TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2015-12-03, n. 201505597

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2015-12-03, n. 201505597
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201505597
Data del deposito : 3 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02417/2015 REG.RIC.

N. 05597/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02417/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2417 del 2015, proposto da:
S H, rappresentato e difeso dall’avv. S V, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Sedile di Porto, n. 9;

contro

Ministero dell'interno, Questura di Caserta, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege, alla via Diaz, 11;

per l'annullamento

a) del provvedimento Cat. A. 12/Imm/14 prot. 476 del 13.10.2014 con il quale il Questore di Caserta ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – attesa occupazione;

b) di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Questura di Caserta ha respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – attesa occupazione.

Avverso il provvedimento gravato il ricorrente ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero dell’Interno, costituito in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 1101 del 10 giugno 2015.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

La Questura di Caserta ha negato il rilascio del titolo di soggiorno sulla scorta della seguente motivazione: “la residenza documentata dal prefato ai fini del rilascio del titolo di soggiorno, a seguito di accertamenti svolti da quest’Ufficio in Castel Volturno (CE) alla via Parco Vanvitelli n. 95 tramite il Comando di Polizia Municipale, era irregolare in quanto il personale del suddetto Comando ha verificato che il cittadino de quo era irreperibile nel luogo di cui alla comunicazione di cessione di fabbricato;..la residenza è considerata un requisito indefettibile per il rilascio del titolo di soggiorno”.

Il ricorrente ha evidenziato in ricorso le seguenti circostanze:

- di aver chiesto il rilascio del permesso di soggiorno in data 18 marzo 2014 comunicando l’indirizzo di via Parco Vanvitelli n. 95 nel Comune di Castel Volturno;

- di essersi successivamente trasferito il 9 aprile 2014 nel Comune di Mondragone chiedendo e ottenendo l’iscrizione (a partire da quella data) nell’anagrafe della popolazione residente del Comune;

- che in data 17 aprile 2014 gli veniva rilasciata la carta d’identità con l’indicazione della residenza nel Comune di Mondragone.

Dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione emerge che i controlli dai quali l’Ufficio ha desunto l’irreperibilità del ricorrente sono stati svolti nel Comune di Castel Volturno in data successiva al trasferimento del ricorrente. In particolare, la Polizia Municipale risulta aver effettuato un unico accertamento in data 10 settembre 2014 presso l’indirizzo di via Parco Vanvitelli n. 95 (Comune di Castel Volturno) rappresentando che il ricorrente non aveva mai abitato lì come da “..informazioni…assunte dai residenti della zona”.

Ritiene il Collegio che l’irreperibilità dello straniero e l’irregolarità della sua residenza su cui si fonda il provvedimento reiettivo impugnato non sono state sufficientemente dimostrate. Il ricorrente ha, infatti, documentato (cfr. certificato di residenza e carta d’identità) di essersi trasferito subito dopo la domanda di rilascio del permesso di soggiorno nel Comune di Mondragone provvedendo all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di quel Comune. Di contro, l’amministrazione ha effettuato un unico accertamento presso il vecchio indirizzo, in data successiva al trasferimento e senza indicare da quali elementi specifici abbia tratto la conclusione che lo straniero non aveva mai abitato lì (sul punto, si riferisce in modo del tutto generico di informazioni assunte dai residenti della zona senza nemmeno indicare le persone escusse).

Da quanto precede ed in mancanza di ulteriori controdeduzioni dell’amministrazione, deve ritenersi non dimostrato quanto affermato nel provvedimento impugnato circa l’irreperibilità del ricorrente e l’irregolarità della residenza comunicata, con conseguente fondatezza della censura di difetto di istruttoria ed eccesso di potere articolata in ricorso.

Il ricorso va dunque accolto, con assorbimento di ogni altra censura, e l’atto impugnato va conseguentemente annullato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi