TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2011-05-26, n. 201100442

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2011-05-26, n. 201100442
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201100442
Data del deposito : 26 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02179/2010 REG.RIC.

N. 00442/2011 REG.PROV.CAU.

N. 02179/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2179 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da


C G s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. S R, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Gaetano Abela n. 10;


contro

Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo - Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U.- Dipartimento Dell'Energia-Distretto Minerario di Pa, Questura di Palermo, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota della prefettura di Palermo - Ufficio territoriale delGoverno - Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica del 29 settembre 2010, prot. n. 6625/2008/CAVE, non conosciuta dalla ricorrente, ma citata nel provvedimento del Distretto Minerario di cui infra, "con la quale il Prefetto di Palermo ha comunicato " che "sono emersi elementi sufficienti tali da fare ritenere sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della ditta Cava Calati s.r.l. ", e pertanto ha chiesto "al Distretto Minerario "di disporre la revoca dei titoli autorizzatori rilasciati alla ditta "C G s.r.l. "";

2°) del provvedimento a firma del capo del Distretto Minerario di Palermo 6 ottobre 2010, pervenuto in data 14 ottobre 2010, con il quale si dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della cava di calcare sita in contrada Finocchiara del Comune di Montelepre n. 22/03-47 dell'l agosto 2003, e del successivo provvedimento di sub-ingresso del 5 marzo 2007 n. 01/07, in forza del quale la ricorrente è subentrata alla ditta "Cava Finocchiara s.r.l.";

3°) della nota della Prefettura di Palermo - Ufficio Territoriale del Governo - Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica 25 ottobre 2010 prot. n. 75027, pervenuta al legale della ricorrente in data 27 ottobre 2010, con la quale si nega il rilascio delle informative degli organi di polizia posti a base della ritenuta sussistenza di presunti tentativi di infiltrazione mafiosa;

4°) del decreto del Questore di Palermo 19 ottobre 2010, notificato in data 25 ottobre 2010, con il quale, in relazione all'istanza della ricorrente volta ad ottenere la licenza di P.S. per l'acquisto di materiale esplosivo per la coltivazione della cava, l'istanza viene rigettata stante il predetto provvedimento di revoca delle autorizzazioni all'esercizio della cava.

con ricorso per motivi aggiunti:

- della nota della prefettura di Palermo - Ufficio territoriale del governo - Area Affari Legali e Contenzioso del 10 febbraio 2011, prot. n. 201/10091/Web Ar-ch, con la quale la prefettura, in esecuzione dell'ordinanza di codesto TAR nell'ordinanza 31 gennaio del 1011, n. 165, integrando l'inesistente motivazione della nota del 29 settembre 2010, ha fornito le informazioni antimafia.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo - Area i - Ordine e Sicurezza Pubblica e di Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U.-Dip.Dell'Energia-Distretto Minerario di Pa e di Questura di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. P L T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il ricorso, fatto salvo ogni più approfondito esame riservato alla sede di merito, non appare supportato da sufficiente fumus boni iuris, avuto riguardo alla riconducibilità dell’autorizzazione all’esercizio della cava al disposto di cui all’art. 4, comma I, L. 490/1994 per come integrato dall’Allegato 3 (lett. e) alla stessa legge, con conseguente configurabilità dell’informativa impugnata siccome tipica, e considerata che la stessa appare supportata da un apparato motivazionale sufficientemente logico e congrue;

ritenuto che le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla non perspicuità del dato normativo anche alla luce del contenuto della relazione ministeriale versata in atti;

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