TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-05-30, n. 202400144

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-05-30, n. 202400144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400144
Data del deposito : 30 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2024

N. 00144/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00242/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di MA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 242 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Volpe e Franco Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

del provvedimento del Prefetto di Reggio Emilia n. prot. -OMISSIS- del 13 giugno 2023, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo dell’iscrizione nella “ White List ” della Prefettura di Reggio Emilia, presentata ai sensi dell’art. 5 bis del decreto legge n. 74/2012, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, ed è stata disposta la contestuale cancellazione della ricorrente dall’elenco delle imprese iscritte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per la parte ricorrente i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso proposto come in rito, la società -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di misure cautelari sospensive, il provvedimento del Prefetto di Reggio Emilia del 13 giugno 2023 con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “ White List ”) della Prefettura di Reggio Emilia e ne è stata disposta la contestuale cancellazione, « sussistendo il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società ».

In particolare, in fatto, la società ricorrente espone di operare nel settore edilizio con committenze prevalentemente private e di essere iscritta nella “ White List ” della Prefettura di Reggio Emilia dal 3 marzo 2016, per il settore « demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile ».

In data 20 gennaio 2017, la società -OMISSIS- ha presentato alla Prefettura di Reggio Emilia istanza di rinnovo dell’iscrizione nella “ White List ”.

Precisa la ricorrente che, ad esito di diversi solleciti, solo in data 7 febbraio 2023 la Prefettura ha riscontrato la richiesta di rinnovo dell’iscrizione nella “ White List ”, opponendo alla richiedente un preavviso di rigetto, in cui, evidenziati in premessa gli elementi indiziari del pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa, concludeva che « non si può escludere, secondo il principio del "più probabile che non", che la società "-OMISSIS-" (…), possa essere esposta al rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata ».

In data 16 febbraio 2023, la società ricorrente ha presentato, a mente dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni al preavviso di rigetto.

In data 3 aprile 2023, i soci della società -OMISSIS-, secondo quanto esposto dalla difesa della ricorrente, hanno prodotto alla Prefettura di Reggio Emilia una dichiarazione di dissociazione, manifestando di « ripugnare qualsiasi comportamento illecito e, in particolare, ciò che viene contestato e/o attribuito a soggetti, che risultano essere parenti e/o affini dei sottoscritti, con i quali, peraltro, come già dichiarato in precedenza, non sussistono rapporti né lavorativi né personali e con i quali non hanno contatti da almeno vent’anni » e precisando che « I sig.ri -OMISSIS- si dichiarano estranei alle vicende criminali contestate — e dalle quali ad ogni buon conto si dissociano — ai membri delle famiglie -OMISSIS- e -OMISSIS- e/o a soggetti loro affini (in molti casi non si tratta neanche più di collegamenti di affinità di parentela), e sono fermi nel condannare ogni tipo di condotta criminale nonché l'impiego della metodologia mafiosa nella conduzione dell'attività d'impresa. La -OMISSIS- è infatti una società, dissociata da qualsiasi attività criminale, che opera da oltre 20 anni nell'attuale formazione, con una storia imprenditoriale-famigliare di oltre 70 anni e che non ha mai avuto problemi di collusione o vicinanza a sistemi mafiosi o malavitosi, che è rimasta estranea a tutti i processi e alle inchieste giudiziarie che hanno colpito il territorio. L'obiettivo della società rimane quello di svolgere la propria attività e garantire la qualità e la serietà che l'hanno contraddistinta negli anni, operando sempre nel rispetto delle regole di mercato e nella piena legalità. Ogni rapporto intrattenuto con i fornitori è dettato esclusivamente da ragioni professionali e limitato a quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle diverse attività della -OMISSIS-, non essendo perseguiti interessi diversi da quelli aziendali ».

Con provvedimento del 13 giugno 2023, la Prefettura di Reggio Emilia ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo dell'iscrizione nella “ White List ” e la contestuale cancellazione della società ricorrente dall’elenco delle imprese iscritte.

Avverso detto provvedimento, la società -OMISSIS- ha proposto l’odierno gravame, con richiesta di misure cautelari sospensive.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura U.T.G. di Reggio Emilia, instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 171 del 31 agosto 2023, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando « Considerato che, all’esito di una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, non appaiono prima facie ravvisabili i presupposti per la concessione della invocata tutela, atteso che l’atto impugnato appare sorretto da adeguata istruttoria come risulta dalla documentazione versata in atti; Ritenuto, inoltre, che il provvedimento è esaurientemente motivato, anche con riferimento agli accertamenti e alle relative risultanze effettuati dalla Prefettura e dal Gruppo Interforze, in ordine al giudizio prognostico di permeabilità dell’impresa alle logiche della criminalità organizzata; Ritenuto che costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale l’accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa non richiede la prova della intervenuta “occupazione” mafiosa dell’azienda, né presuppone l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa sospettata, essendo sufficiente che dalle informazioni acquisite si evinca un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamenti dell’attività di impresa ad opera della criminalità organizzata; Ritenuto, peraltro, che gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio - relativi a notizie di reato a carico dei soci, ai rapporti di parentela e affinità degli stessi e ai rapporti economico commerciali della società - devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, posto che una visione “parcellizzata” di essi condurrebbe ad esiti del tutto fuorvianti (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25 maggio 2023 n. 5163); Ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi, debba ritenersi prevalente l’esigenza dello Stato in ordine alla tutela della legalità nei confronti dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica del Paese ».

Avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha proposto appello cautelare, accolto dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4842 del 1° dicembre 2023, esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

I. “ Eccesso di potere secondo i vizi sintomatici della motivazione insufficiente, del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria e della contraddittorietà tra provvedimenti amministrativi. Violazione di legge per violazione dell’art. 10 – bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.

Con un primo ordine di censure, la ricorrente contesta il gravato provvedimento, articolando delle doglianze relative a tutti i profili valorizzati dalla Prefettura per costruire il quadro indiziario da cui inferire il pericolo di permeabilità mafiosa dell’azienda.

Sulle c.d. fatture per operazioni inesistenti.

La ricorrente adduce che l’addebito relativo alle fatture per operazioni inesistenti si riferirebbe agli anni 2014 e 2015 e sarebbe, pertanto, privo del requisito dell’attualità.

Precisa, peraltro, come tale elemento indiziario sia irrilevante in quanto non concorre con altri elementi a comporre il quadro indiziario, dal momento che, dopo i rilievi relativi agli anni 2014 e 2015, nessun ulteriore addebito del medesimo tenore sarebbe stato riferito ai soci della -OMISSIS-

Soggiunge che l’iscrizione alla “ White List ” è rinnovabile annualmente, di talchè devono ritenersi rilevanti, ai fini del diniego di rinnovo, elementi indiziari caratterizzati dal requisito dell’attualità.

Precisa che, in ogni caso, ad esito del coinvolgimento nella c.d. «operazione -OMISSIS- », per emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili, i soci della -OMISSIS- non sono stati né imputati né condannati in sede penale.

Prospetta che la Prefettura, nel preavviso di rigetto, avrebbe dato atto di una

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