TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2013-07-05, n. 201306627

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2013-07-05, n. 201306627
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201306627
Data del deposito : 5 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06356/2012 REG.RIC.

N. 06627/2013 REG.PROV.COLL.

N. 06356/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6356 del 2012, proposto da: Aviapartner Handling Spa, Soc. Aviation Service Spa, Soc. Consulta Spa, Soc. Flightcare Italia Spa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p. t., rappresentate e difese dagli avv. ti A C, P P e Marco D'Alberti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cancrini-Piselli in Roma, via G. Mercalli, 13;

contro

la Soc. Aeroporti di Roma Spa, in persona del rappresentante legale p. t., rappresentata e difesa dall’avv. S G, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via di Monte Fiore,22;

nei confronti di

Soc. Alitalia - Compagnia Aerea Italiana Spa, in persona del rappresentante legale p. t., non costituitasi in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza n. 4381/12 del Tar Lazio Sezione

III

Ter, nonché, per il risarcimento dei danni subiti e subendi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soc. Aeroporti di Roma Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il Cons. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che con la sentenza n. 4381/12 del 15 maggio 2012 la Sezione ha accolto il ricorso proposto dalle società ricorrenti finalizzato ad ottenere l’accesso di cui all’istanza del 30 settembre 2011, ordinando, ai sensi dell’art.25, legge 7 agosto 1990, n.241, alla società Aeroporti di Roma S.p.a. di esibire alle società Aviapartner Handling S.p.a., Aviation Service S.p.a., Consulta S.p.a. e Soc. Flightcare Italia S.p.a. gli atti richiesti;

CONSIDERATO che, con il ricorso in epigrafe, le medesime società lamentano che, nonostante l’intervenuta notifica della decisione del Tar alla società Aeroporti di Roma Spa per un adempimento spontaneo all’ordine di esibizione degli atti e documenti richiesti, non è stato provveduto ad eseguire l’ordine di ostensione, ed hanno chiesto, pertanto, di fissare le modalità di ottemperanza per una esecuzione piena ed integrale alla citata sentenza, nonché il risarcimento dei danni subendi per la perdurante inottemperanza;

CONSIDERATO che la società Aeroporti di Roma S.p.a. si è costituita in giudizio eccependo l’infondatezza della richiesta introdotta dalla parte ricorrente, pendendo ricorso in appello avverso la sentenza della cui esecuzione si tratta;

CONSIDERATO che, con nota depositata in data 12 giugno 2013, il patrono di parte ricorrente ha fatto presente che, medio tempore, è stato respinto l’appello avverso la sentenza n. 4647/2012 con decisione del Consiglio di Stato n. 1835/2013 e la parte resistente ha dato integrale esecuzione all’ordine di esibizione documentale, ed ha, pertanto, dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso e le domande con lo stesso introdotte, chiedendo, per l’effetto la dichiarazione di improcedibilità;;

CONSIDERATO che, pertanto, al Collegio non resta che dichiarare, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., l'improcedibilità del gravame stesso per sopravvenuta carenza di interesse;

CONSIDERATO che, peraltro, sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;

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