TAR Brescia, sez. II, sentenza 2011-08-24, n. 201101263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2011-08-24, n. 201101263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201101263
Data del deposito : 24 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01343/2002 REG.RIC.

N. 01263/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01343/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2002, proposto da:
Gruppo Erre Srl (già Hotel Fiera Srl, ora Primotel Srl), rappresentata e difesa dagli avv. I F, F F e G F, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Brescia, via Diaz 28;

contro

Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. M B, F M e A O, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Brescia, Corsetto S. Agata,11/B;

nei confronti di

Regione Lombardia, n.c.;

per l'annullamento

della deliberazione C.C.

9.9.2002. n. 179 di adozione nuovo P.R.G.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. La Società ricorrente, proprietaria di un immobile dove viene svolta attività ricettiva di motel, impugna la deliberazione di adozione del PRG di Brescia in epigrafe, laddove classifica detto immobile e la relativa area in zona F2 V3 “filtro comprensoriale ambientale”, di cui agli articoli 53 (rimboschimento e destinazione principale agricola) e 95 (che richiama le previsioni relative alle aree agricole di pianura) delle NTA;
a sostegno di detta impugnativa, vengono dedotte le seguenti censure:

I) eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, irragionevolezza, per omessa valutazione della preesistenza dell’immobile e dell’attività ricettiva ivi svolta;

II) violazione del principio di irretroattività delle norme urbanistiche e di indennizzo del vincolo espropriativo;
illogicità e irragionevolezza, mediante l’imposizione di un sostanziale vincolo di inedificabilità assoluta (essendo impediti “ gli interventi di adeguamento e di ragionevole sviluppo delle strutture già esistenti ”) e di una consequenziale misura “espulsiva” dell’attività alberghiera (“ poiché, impedendo qualsiasi intervento diretto allo sviluppo futuro dell’attività ricettiva insediata ne paralizza ogni ammodernamento ed ogni adeguamento alle esigenze del settore ”);

III) violazione dell’art. 3 legge 241/90 e dell’art. 22 L.R. 51/75 e s.m.i.;
eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione, sotto i seguenti profili:

1) inosservanza del principio di corretta pianificazione e dei criteri orientativi per la redazione del Piano dei Servizi, di cui alla deliberazione Giunta regionale 21 dicembre 2001, n. 7/7586: essendo l’area de qua classificata in zona F2 (attrezzature di interesse generale alla scala urbana), essa rientra nell’ambito della politica comunale dei servizi, ma “non risulta computata tra gli standard di piano né soggetta a vincolo preordinato all’esproprio”;
inoltre, la dotazione degli standard sarebbe computata mediante il criterio della superficie di sedime, anziché quello corretto della superficie lorda di pavimento, il quale solo consentirebbe di tener conto degli edifici composti di più piani;

2) analoga indeterminatezza nella misurazione degli standard deriverebbe dalla “ scelta pianificatoria di fare ampio ricorso a zone a destinazione polifunzionale a destinazione variabile ”, quali i sub-sistemi R1 (città antica residenziale), R2 (città per addizione e in aggiunta) e R3 (città della mescolanza di funzioni);

3) l’invocata norma regionale andrebbe interpretata “ nel senso che le aree di proprietà privata possono computarsi come aree standard, ai fini dell’adempimento delle dotazioni minime, se ed in quanto la loro concreta destinazione allo svolgimento delle attività collettive sia assicurata o dall’imposizione di un vincolo preordinato all’esproprio ” o da condizioni giuridiche equiparabili a siffatto vincolo;

4) la relazione al Piano dei Servizi confermerebbe che “ nel PRG non vi è coincidenza fra le aree ad attrezzature destinate a servizi e aree standard computate ai fini della verifica della misura delle dotazioni minime di legge ”;
in sintesi, “ molte aree destinate a servizi non sono computate tra gli standard di piano ”;
inoltre, sarebbe violato il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, perché il PRG configurerebbe un sistema di “zonizzazione ibrido”;

5) in particolare, sarebbe illegittima la disciplina riservata dall’art. 123 NTA alle aree colpite da vincolo decaduto (trasformazione in fondi a vocazione agricola);

IV) eccesso di potere per indeterminatezza e perplessità, rilevandosi un discrasia tra testo proposto al Consiglio comunale dalla Giunta municipale e testo approvato dal Consiglio, a seguito degli emendamenti votati nel corso della seduta.

B. Il Comune di Brescia si è formalmente costituito il 12 marzo 2003 e, in vista dell’odierna udienza di discussione, ha prodotto documentazione e memoria finale, in cui controdeduce alle censure avversarie ed eccepisce in particolare:

- l’inammissibilità per difetto di interesse dei profili 1, 2, 4 e 5 del terzo motivo;

- l’inammissibilità per genericità del terzo profilo del medesimo motivo.

In data 26 aprile 2011, la ricorrente ha depositato specifica memoria di replica al suddetto scritto difensivo del Comune.

Indi, la causa è passata in decisione.

C. Ciò premesso, il Collegio osserva preliminarmente che il presente ricorso è stato chiamato in discussione all’odierna pubblica udienza, unitamente ad altri due (uno precedente: RG 657/2002;
ed uno seguente: RG 763/2004), sempre proposti dalla Società Gruppo Erre (cui è subentrata in corso di causa la Società Primotel srl) nei confronti del Comune di Brescia e tutti riguardanti la materia edilizia e urbanistica.

Orbene, le diverse situazioni endoprocessuali dei tre ricorsi, la sostanziale autonomia tra i provvedimenti rispettivamente impugnati e ragioni di comodità espositiva sconsigliano la riunione dei tre ricorsi in parola e la loro decisione con un’unica sentenza: ma l’identità del Collegio decidente e del relatore/estensore per le tre cause, nonché la contestualità delle relative pronunce consentono di attingere agli elementi fattuali, indicati negli altri due ricorsi sopracitati, al fine della decisione da rendere su quello qui all’esame.

In particolare, nell’ incipit degli atti introduttivi di entrambi tali ricorsi si dice che l’area su cui sorge il motel, gestito dalla società ricorrente, “ è classificata dal vigente piano regolatore come zona agricola E1 ”;
allo stesso modo, nell’ incipit della memoria finale prodotta dal Comune nel ricorso n. 763/2004, si precisa che detta destinazione è stata impressa nel PRG vigente dal 1980.

Tali circostanze di fatto, siccome risultanti da atti difensivi dimessi da entrambe le parti che si fronteggiano anche nella presente controversia, possono, dunque, essere utilizzate dal Collegio nella risoluzione di quest’ultima.

C.

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