TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-05-03, n. 201800394
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2018
N. 00394/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2014, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Comune di Muravera, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, 2° Ufficio -Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Comune di Muravera, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego di concessione in sanatoria (Condono Edilizio ex Legge n. 724/94, pratica n. 221, prot. 2403 del 3.3.1995), protocollo 10261/13 del 2.10.2013, di cui al provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, 2° Ufficio - Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Comune di Muravera, comunicato all'interessato con raccomandata ricevuta in data 8.10.2013;
- di tutti gli atti presupposti, precedenti, connessi e/o conseguenti; in particolare, in quanto espressamente richiamati nel provvedimento di diniego suindicato;
- dell'ordinanza n. 92 in data 15.11.1994 a firma del Sindaco di Muravera;
- della nota prot. n. 4881 in data 8.5.2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo del Comune di Muravera, di avvio del procedimento per preavviso di diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art. 10-bis della Legge 241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Muravera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2018 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Con atto pubblico in data 8 marzo 1984, il ricorrente ha acquistato, in comunione con altre sette persone, tra cui la propria moglie, un terreno in agro di Muravera.
I nuovi acquirenti del terreno hanno posizionato sul terreno in questione complessivamente tre costruzioni prefabbricate.
A seguito di ciò, il Sindaco di Muravera ha emanato in data 4 luglio 1984 l’ordinanza n. 334/1984, di sospensione dei lavori e conseguente diffida di demolizione.
A tale ordinanza non hanno fatto seguito ulteriori provvedimenti del comune.
Solo nell’anno 1994 il sindaco - con specifico riferimento però all’abusivismo edilizio riguardante i proprietari dei lotti acquistati dall’avvocato Vittorio Tola - emanava l’ordinanza n. 92 del 15 novembre 1994 che veniva notificata a 34 proprietari ma non al ricorrente, in quanto acquirente da diverso soggetto e - avendo realizzato l’abuso edilizio in data antecedente al febbraio 1985 - soggetto non destinatario delle ordinanze ex legge 47/1985 e legge regionale 23/1985.
Successivamente, in data 24 gennaio 1995, è stata notificata al ricorrente l’ordinanza n. 92 del 15 novembre 1994, con diffida a “ripristinare l’originario stato dei luoghi previa demolizione di tutte le opere che hanno