TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2017-11-21, n. 201700674
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Pubblicato il 21/11/2017
N. 00674/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01368/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2017, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dagli avvocati S N, A L T, con domicilio eletto presso lo studio S N in Firenze, via dei Rondinelli N. 2;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Livorno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Questura di Livorno prot. CAT.6F/2017/P.A.S.I. del 3.7.2017, notificato in data 13.7.2017, con il quale è stata revocata al ricorrente la licenza di porto d'armi per uso caccia, nonché di ogni e ulteriore provvedimento presupposto, conseguente e consequenziale, ivi compreso ove occorrer possa l'atto di avvio del procedimento in data 23.3.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Livorno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, a un primo sommario esame, che il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato con specifico riferimento ai comportamenti tenuti dal ricorrente (come emergono dalla documentazione acquisita al procedimento);
Ritenuto, quanto al pregiudizio lamentato, che sull’interesse del ricorrente a svolgere l’attività ricreativa di caccia deve ritenersi prevalente, nelle more della definizione del merito del giudizio, la tutela dell’interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato;