TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-06-28, n. 201900782

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-06-28, n. 201900782
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900782
Data del deposito : 28 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2019

N. 00782/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01148/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 114-OMISSIS- del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M P e L G, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia, S. Croce, 742;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici domicilia in Venezia, San Marco,-OMISSIS-3;
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comando Provinciale di -OMISSIS- della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento, con ogni conseguente statuizione,

- della Determinazione n. -OMISSIS- -OMISSIS- con cui il Comandante della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di -OMISSIS- ha deciso " di respingere l'istanza di ricorso gerarchico proposta dal -OMISSIS- -OMISSIS- - matr. mecc. -OMISSIS- ";

- della Determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Comandante del -OMISSIS-della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di -OMISSIS- ha deciso " di rigettare l'istanza di revisione prodotta dal -OMISSIS- -OMISSIS- - matr. mecc. -OMISSIS-” per la sanzione del rimprovero ";

- della Determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Comandante del -OMISSIS-della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di -OMISSIS- ha deciso " di infliggere al -OMISSIS- -OMISSIS- - matr. mecc. -OMISSIS-” la sanzione del rimprovero ";

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque coevo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le memorie difensive;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’odierno ricorrente, arruolatosi come appuntato finanziere nel settembre-OMISSIS- e attualmente maresciallo ispettore della Guardia di Finanza, in ruolo presso il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di -OMISSIS- dal -OMISSIS- (-OMISSIS-presso il -OMISSIS- – -OMISSIS-– -OMISSIS-), espone che il detto titolo è stato conseguito mediante frequentazione del corso di addestramento "-OMISSIS-" della-OMISSIS-^ -OMISSIS-, in forza di determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-.

Rappresenta il ricorrente di aver successivamente completato la propria formazione frequentando il corso "-OMISSIS-" presso l-OMISSIS-^ -OMISSIS-, alla fine del quale conseguiva il giudizio di rendimento di " Ottimo profitto ".

Espone il ricorrente che - quanto al proprio rendimento presso il Nucleo Operativo di -OMISSIS- - nella scheda valutativa per sottufficiali di data -OMISSIS-il Comandante della Sezione Tutela Entrate del Nucleo Operativo di -OMISSIS- attestava che il " -OMISSIS- " -OMISSIS- è " in possesso di ottime qualità fisiche e dalle prevalenti normali altre qualità complessive, che, nel breve periodo in esame, ha operato con dedizione fornendo in servizio un rendimento normale ".

Espone il ricorrente che con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Comandante del -OMISSIS-contestava formalmente all’odierno esponente quattro addebiti ai sensi dell’art. 139-OMISSIS- del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.-OMISSIS-6 (riportati alle pag. 4 e 5 del ricorso), invitando l’incolpato a fornire giustificazioni scritte entro il termine di giorni quindici.

In data -OMISSIS-l’odierno ricorrente faceva pervenire le proprie giustificazioni scritte in merito ai fatti e comportamenti addebitati (alle pagg. da 5 a 9 del ricorso).

Il Comandante del -OMISSIS- irrogava all’esponente la sanzione del rimprovero con determinazione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (la motivazione è riportata dall’esponente alle pagg. 9 e 10 del ricorso) che il ricorrente afferma di non aver avversato in sede giurisdizionale convinto che la vicenda si sarebbe conclusa lì.

Tuttavia, all’atto della scadenza del primo anno solare di servizio presso il Nucleo Operativo di -OMISSIS-, al fine dell’avanzamento di grado per anzianità, il ricorrente veniva sottoposto alla valutazione della Commissione Permanente di Avanzamento che con verbale del -OMISSIS- esprimeva un giudizio di non idoneità all’avanzamento “ad anzianità” al grado di -OMISSIS-, fondato sul Documento Unico Matricolare, nel quale risultava fra l’altro annotata la sanzione disciplinare del rimprovero.

Dunque, secondo l’esponente, il provvedimento sanzionatorio riverberava i propri effetti negativi anche sulla scheda valutativa relativa al periodo -OMISSIS- nella quale venivano abbassati alcuni giudizi -OMISSIS- dell’esponente.

Rappresenta il ricorrente che il predetto giudizio di non idoneità all’avanzamento veniva impugnato (con ricorso iscritto al n. -OMISSIS- R.G.) mentre la scheda valutativa (del periodo -OMISSIS-) veniva avversata in sede gerarchica di data -OMISSIS-.

In data -OMISSIS- l’odierno ricorrente, avvalendosi della facoltà ex art. 1365 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e così, evidenziando elementi di prova a discarico (riportati alle pagg. da 12 a 14 del ricorso) in relazione ai quattro capi di contestazione indicati nella determinazione n. -OMISSIS-, avanzava istanza di revisione alla sanzione disciplinare del rimprovero.

Espone il ricorrente che l’istanza di revisione veniva rigettata con determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comandante del -OMISSIS-, il quale evidenziava che le risultanze istruttorie emerse dalle relazioni di servizio del -OMISSIS- acquisite nel corso del procedimento sanzionatorio non erano state contraddette dai nuovi elementi forniti, ed anzi erano confermate dalle nuove relazioni prodotte dai -OMISSIS-. -OMISSIS-.

Avverso tale ultimo provvedimento l’odierno esponente proponeva ricorso gerarchico in data 21 -OMISSIS- contestando l’erroneità e l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame per motivazione illogica, contraddittoria e insufficiente, travisamento dei fatti e, comunque, istruttoria insufficiente.

In particolare, alle pagg. 15 e 16 del ricorso, l’esponente richiama le proprie doglianze in relazione al provvedimento avversato in sede gerarchica nonchè in particolare alle nuove relazioni del -OMISSIS-;
dunque espone di aver evidenziato nel ricorso gerarchico con riferimento alle quattro contestazioni l’erroneità dell’ iter logico seguito dal proprio superiore nell’arrivare alla decisione di rigetto dell’istanza di riesame.

Tuttavia, egli rappresenta, neanche il ricorso gerarchico aveva un esito favorevole, in quanto il Comandante del -OMISSIS- con determinazione n. -OMISSIS- del-OMISSIS-decideva di respingerlo.

Avverso gli atti in epigrafe il ricorrente ha proposto gravame notificato in data -OMISSIS-.

1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, contestando quanto dedotto in fatto e in diritto dal ricorrente e chiedendo la reiezione del gravame.

1.2. In vista dell’udienza pubblica del 17 aprile 2019, la parte ricorrente ha depositato documenti e istanza istruttoria. In particolare, ha depositato un file audio, avendo parte ricorrente avanzato istanza depositata in data-OMISSIS- -OMISSIS- con cui ha chiesto l’autorizzazione a produrre, nelle modalità analogiche ritenute più opportune dall’Ufficio, un file audio;
istanza che è stata accolta con decreto 7 -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
parte ricorrente e parte resistente hanno poi depositato una rispettiva memoria e solo la parte ricorrente una replica.

1.3. All’udienza pubblica del 17 aprile 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il Presidente f.f. ha formulato avviso, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 1363, comma 2, del Codice Militare e della sussistenza di possibili profili di irricevibilità per tardività della sua successiva impugnazione.

I difensori presenti, dopo breve discussione, si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento.

Il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Devono essere prioritariamente esaminati il primo ed il quarto dei motivi di ricorso (pagg. 17-23 e 26-2-OMISSIS- del gravame) nella parte in cui, in relazione alla sanzione del rimprovero inflitta con la avversata determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, parte ricorrente deduce rispettivamente l’ Eccesso di potere per travisamento dei fatti, istruttoria carente, motivazione insufficiente e comunque contraddittoria. Violazione di legge: violazione degli articoli 1360, comma 1, e 1359, comma 4, del D.lgs n.-OMISSIS-6/2010 e la Violazione di legge: violazione dell’art. 139-OMISSIS- del D.lgs n.-OMISSIS-6/2010 e dell’art. 24 della Costituzione .

1.1. I predetti motivi sono, nella parte di interesse riguardante la sanzione del rimprovero inflitta con la avversata determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, inammissibili e, comunque, irricevibili per tardività, come rilevato ex officio in sede di pubblica udienza dal Collegio ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm..

L’art. 1363, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.-OMISSIS-6 prevede che avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso .

Sulla disposizione in esame (nonché su quella antevigente di analogo tenore: cfr. art. 16, comma 2, legge 11 luglio 197-OMISSIS-, n.

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