TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-04-20, n. 202401477
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Testo completo
Pubblicato il 20/04/2024
N. 01477/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2024, proposto da
Soc. Amanthea Cooperativa Sociale A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 977990159D, rappresentata e difesa dagli avvocati M M, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Cooperativa Sociale Esperia 2000, Sirio Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati E C, S D C, L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale n. 5708 del 24.11.2023, conosciuta in data 28.11.2023 e trasmessa dalla S.A. ai sensi dell''art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 con nota prot. n. 0257817 del 30.11.2023, avente ad oggetto “ Gara europea per l''affidamento ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di gestione di n. 5 asili nido comunali ubicati nel Comune di Siracusa tramite piattaforma telematica SITAS e-procurement con il criterio dell''offerta economicamente più vantaggiosa gara n. 9054708 suddivisa in due lotti CIG lotto 1: 977990159D; CIG lotto 2: 9779965A6C Comunicazione aggiudicazione ” nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 in favore del RTI ESPERIA 2000/SIRIO;
Ove occorra e possa:
- dei verbali di gara nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 con riferimento alla mancata esclusione dalla gara dell''odierno RTI controinteressato nonché all''ammissione alle fasi successive relative alla valutazione e attribuzione dei punteggi tecnici ed economici compresa la collocazione al primo posto in graduatoria per il lotto n. 1;
E PER IL SUBENTRO
- dell'odierna ricorrente nell''esecuzione del servizio di cui al lotto n. 1, previa occorrendo la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e in subordine per il risarcimento del danno per equivalente, pari all''utile di impresa, ricavabile dall''offerta presentata in gara,
NONCHÉ
AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA 2, C.P.A.
- per l'accertamento del diritto di accesso della ricorrente a tutta la documentazione richiesta con l'istanza prot. n. 255377 del 28.11.2023, relativamente al lotto n. 1,
previa declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento
- della nota prot n. 276617 del 28.12.2023, nella parte in cui la S.A., facendo seguito alla precedente nota prot. n. 269633 del 15.12.2023 di acceso parziale e riscontrando definitivamente l''istanza prot. n. 255377 del 28.11.2023, ha negato l'accesso all''offerta tecnica nella sua versione integrale e ai giustificativi resi dal RTI odierno controinteressato nel corso del sub-procedimento di verifica dell''anomalia ex art. 97, comma 3 e ss, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sirio Società Cooperativa Sociale il 19/2/2024:
a) ove e per quanto occorrer possa, della norma di cui all'art. 12 del disciplinare della gara, di cui infra, indetta dal Comune di Siracusa con bando pubblicato il 26/05/2023, ove detta norma dovesse essere interpretata nel senso di richiedere la presenza di un coordinatore, ex lett. c) punto 4), con i requisiti ivi richiesti, riguardanti l'anzianità di servizio nel ruolo e il titolo di studio, sia nel caso in cui la Cooperativa concorrente abbia fatto valere servizi in favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici sia in quello in cui abbia fatto valere servizi in favore di committenti privati;
b) nonché d'ogni altro provvedimento preordinato e/o conseguente ovvero, in qualche modo, connesso, anche non conosciuto dalle odierni ricorrenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa e della Società Cooperativa Sociale Esperia 2000 e di Sirio Società Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia in esame ha ad oggetto l’aggiudicazione della procedura di gara indetta dal Comune di Siracusa per l’affidamento, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione di n. 5 asili nido comunali, per complessivi 29 mesi, suddivisa in due lotti, il primo relativo all’affidamento di tre strutture ricettive, il secondo per l’affidamento delle restanti due strutture.
Alla gara, relativamente al lotto n. 1, hanno partecipato quattro ditte, tra le quali l’odierna ricorrente e il costituendo raggruppamento temporaneo composto da ESPERIA 2000 Soc. Coop. (mandataria) e SIRIO Soc. Coop. (mandante), odierno controinteressato (da ora RTI).
All’esito delle operazioni, il RTI controinteressato risultava primo nella graduatoria con un punteggio complessivo di 87,002 punti, mentre la ricorrente si posizionava al secondo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 85,17 punti.
Con verbale n. 3 del 05.09.2023, poiché la documentazione amministrativa prodotta dal RTI risultava carente, sia con riguardo alle dichiarazioni relative al coordinatore pedagogico che relativamente alle certificazioni ISO 9001/2015 e UNI 11034/2023, la Commissione aggiudicatrice attivava il soccorso istruttorio e, all’esito del riscontro positivo in ordine alla documentazione prodotta ed ai chiarimenti resi dal rappresentante del RTI, lo ammetteva definitivamente alla gara.
Successivamente, a seguito dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione procedeva alla richiesta di giustificativi per la verifica di anomalia ex art. 97, comma 4, D.Lgs 50/2016 avuto riguardo all’offerta del RTI e, con verbale n. 12 del 21.11.2023, ritenuta l’offerta in questione congrua, proponeva di aggiudicare al controinteressato i servizi di cui al lotto n. 1.
In data 27.11.2023, il Comune di Siracusa pubblicava, infine, all’albo pretorio on line la determina dirigenziale n. 5708 del 24.11.2023 di aggiudicazione definitiva della gara al raggruppamento controinteressato.
2. La ricorrente faceva, quindi, istanza di accesso agli atti sia del procedimento di soccorso istruttorio che del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta che il Comune riscontrava parzialmente, negando l’accesso alla offerta tecnica nella sua versione integrale e non consentendo l’accesso ai giustificativi resi dal RTI in sede di verifica dell’anomalia.
3. Con il ricorso principale, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del RTI, la declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more eventualmente stipulato, e in subordine, la condanna del Comune di Siracusa al risarcimento del danno per equivalente, deducendo, in estrema sintesi: 1) la mancata produzione da parte del RTI, nel termine assegnato dalla Commissione in sede di soccorso istruttorio, della documentazione necessaria a comprovare il possesso da parte del coordinatore pedagogico dei requisiti richiesti dall’art. 12 lett. c) del disciplinare di gara e, segnatamente, del “ certificato attestante l’esperienza triennale nel ruolo ed il titolo di studio posseduto ”); 2) la inidoneità delle certificazioni di qualità relative ai servizi per l’infanzia prodotte dalla mandante del RTI, in quanto rilasciate dalla Perry Johnson Registars Inc, società accreditata presso l’ente britannico UKAS Management Sistem, come tali non spendibili nelle procedure di gara europee, dopo la BREXIT; 3) ha infine proposto istanza ex art. 116 comma 2, c.p.a..
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Siracusa che ha chiesto il rigetto del ricorso stante l’infondatezza nel merito delle doglianze di parte ricorrente in quanto: 1) secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 12, lett. c, n.4) del Disciplinare, il “certificato comprovante l’anzianità di servizio nel ruolo ed il titolo di studio” del coordinatore pedagogico deve intendersi richiesto esclusivamente per il caso di servizi prestati presso committenti privati, mentre i servizi fatti valere dal RTI aggiudicatario sono stati resi in favore di enti pubblici. Pertanto l’amministrazione avrebbe correttamente ritenuto idonei e sufficienti a comprovare il requisito richiesto, le dichiarazioni ed il curriculum vitae del coordinatore pedagogico prodotti dal