TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2017-11-21, n. 201700674

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2017-11-21, n. 201700674
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201700674
Data del deposito : 21 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2017

N. 01368/2017 REG.RIC.

N. 00674/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01368/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2017, proposto da:


M C, rappresentato e difeso dagli avvocati S N, A L T, con domicilio eletto presso lo studio S N in Firenze, via dei Rondinelli N. 2;


contro

Ministero dell'Interno, Questura di Livorno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Questura di Livorno prot. CAT.6F/2017/P.A.S.I. del 3.7.2017, notificato in data 13.7.2017, con il quale è stata revocata al ricorrente la licenza di porto d'armi per uso caccia, nonché di ogni e ulteriore provvedimento presupposto, conseguente e consequenziale, ivi compreso ove occorrer possa l'atto di avvio del procedimento in data 23.3.2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Livorno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, a un primo sommario esame, che il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato con specifico riferimento ai comportamenti tenuti dal ricorrente (come emergono dalla documentazione acquisita al procedimento);

Ritenuto, quanto al pregiudizio lamentato, che sull’interesse del ricorrente a svolgere l’attività ricreativa di caccia deve ritenersi prevalente, nelle more della definizione del merito del giudizio, la tutela dell’interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato;

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