TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-06-20, n. 202310425

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-06-20, n. 202310425
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310425
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 10425/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15291/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15291 del 2022, proposto da
Comune di Novoli e Comune di Torchiarolo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato A M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ufficio Territoriale Governo Prefettura di Bari, Ministero Interno - Albo Nazionale Segretari, Prefettura Bari Sezione Regionale Puglia Segretari, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
FEDIRETS - Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità Sezione Fedir Federazione Dirigenti e Direttivi e

ANCI

Puglia Associazione Regionale dei Comuni di Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del decreto 7/10/2022 n. 99 del Prefetto di Bari Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Puglia di presa d’atto della Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Novoli e Torchiarolo, nonché di riclassificazione in segreteria generale di classe II;

- di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresa la nota 09/09/2022 prot. n. 0024928 e la nota 31/08/22 prot. n. 0024035;
in subordine ed ove occorra anche del DM 21/10/2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum di FEDIRETS e

ANCI

Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame, riassunto in questa sede (in quanto il TAR Puglia, sez. staccata di Lecce, con ordinanza n. 1898/2022, ha declinato la competenza in favore del TAR Lazio), i Comuni ricorrenti hanno impugnato, per l’annullamento, il decreto 7/10/2022 n. 99 con cui la Prefettura di Bari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Puglia, nel prendere atto della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria stipulata tra i Comuni di Novoli e Torchiarolo e della conseguente riclassificazione in segreteria generale di classe II, ha tuttavia riformulato l’art. 4 della convenzione stessa (riguardante il trattamento economico del segretario comunale della sede convenzionata), rendendolo speculare alla formulazione dell’art. 16- ter , comma 13, del decreto legge n. 162 del 2019 (convertito in legge n. 8 del 2020) nella parte in cui prevede che “ Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila ”.

Il testo originario dell’art. 4 della convenzione approvata dai due Comuni aveva, invece, previsto quanto segue: “ In tutti i casi di scioglimento anticipato della convenzione di cui al precedente articolo qualora il Segretario, prima dell’insediamento quale titolare della convenzione, provenendo da disponibilità, abbia goduto del trattamento economico più favorevole in quanto già titolare di incarico di fascia superiore alla classe della convenzione, lo stesso, ricollocandosi nuovamente in disponibilità (ai sensi del DM 21/10/2020 artt. 2, co 5 e art. 3 co 3) manterrà il trattamento economico più favorevole in precedenza riconosciuto dall’Albo dei Segretari ai sensi dell’art. 43 CCNL di categoria ” (art. 43 CCNL secondo cui “ In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1 ”).

Ciò premesso, avverso il predetto decreto prefettizio del 7/10/2022 n. 99, i Comuni ricorrenti hanno quindi proposto i seguenti motivi:

1) violazione di legge con specifico riferimento al comma 13 dell’art. 16-ter d.l. 162/19 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti;
erronea presupposizione in diritto;
in subordine incostituzionalità del comma 13 dell’art. 16 ter del d.l. n. 162/19 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Il decreto impugnato si basa su una interpretazione erronea dell’art. 16- ter , comma 13, del decreto legge n. 162 del 2019 in quanto non tiene conto della vigenza dell’art. 43, comma 2, del CCNL di categoria del 2001 che mira a garantire il miglior status professionale acquisito dal segretario comunale nel corso della carriera, con ciò determinando una retrocessione dal punto di vista economico.

Peraltro, la previsione di cui all’originario art. 4 della convenzione si pone nella prospettiva di ampliare la platea degli aspiranti in modo da poter nominare anche un segretario di fascia A nella titolarità della segreteria convenzionata, di fascia cioè superiore al livello di segreteria derivante dal convenzionamento di che trattasi.

Se ciò non fosse consentito, l’art. 16- ter , comma 13, del decreto legge n. 162 del 2019 sarebbe affetto da un vizio di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3, 97 e 36 della Cost.;

2) violazione di legge con specifico riferimento agli artt. 30, 98 d.lvo n. 267/2002 e 2 del dm 21/10/20;
violazione degli artt. 43 ccnl 16/05/01 e 111 ccnl 17/12/20 segretari comunali e provinciali;
incompetenza, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto.

Con l’adozione del decreto impugnato, la Prefettura ha esulato dalle sue competenze in quanto la normativa di riferimento (in particolare, gli artt. 30 e 98 del d.lgs n. 267 del 2000 e l’art. 10 del dpr n. 465/1997) prevede che siano i consigli comunali a determinare il contenuto delle convenzioni di segreteria che devono essere solo comunicate alla sezione regionale dell’albo dei segretari comunali, ora incardinate presso le Prefetture compenti.

Alla Prefettura è invero rimessa la sola competenza a verificare la corretta riclassificazione dei Comuni dopo il convenzionamento;
a ciò si aggiunga che il trattamento economico dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs n. 165 del 2001, è rimesso alla contrattazione collettiva di settore che, nel caso specifico, è regolato dal citato art. 43 del

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