assegnata la decisione della domanda cautelare relativa ai predetti motivi aggiunti, la Sezione