TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-06-28, n. 202101324

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-06-28, n. 202101324
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101324
Data del deposito : 28 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2021

N. 01324/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00789/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 789 del 2015, proposto da
Comune di Vibo Valentia, rappresentato e difeso dall'avvocato A G A C, domiciliato presso la Segreteria del Tar in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. da Fiore, 34;
Capitaneria di Porto di Vibo Valentia non costituita in giudizio;

per il risarcimento

dei danni conseguenti all'inadempimento della Capitaneria di porto di Vibo Valentia agli obblighi di cui alla concessione demaniale marittima n. 12/2005.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Vibo Valentia ha dito il Tar Calabria per ottenere la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al loro inadempimento all’obbligo assunto con la concessione demaniale marittima n. 12 del 20 maggio 2005, avente ad oggetto due esistenti capannoni ubicati nell’ambito portuale di Vibo Valentia Marina, di consegnare i beni liberi da persone e cose.

Ha lamentato, infatti, che non avendo la concessionaria liberato parte dei beni da occupanti abusivi, non aveva potuto attuare il progetto di adibizione dei magazzini alla conservazione ed al trattamento dei prodotti ittici, menzionato nella concessione, così subendo la perdita del correlato finanziamento regionale e l’azione di responsabilità del selezionato appaltatore.

Le Amministrazioni si sono costituite eccependo in primis il difetto di giurisdizione e nel merito l’infondatezza della pretesa, osservando altresì che il Comune era stato inadempiente all’obbligo del pagamento dell’indennità per l’intero periodo di durata della concessione.

All’udienza del 23.6.2021, trattata la controversia, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per come eccepito dalle Amministrazioni resistenti.

Invoca il ricorrente la giurisdizione esclusiva del G.A. sulla proposta domanda in virtù dell’articolo 133, comma 1 - lett. b) c.p.a secondo cui “ le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche ”.

La giurisprudenza della Cassazione alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale con le sentenze nn. 204/2004 e 191/2006 ha, come noto, precisato i confini della giurisdizione esclusiva che, per come ora precisato dall’art. 7 del c.p.a., attrae le controversie di diritto soggettivo “ concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni ”.

Ebbene, ne è derivato per la specifica ipotesi delle controversie su beni demaniali che la Corte di Cassazione ha precisato che “ In tema di giurisdizione, se l'Amministrazione titolare di un bene demaniale si avvale dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, anche qualora la controparte ne abbia la detenzione in virtù di precedente concessione, la controversia meramente patrimoniale rientra nella giurisdizione ordinaria, in quanto concerne un diritto soggettivo, laddove non si pongano questioni sul provvedimento o sull'azione autoritativa ” (v. sez . Un., Ordinanza n . 11988 del 15/05/2017 e v. analogamente per le controversie relative a concessioni di pubblici servizi Sez . Un, Sentenza n . 20749 del 31/07/2008).

Nella fattispecie in esame, premesso che vi è solo atto concessorio che ha precisato gli obblighi del solo concedente e che esso non è stato accompagnato da convenzione integrativa esplicitante anche gli obblighi del concedente, per come erroneamente affermato dal ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a., è evidente che la pretesa di risarcimento per equivalente per il mancato pieno utilizzo del bene concesso in virtù della presenza di terzi corrisponde ad affermata lesione di diritto soggettivo per comportamento successivo al reso provvedimento amministrativo, come tale attratto nella cognizione del G.O..

2. Ai sensi dell’art. 11 co. 2 c.p.a. deve assegnarsi alla parte interessata il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione per la riproposizione del giudizio dinanzi al Giudice ordinario competente, per la eventuale traslatio iudicii .

3. Le spese di lite, in ragione della peculiarità della fattispecie, possono essere compensate.

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