TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2021-11-23, n. 202112067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2021-11-23, n. 202112067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112067
Data del deposito : 23 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2021

N. 12067/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07684/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7684 del 2021, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G B, F C, M L, S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, viale Parioli 180;



contro

Consob, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M L E, S L, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Banca D'Italia, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

per la dichiarazione di illegittimità

in parte qua della nota di Consob prot. n. 0699628/21 del 24 giugno 2021 (doc.1) (nel seguito, la “Nota”) di riscontro dell'istanza di accesso di -OMISSIS- del 3 giugno 2021 (doc.2) e, in ogni caso,

della condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione e

per l'accertamento

del diritto di -OMISSIS- di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta e

per l'emanazione

dell'ordine di esibizione dei suddetti documenti amministrativi ex art. 116 del c.p.a.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consob;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


La società di revisione ricorrente premette che con Delibera n.21836/2021 in data 19 maggio 2021 la Consob le ha irrogato una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.26, comma 1, del d.lgs. n.39/2010 per l’esercizio della revisione sul bilancio 2016 di una determinata società operante nel settore dell’offerta di investimenti in servizi finanziari. Avendo intenzione di proporre opposizione avanti la Corte di Appello di Milano, la ricorrente aveva presentato ex lege n. 241/1990 una richiesta di accesso agli atti alla Consob in data 3 giugno 2021, riscontrata con trasmissione solo parziale della documentazione richiesta in data 24 giugno 2021, integrata con l’inoltro dei verbali delle sedute della Commissione in cui è stata decisa l’irrogazione della sanzione, e precisando che invece non poteva essere ostesa la corrispondenza inerente i rapporti di collaborazione con altra Autorità ostandovi il segreto d’ufficio ex art. 4, comma 10, del D. Lgs. 58/1998; comunque la Consob precisava che quest’ultima corrispondenza “non contiene elementi di rilievo a fini difensivi”.

Con il ricorso in esame la predetta intende conseguire l’integrale ostensione degli atti in contestazione, precisando di averne necessità per difendersi nel giudizio proposto avverso il predetto provvedimento sanzionatorio (con ricorso notificato alla resistente in data 18 giugno 2021) per il quale è stata fissata udienza di discussione per il 24 novembre 2021.

La ricorrente contesta la legittimità del diniego opposto dalla Consob per i seguenti motivi: Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.; Violazione ed errata applicazione degli artt. da 22 a 28 della legge n. 241/90. Violazione ed errata applicazione dell’art.4, comma 10 e dell’art.195, comma 2, del d.lgs. n.58/1998 (“TUF”); Violazione e errata applicazione dell’art.24, comma 1 della legge n.262/2005. Violazione ed errata applicazione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con Delibera n. 18750/2013 (s.m.i.), del Regolamento di funzionamento e organizzazione della Consob, adottato con Delibera n.8674 del 17 novembre 1994 (s.m.i.), e del Regolamento della Consob per l’individuazione delle categorie di documenti sottratti all’accesso, adottato con Delibera n.9641 del 13 dicembre 1995 (s.m.i.); Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, difetto dei presupposti, illogicità, sviamento e difetto di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa.

In conclusione la ricorrente domanda di accertare e dichiarare l’illegittimità della mancata ostensione della documentazione relativa alla collaborazione con Banca d’Italia; accertare il diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione non ostesa; ordinare alla Consob l’esibizione di tali documenti; vinte le spese.

Si è costituita la Consob con memoria difensiva.

Non si è costituita in giudizio la Banca di Italia, controinteressata.

In vista della discussione della causa le parti si sono scambiate memorie di replica e conclusionali.

Alla Camera di Consiglio odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione con sentenza in forma semplificata, tenuto conto dell’imminenza dell’udienza di trattazione del ricorso in opposizione avverso la sanzione irrogata alla ricorrente, risultando chiare le questioni fattuali e già risolte con precedenti sentenze le questioni giuridiche sollevate.

In particolare la ricorrente incentra i motivi di censura sulle ragioni ostative all’ostensione di documenti relativi a “rapporti con altre Autorità”, invocando la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentenze 3 novembre 2000, n.460 e 26 gennaio 2005, n.32) ed amministrativa, anche della

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