TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-06-20, n. 202400165
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2024
N. 00165/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S A R e M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M D in Bolzano, via Raffaello Sernesi, n. 34;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per Le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
- del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “B” corrisposta ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354 e attualmente rideterminata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 51/2009, ad euro 189,94 a far data dall’entrata in vigore del D.lgs. 29.5.2017, n. 95 ovvero da altra data determinata di giustizia,
e per la condanna
dell'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze rispetto all’indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “C”, pari ad euro 151,97, in concreto riconosciuta, dal dì del dovuto al saldo, oltre ad interessi ed accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli dimessi in giudizio dal ricorrente )
1. Il ricorrente agisce dinanzi a questo TRGA per l’accertamento, in giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego non contrattualizzato, del suo diritto a percepire, a partire dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 95/2017, l’indennità di bilinguismo, prevista dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, nell’importo, come rideterminato dall’art. 12 del D.P.R. n. 51/2009, di € 189,94 mensili, corrispondente al livello di competenza linguistica B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (ex patentino di bilinguità “B”), in luogo di quella corrispondente al livello B1 (ex patentino di bilinguità “C”), pari a € 151,97, invece goduta. Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione al pagamento, in suo favore, delle differenze tra l’indennità che ritiene dovuta e quella effettivamente percepita, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino all’integrale soddisfo, con gli accessori di legge.
2. In punto di fatto espone di appartenere al ruolo degli agenti della Polizia di Stato con la qualifica di -OMISSIS- della Polizia di Stato presso la Questura di Bolzano (doc. 1), in servizio pertanto in provincia di Bolzano e di essere in possesso, già da prima del 2017, del cd. patentino linguistico “B”, che attesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca (doc. 2 del ricorrente).
Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (dimesso come doc. 1) si legge testualmente che il ricorrente “è entrato in servizio nella Polizia di Stato il -OMISSIS-”, che “ricopre la qualifica di -OMISSIS- presso la Questura di Bolzano -OMISSIS-” e che “è in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di maturità -OMISSIS-”.
3. Il ricorrente passa poi a definire la cornice giuridica che inquadra la vicenda, ricordando che con la novella all’art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 335/1982 (recante l’”Ordinamento del personale della Polizia di Stato”), introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) del D.lgs. n. 95/2017, è stato innalzato il titolo di studio previsto per accedere, tramite concorso pubblico per titoli ed esame, al ruolo di agente o assistente della Polizia di Stato, titolo che corrisponde ora al “diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario”, e precisa che la qualifica di -OMISSIS- del ruolo degli agenti della Polizia di Stato, da egli posseduta, si consegue attraverso gli anni di servizio e i concorsi interni che non comportano la necessità di ulteriori titoli di studio rispetto a quello che ha consentito l’arruolamento iniziale.
Richiama, quindi, la disciplina che impone nel pubblico impiego in provincia di Bolzano la conoscenza di entrambe le lingue, italiana e tedesca, riconoscendo, quando prevista, la così detta indennità di bilinguismo, parametrata al livello di conoscenza linguistica corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alle diverse categorie d’impiego, e conclude osservando che, a partire dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 95/2017, che – come detto - ha introdotto, per l’assunzione nel ruolo degli agenti di P.S., il requisito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, cui corrisponde il livello di conoscenza delle lingue italiana e tedesca attestato dal cosiddetto patentino “B”, gli spetta l’indennità di bilinguismo corrispondente al patentino “B”, nell’importo di € 189,94, al posto di quella in effetti percepita, pari a € 151,97, relativa al livello di conoscenza delle lingue attestato dal patentino cd. “C” (ora B1 in base al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), corrispondente al titolo di studio inferiore, in precedenza previsto per l’accesso all’impiego in quel medesimo ruolo iniziale.
4. Evidenzia, infine, di avere richiesto, con pec del -OMISSIS- inviata all’Amministrazione d’appartenenza (doc. 3 del ricorrente), il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità in questione nell’importo corrispondente al patentino “B”, a far data dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 95/2017, senza, tuttavia, ricevere risposta alcuna, venendosi così costretto a ricorrere a questo TRGA a tutela del proprio diritto.
5. Il ricorso è sostenuto da un unico motivo d’impugnazione con cui il ricorrente prospetta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 della Costituzione, dell’art. 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige D.P.R. 31.08.1972, n. 670, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.07.1976, n. 752, della Legge 23.10.1961, n. 1165, nonché dell’art. 1, comma 1, lettera e), del D. lgs. 29.05.2017, dell’art. 6 del D.P.R. 24.04.1982, n. 335 e dell’art. 12 del D.P.R. 16.04.2009, n. 51; Violazione di legge, eccesso e sviamento di potere, carente e lacunosa istruttoria, violazione del principio di trasparenza e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, irragionevolezza, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta”.
Nel citato complesso di disposizioni si radicherebbe, ad avviso del ricorrente, il suo diritto a percepire, a far data dalla novella normativa che ha innalzato al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado il titolo di studio prescritto per l’accesso al ruolo base di agente di P.S., la corrispondente indennità di bilinguismo per il cd. patentino “B”, attestante quel livello di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente richiama, in diritto, il principio secondo il quale dev’esserci corrispondenza fra titolo di studio richiesto per l’esercizio della funzione e il livello di conoscenza delle due lingue, sancito dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questo TRGA in ordine ad analoghe pretese fatte valere da altri ricorrenti (sebbene appartenenti a corpi diversi e, dunque, anche in base al diverso ordinamento