TAR Brescia, sez. I, sentenza 2012-11-15, n. 201201793

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2012-11-15, n. 201201793
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201201793
Data del deposito : 15 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00346/2003 REG.RIC.

N. 01793/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2003, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dall'avv. Y M, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Difesa 17.4.2002 n. 779 di conferimento equo indennizzo, nella parte in cui ne determina l'importo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Al seguito della disposta reiscrizione a ruolo – in applicazione presidenziale del 2° c. dell’art. 1 dell’allegato 3 di cui al decreto legislativo n. 104/10 – viene in discussione nel merito una articolata lamentela, per sola incontinenza numeraria, del ricorrente, padre di un militare di leva che risulta indiscutibilmente deceduto in servizio e per ragioni di servizio stesso e al quale primo è stata liquidata come equo indennizzo la somma di euro 12.867,00: quest’ultima, appunto e a suo dire, del tutto inferiore al dovuto.

2. Al detto riguardo vengono avanzate due diverse censure.

2.1 La prima di queste espone come il livello retributivo del de cuius fosse superiore già all’atto del decesso stesso (da quinto a sesto) a decorrere dall’1.9.1995 (decesso 13.3.1996) richiamando al riguardo la data di entrata in vigore del connesso decreto legislativo 196/95 ed, in particolare, l’art. 31 1° c. dello stesso ed i relativi rinvii alla connessa tabella D.

2.2 Con la seconda viene censurato il fatto che la somma base ricavata non doveva essere moltiplicata per 2 ma per 4,65, assumendosi che, in relazione al caso di specie, non si doveva applicare l’art. 22, 28° c. della legge 724/94 ma l’art. 4 della legge n. 308/81 relazionandosi il contenuto del medesimo solo alla pregressa legge n. 1094/70 ed alle relative connesse tabelle.

3. A tutte le dette argomentazioni in diritto si è opposta la costituita Avvocatura erariale;
la quale ha poi concluso per la infondatezza della qui prospettata domanda di conguaglio economico.

4. All’Udienza pubblica del 31.10.2012 – dopo breve formale discussione – la causa è stata spedita in decisione.

5. Qui ritenuta la giurisdizione, osserva il Collegio che la questione economica proposta può essere altrimenti anche introitata trattandosi nella specie di una richiesta che riguarda il personale militare (art. 6 1° c D.L. 201/11, legge 214/11).

6. Rileva lo stesso Collegio che tutte le norme invocate dal ricorrente risultano esplicitamente abrogate dall’art. 2268 del decreto legislativo n. 66/2010: con decorrenza dopo 5 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso (art. 2272 1° c. punti vari).

7. Va ora ricordato che il decesso del militare, sotto ufficiale col grado di Sergente, è intervenuto il 13.3.96 allorquando il citato decreto legislativo n. 196/95 collocava il grado di Sergente stesso al sesto livello anziché al quinto, con decorrenza dall’1.9.1995.

7.1 E’ così evidente, stante il fatto normativo sub 6) enunciato, che l’intervenuta abrogazione esplicita delle norme invocate dal ricorrente definisce l’inesistenza di una abrogazione implicita precedente.

7.2 Va perciò concluso, con riguardo alla prima delle due censure, negli stessi termini predicati dal ricorrente stesso.

8. Ad analogo positivo risultato si può pervenire anche con riguardo alla seconda censura utilizzando le stesse considerazioni di fondo in presenza di uguali dati normativi.

8.1 Ne consegue che la somma base imponibile – che va riferita al sesto livello e non al quinto – deve essere moltiplicata per 4,65 e non per 2.

9. Del resto, se si scruta attentamente l’intero impianto dell’art. 22 della legge n. 724/94, pare logicamente inferibile che il già citato 28° c. (v. moltiplicatore censurato) è riferibile ai soli impiegati civili di pubbliche amministrazioni in genere: con ciò facendo riferimento anche al precedente 27° c. che richiama solo la inerente e qualitativamente consonante disciplina generale relativa.

9.1 Va altresì ricordato allo stesso riguardo che la rara giurisprudenza sul punto di specie ha sempre affermato che le norme invocate dal ricorrente rispondono a principi di rinvio statico e non dinamico (TAR Molise 592/09;
C.d.S. Sez. VI 2710/06).

10. La particolarità della vicenda, la relativa inusualità della stessa, la non facile comprensione della utile temporalità riguardo alle norme tutte prese in considerazione pur anche dall’Amministrazione resistente e la rara giurisprudenza, consigliano la compensazione delle spese di lite.

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